Art. 25 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Foro della pubblica amministrazione

Articolo 25 - codice di procedura civile

Per le cause nelle quali è parte un’amministrazione dello Stato è competente, a norma delle leggi speciali sulla rappresentanza e difesa dello Stato in giudizio e nei casi ivi previsti, il giudice del luogo dove ha sede l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato (144), nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie (7 ss). Quando l’amministrazione è convenuta, tale distretto si determina con riguardo al giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l’obbligazione o in cui si trova la cosa mobile o immobile oggetto della domanda.

Articolo 25 - Codice di Procedura Civile

Per le cause nelle quali è parte un’amministrazione dello Stato è competente, a norma delle leggi speciali sulla rappresentanza e difesa dello Stato in giudizio e nei casi ivi previsti, il giudice del luogo dove ha sede l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato (144), nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie (7 ss). Quando l’amministrazione è convenuta, tale distretto si determina con riguardo al giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l’obbligazione o in cui si trova la cosa mobile o immobile oggetto della domanda.

Massime

In tema di competenza per territorio, rientra nei poteri del giudice, sottesi al principio “iura novit curia”, l’individuazione della norma che sorregge l’eccezione di incompetenza riservata alla parte, restando pertanto irrilevante che quest’ultima, nel sollevare l’eccezione e nell’indicare il foro reputato competente, non abbia anche invocato espressamente la norma a sostegno di tale indicazione o ne abbia indicata una erronea; pertanto, nell’ipotesi di chiamata in garanzia di una P.A., il radicamento della competenza presso il foro erariale prescinde dal richiamo che la stessa abbia fatto, nel sollevare l’eccezione d’incompetenza del giudice adito, al comma 1 dell’art. 6 del r.d. n. 1611 del 1933, anziché al comma 2, che disciplina le modalità di devoluzione della competenza in caso di chiamata in causa. Cass. civ. sez. VI, 13 settembre 2017, n. 21184

La regola generale, secondo cui l’eccezione di incompetenza per territorio derogabile si ha per non proposta, se non accompagnata dall’indicazione di tutti i fori concorrenti, subisce deroghe quando sia convenuta una P.A. in un giudizio in materia di obbligazioni, dovendosi in tal caso distinguere due ipotesi: (a) se l’amministrazione è convenuta dinanzi al tribunale di una città dove ha sede l’ufficio distrettuale dell’Avvocatura dello Stato, e l’amministrazione non formuli l’eccezione di incompetenza in modo completo, essa si ha per non proposta; (b) se l’amministrazione è convenuta, invece, dinanzi al tribunale di una città dove non ha sede alcun ufficio dell’Avvocatura dello Stato, e l’amministrazione non formuli l’eccezione di incompetenza in modo completo, il giudice potrà comunque rilevare d’ufficio la propria incompetenza per territorio, in favore del giudice del luogo in cui, nell’ambito dello stesso distretto giudiziario, ha sede l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato. Cass. civ. sez. VI 26 luglio 2012, n. 13268
Nelle cause in cui sia parte un’amministrazione dello Stato, qualora l’obbligazione dedotta in giudizio abbia origine da un fatto illecito, ai fini dell’individuazione del giudice competente per territorio, ai sensi degli artt. 6 r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611 e 25 cod. proc. civ., il “forum delicti” concorre, in via alternativa, con il “forum destinatae solutionis”, da determinarsi in base alle norme di contabilità pubblica (art. 54 r.d. 18 novembre 1923, n. 2440; artt. 278, lettera d, 287 e 407 r.d. 23 maggio 1924, n. 827), e cioè il luogo in cui ha sede l’ufficio di tesoreria tenuto ad effettuare il pagamento, che è quello della provincia in cui il creditore è domiciliato. Cass. civ. sez. VI- III, 16 febbraio 2012, n. 2265

