Art. 250 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Intimazione ai testimoni

Articolo 250 - codice di procedura civile

L’ufficiale giudiziario (59), su richiesta della parte interessata (208; 103, 104 att.), intima ai testimoni ammessi dal giudice istruttore (202, 245) di comparire nel luogo, nel giorno e nell’ora fissati, indicando il giudice che assume la prova e la causa nella quale debbono essere sentiti (107 att.).
L’intimazione di cui al primo comma, se non è eseguita in mani proprie del destinatario o mediante servizio postale, è effettuata in busta chiusa e sigillata (1).
L’intimazione al testimone ammesso su richiesta delle parti private a comparire in udienza può essere effettuata dal difensore attraverso l’invio di copia dell’atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata o a mezzo telefax (2).
Il difensore che ha spedito l’atto da notificare con lettera raccomandata deposita nella cancelleria del giudice copia dell’atto inviato, attestandone la conformità all’originale, e l’avviso di ricevimento (3).

Articolo 250 - Codice di Procedura Civile

L’ufficiale giudiziario (59), su richiesta della parte interessata (208; 103, 104 att.), intima ai testimoni ammessi dal giudice istruttore (202, 245) di comparire nel luogo, nel giorno e nell’ora fissati, indicando il giudice che assume la prova e la causa nella quale debbono essere sentiti (107 att.).
L’intimazione di cui al primo comma, se non è eseguita in mani proprie del destinatario o mediante servizio postale, è effettuata in busta chiusa e sigillata (1).
L’intimazione al testimone ammesso su richiesta delle parti private a comparire in udienza può essere effettuata dal difensore attraverso l’invio di copia dell’atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata o a mezzo telefax (2).
Il difensore che ha spedito l’atto da notificare con lettera raccomandata deposita nella cancelleria del giudice copia dell’atto inviato, attestandone la conformità all’originale, e l’avviso di ricevimento (3).

Note

(1) Questo comma è stato aggiunto dall’art. 174, comma 8, del D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196, a decorrere dal 1° gennaio 2004. L’art. 174 del D.L.vo n. 196/2003 è stato poi abrogato dall’art. 27, comma 1, lett. c), n. 3, del D.L.vo 10 agosto 2018, n. 101.
(2) Questo comma, aggiunto dall’art. 2, comma 3, lett. d), del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella L. 14 maggio 2005, n. 80, è stato così sostituito dall’art. 25, comma 1, lett. h), della L. 12 novembre 2011, n. 183. A norma dell’art. 25, comma 5, della stessa legge, tali disposizioni si applicano decorsi 30 giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge (Suppl. ord. alla G.U. Serie gen.- n. 265 del 14 novembre 2011).
(3) Questo comma è stato aggiunto dall’art. 2, comma 3, lett. d), del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella L. 14 maggio 2005, n. 80.

Massime

Non incorre in alcuna decadenza la parte che intima un teste a comparire (art. 250 c.p.c.) in un termine inferiore ai tre giorni previsti dall’art. 103 att. c.p.c. Cass. civ. sez. II 11 agosto 1997, n. 7477

Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo imposto alla parte dagli artt. 250 c.p.c. e 104 disp.  att. dello stesso codice, non è sufficiente l’inoltro all’ufficiale giudiziario della richiesta di citazione dei testi, occorrendo invece che tale atto sia corredato dai dati necessari a che l’ingiunzione raggiunga il teste. Conseguentemente è ascrivibile alla parte la mancata intimazione derivante dall’incompletezza degli indirizzi forniti all’ufficiale giudiziario ovvero dalla loro non corrispondenza a quelli reali. Cass. civ. sez. III 12 ottobre 1982, n. 5265

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