Le particolari disposizioni in materia di foro erariale (artt. 25 c.p.c. e 6, 10 r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611) e di notifica degli atti introduttivi del giudizio presso gli uffici periferici dell’Avvocatura dello Stato (art. 11 del citato regio decreto) si applicano alle sole controversie nelle quali sia parte un’Amministrazione dello Stato; dette disposizioni non sono pertanto estensibili alle controversie nelle quali siano parte altri enti che, pur rappresentati e difesi in giudizio dell’Avvocatura, abbiano soggettività giuridica formalmente distinta dallo Stato. (Fattispecie relativa alla Cassa per il Mezzogiorno). Cass. civ. sez. I, 29 dicembre 2011, n. 30035
In tema di foro erariale, quando vi sia una pluralità di cause connesse ai sensi dell’art. 33 c.p.c. ed in una di esse sia parte un’Amministrazione statale, la competenza territoriale spetta al tribunale o alla corte d’appello del luogo ove ha sede l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il tribunale o la corte d’appello, che sarebbe competente secondo le norme ordinarie. Cass. civ. sez. VI 5 ottobre 2011, n. 20361

Le controversie che, prima dell’entrata in vigore del D.L.vo n. 51 del 1998, erano attribuite alla competenza del pretore per limiti di valore e che sono, in base al vigente art. 9 c.p.c. ed all’art. 244 del D.L.vo n. 51 del 1998, di competenza del tribunale in composizione monocratica, sono soggette alle regole processuali del c.d. foro erariale di cui agli artt. 25 c.p.c. e 6 del R.D. n. 1611 del 1933, dovendosi ritenere implicitamente abrogato in parte qua l’art. 7 del R.D. n. 1611 del 1933 che stabiliva l’inapplicabilità della regola del foro erariale nelle cause di competenza del pretore per incompatibilità, non potendosi considerare perdurante la distinzione di competenza tra pretore e tribunale, ormai venuta meno ; ciò non esclude che la disciplina del foro erariale sia derogata, per effetto di specifiche disposizioni del legislatore (controversie previdenziali, di opposizione a sanzioni amministrative, di disciplina dell’impugnazione, di convalida di sfratto ), ogni volta che sia manifesto l’intento di determinare la competenza per territorio sulla base di elementi diversi ed incompatibili rispetto a quelli risultanti dalla regola del foro erariale e, perciò, destinati a prevalere su questa. Cass. civ. Sezioni Unite ord. 2 luglio 2008, n. 18036

La disposizione di cui all’art. 25 c.p.c. in materia di foro della P.A. tanto nella prima quanto nella seconda parte si applica solo alle amministrazioni dello Stato, istituzionalmente difese dall’Avvocatura dello Stato, ed alle amministrazioni cui un’apposita norma la estenda, e non anche agli altri enti pubblici ; ne consegue che un ente pubblico diverso dallo Stato (nella specie, l’INPDAP ) può essere convenuto, con una domanda di risarcimento danni, oltre che davanti al giudice del luogo individuato in base ai criteri di collegamento indicati dall’art. 20 c.p.c., ripresi dal citato art. 25, anche in base all’art. 19 c.p.c., con l’applicazione dei relativi oneri, previsti dall’art. 38, comma secondo, dello stesso codice di rito, ai fini della completezza della proposizione dell’inerente eccezione di incompetenza da parte dell’ente resistente. * , Cass. civ. sez. III ord. 7 maggio 2008, n. 11187

L’Agenzia del demanio, come le altre agenzie fiscali istituite dal D.L.vo 30 luglio 1999, n. 300 (capo secondo del titolo quinto) e divenute operative a partire dal 1° gennaio 2001 (art. 1 D.M. 28 dicembre 2000), è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico (art. 61 D.L.vo cit.) distinto dallo Stato; né può essere configurata quale organo dello Stato dotato di personalità giuridica, presupponendo tale configurazione che l’attività dell’ente sia direttamente imputata allo Stato medesimo in base a sicure indicazioni normative, qui, invece, del tutto mancanti. Pertanto il suo patrocinio da parte dell’Avvocatura erariale ha, coerentemente, carattere facoltativo (art. 72 D.L.vo n. 300 del 1999) e, quindi, non comporta alcuna deroga alle ordinarie regole di determinazione della competenza territoriale, non essendo richiamato, nella disciplina del patrocino facoltativo contenuta negli artt. 43, 44 e 45 R.D. n. 1611 del 1933, l’art. 6 del medesimo R.D. (Nella fattispecie la S.C. ha quindi statuito che correttamente l’attore aveva adìto il Giudice di pace di Roma, ove ha sede l’Agenzia convenuta, in applicazione dell’art. 19 c.p.c.). Cass. civ. sez. I 26 ottobre 2006, n. 23005

In caso di cumulo soggettivo, nelle cause nelle quali è parte un’amministrazione dello Stato, la prevalenza del foro erariale comporta che la competenza territoriale si determina applicando i soli criteri di collegamento operanti per la domanda in quanto proposta contro l’amministrazione dello Stato, i quali trovano esclusiva applicazione pur quando, per la presenza in giudizio di più parti, i criteri di collegamento operanti rispetto a ciascuna condurrebbero ad individuare la competenza territoriale di più giudici. Cass. civ. sez. I 22 luglio 2004, n. 13796

La designazione effettuata dalle parti, di un foro territoriale «in deroga di competenza giudiziaria» o usando altre espressioni equipollenti (come quelle «per ogni competenza» «competente per tutte le controversie» ecc.) non è sufficiente ad attribuire a detto foro carattere di esclusività in mancanza di una esplicita pattuizione, che non può essere desunta in via di argomentazione logica da elementi presuntivi, dovendo, per converso, discendere da una inequivoca e concorde manifestazione di volontà delle parti di sottrarre la competenza agli altri fori previsti dalla legge, con eccezione, peraltro, del foro erariale, la cui prevalenza è, in ogni caso, inderogabile anche dall’accordo delle parti, per espressa previsione legislativa (art. 6 R.D. 1611/1933).  Cass. civ. sez. III, 13 luglio 2004, n. 12978

L’estensione del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato ad enti pubblici diversi dalle amministrazioni centrali non implica di per sé l’applicabilità, in deroga alle comuni regole di competenza, del cosidetto foro erariale, occorrendo all’uopo una norma che espressamente contempli tale deroga, o comunque equipari il beneficiario di detta estensione alle amministrazioni dello Stato anche ai fini della competenza. Pertanto, nel caso dell’ESA (Ente di sviluppo agricolo della Regione siciliana), ente pubblico economico sottoposto al controllo della Regione siciliana – alla quale l’art. 1 del D.L.vo n. 142 del 1948 estende la normativa di cui si tratta – ma dotato di propria personalità, al quale è stata concessa la sola facoltà di avvalersi del patrocinio e dell’assistenza dell’Avvocatura dello Stato, con l’art. 3, ultimo comma, della legge 9 luglio 1997, n. 600, la regola del foro erariale non è applicabile. Cass. civ. sez. II 11 aprile 2001, n. 5424

Nelle controversie relative a debiti pecuniari delle pubbliche amministrazioni il principio secondo cui il luogo del pagamento – e, di conseguenza, il forum destinatae solutionis – si determinano non in applicazione all’art. 1182 c.c., ma in applicazione alle norme di contabilità pubblica e, quindi, con riferimento alla sede della tesoreria deputata al pagamento, continua a trovare applicazione nei confronti degli enti locali anche dopo l’entrata in vigore della legge n. 142 del 1990 e del D.L.vo n. 77 del 1995 in quanto pure secondo la nuova normativa al pagamento delle relative spese deve provvedere il tesoriere dell’ente, in base a mandato di pagamento (v. art. 29, D.L.vo n. 77 del 1995 cit.). Cass. civ. sez. III, 5 dicembre 2000, n. 15465

Nell’ipotesi di previsione legislativa di un foro esclusivo per tutti i giudizi civili in cui un certo soggetto sia parte, tale previsione può valere solo ad escludere ogni alternativa con i fori eventualmente concorrenti, ma non può impedire una modifica della competenza per ragioni di connessione oggettiva in caso di cumulo soggettivo, tanto più qualora una delle parti sia una amministrazione dello Stato, poiché in tale ipotesi è espressamente stabilita, dall’art. 6 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, la prevalenza del foro erariale. (Nella fattispecie, la S.C. ha escluso che l’Istituto Nazionale per il commercio con l’estero – Ice –, verificandosi un caso di cumulo soggettivo, possa dolersi della proposizione della domanda dinanzi al giudice territorialmente competente per il giudizio instaurato nei confronti del Ministero del commercio con l’estero, quand’anche la legge vigente all’epoca della proposizione della domanda avesse stabilito un foro esclusivo per i giudizi in cui fosse parte l’Istituto). Cass. civ. sez. I 5 dicembre 1998, n. 12323

In tema di competenza per territorio le disposizioni sul cosiddetto foro erariale, di cui agli artt. 25 c.p.c. e 6-10, R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, si riferiscono alle sole controversie nelle quali sia parte «una amministrazione dello Stato» e non sono pertanto estensibili alle cause con enti che abbiano soggettività giuridica formalmente distinta da quella dello Stato, come l’Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno (già Cassa per il Mezzogiorno). Cass. civ. sez. I 8 luglio 1994, n. 6450

Nella controversia di lavoro in cui sia parte un’amministrazione dello Stato, la individuazione del tribunale territorialmente competente, in sede di gravame, deve essere effettuata alla stregua delle disposizioni sul foro erariale, di cui agli artt. 25 c.p.c. e 7 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, le quali non trovano deroga nella disciplina delle cause di lavoro. Tale principio manifestamente non pone le citate norme in contrasto con l’art. 3 della Costituzione, trattandosi di una scelta del legislatore, giustificata da esigenze pubblicistiche, che non implica alcuna effettiva menomazione dei diritti del lavoratore, quando sia in causa contro la pubblica amministrazione anziché contro un privato. Cass. civ. Sezioni Unite, 5 novembre 1984, n. 5584

Nelle cause in cui sia convenuta un’amministrazione dello Stato, qualora l’obbligazione dedotta in giudizio origini da un fatto illecito, il principio per cui, ai fini dell’individuazione del giudice territorialmente competente ex artt. 6 del r.d. n. 1611 del 1933 e 25 c.p.c., il criterio del “forum delicti” concorre con quello del “forum destinatae solutionis” (quest’ultimo da individuare in base alle norme della contabilità pubblica), trova applicazione anche quando la causa sia stata instaurata pure nei confronti di altri soggetti. Cass. civ. sez., VI-III, 17 settembre 2015, n. 18287

In tema di competenza per territorio, è inapplicabile il foro erariale alle controversie nelle quali sia parte un’Agenzia del Territorio, in ragione del carattere facoltativo del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato ad essa riconosciuto.  Cass. civ. sez. VI-III, 2 settembre 2015, n. 17475

In relazione alla domanda proposta da un medico specializzato al fine di ottenere il risarcimento del danno derivato dall’inadempimento da parte dell’Italia alle direttive CEE 75/363 e 82/76, l’ufficio giudiziario competente deve essere individuato in quello di Roma, avuto riguardo al foro della P.A., nonché a quello di insorgenza dell’obbligazione dedotta in giudizio, riferibile ad un comportamento dello Stato legislatore, senza che abbia rilievo la presenza di ulteriori convenuti (quale, nella specie, l’Università sede della scuola di specializzazione). Cass. civ. sez., VI-III, 9 febbraio 2014, n. 3869

Ai fini della competenza territoriale, nella controversia avente ad oggetto il pagamento di somme di danaro da parte di una P.A. non statale, cui sia però applicabile – nella specie una USL – la normativa sulla contabilità dello Stato, il “forum destinatae solutionis” va individuato nella sede dell’ufficio di tesoreria dell’ente debitore. Cass. civ. sez. I 6 ottobre 2011, n. 20530

In tema di competenza territoriale, l’art. 25 c.p.c. sul «foro erariale» non è applicabile nei giudizi in cui è parte una Regione a statuto ordinario, che non si avvalga del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato. * , Cass. civ., , sez. I, , 13 aprile 2005, n. 07685, , Regione Calabria c. Spadafora. [RV580624]
Nelle cause in cui sia parte un’amministrazione dello Stato, qualora l’obbligazione dedotta in giudizio abbia origine da un fatto illecito, ai fini dell’individuazione dal giudice competente per territorio, ex artt. 6 del R.D. n. 1611/1933 e 25 del codice di rito, il forum delicti concorre, in via alternativa, con il forum destinatae solutionis, da determinarsi in base alle norme dettate in tema di contabilità pubblica, ex art. 54 del R.D. n. 2440/1923.  Cass. civ. sez. III, 4 ottobre 2004, n. 19808

In tema di sanzioni amministrative ed in ipotesi di opposizioni ad ordinanze-ingiunzione è funzionalmente competente, ai sensi dell’art. 22 legge n. 689 del 1981, il giudice del luogo della commessa violazione, criterio al quale non deroga l’art. 25 c.p.c., che prevede la competenza del giudice del luogo ove ha sede l’Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie, in ragione della specialità del procedimento di opposizione. * , Cass. civ., , sez. I, , 26 luglio 2004, n. 14057, , Sogari c. Min. Salute. [RV574978]
In tema di competenza territoriale, l’azione risarcitoria proposta dai genitori esercenti la potestà sul figlio minore contro una scuola statale, per i danni da questo subiti nel corso della sua partecipazione ad un gioco organizzato nella palestra di una scuola elementare, deve essere proposta secondo le regole del foro erariale, da determinare secondo le previsioni dell’art. 25 c.p.c., e in quello del giudice del luogo ove ha sede l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le regole ordinarie, dovendosi tener conto del luogo dove è sorta l’obbligazione da fatto illecito, fatta valere contro l’amministrazione convenuta, e dove deve eseguirsi detta obbligazione, in base alle norme della contabilità pubblica. Infatti, le istituzioni scolastiche statali, alle quali è stata attribuita l’autonomia e la personalità giuridica a norma dell’art. 21 della legge n. 59 del 1997, sono compenetrate nell’Amministrazione dello Stato e ad esse è stato conservato il patrocinio legale dell’Avvocatura dello Stato, ai sensi dell’art. 1, lettera b), D.P.R. n. 352 del 2001, che ha aggiunto all’art. 14 del D.P.R. n. 275 del 1999 il comma 7 bis, il quale determina l’applicazione della disciplina speciale circa la chiamata in giudizio delle amministrazioni, ai sensi degli artt. 1 e 11 del R.D. n. 1611 del 1933 e, quindi, della persistente operatività del foro erariale. Cass. civ. sez. III 13 luglio 2004, n. 12977

L’operatività del criterio di competenza del foro erariale, ai sensi dell’art. 6 regio decreto 3 ottobre 1933, n. 1611 e dell’art. 25 c.p.c., è destinata a venir meno in presenza della norma sulla competenza di carattere speciale posta dall’art. 30, comma sesto, del D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286, il quale, nel prevedere che contro il diniego di nulla osta al ricongiungimento familiare l’interessato può presentare ricorso al pretore (ora Tribunale in composizione monocratica) del luogo in cui risiede, risulta chiaramente finalizzato a favorire l’accesso al giudice della parte più bisognosa. Cass. civ. sez. I, 25 giugno 2004, n. 11862

Nei casi in cui la Pubblica Amministrazione è convenuta, il foro erariale va individuato nel giudice del luogo ove ha sede l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l’obbligazione, dovendo ritenersi che, per i pagamenti che non devono eseguirsi mediante ruoli, tale è il giudice nella cui circoscrizione si trova la sezione di tesoreria della provincia ove il creditore è domiciliato.  Cass. civ., sez. lav. 17 giugno 2004, n. 11385

In tema di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, la competenza territoriale per la trattazione dei ricorsi riguardanti ritardi verificatisi nel corso di giudizi svoltisi dinanzi a giudici diversi da quello ordinario deve essere individuata secondo i principi generali con riferimento all’art. 25 c.p.c., il quale, nel disciplinare il foro della P.A., prevede, quando essa è convenuta, la competenza del giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l’obbligazione od in cui si trova la cosa mobile od immobile oggetto della domanda, in applicazione quindi dei criteri previsti dagli artt. 20 e 21 c.p.c., sia pure con l’ulteriore specifico riferimento al luogo dove ha sede l’ufficio dell’avvocatura dello Stato. Ne consegue che, ove il procedimento della cui non ragionevole durata si discute penda avanti al Consiglio di Stato, la competenza territoriale spetta alla Corte d’appello di Roma, giacchè in Roma si è realizzata la fattispecie considerata dalla citata legge n. 89 del 2001 ai fini della richiesta d’indennizzo, quivi essendo sorta l’obbligazione, così come in Roma deve ritenersi eseguibile l’obbligazione medesima ai sensi dell’art. 1182, ultimo comma, c.c., atteso che, riguardando una somma di denaro non determinata, essa è esigibile al domicilio del debitore. Cass. civ. sez. I, ord. 4 febbraio 2003, n. 1653

Per le opposizioni ai provvedimenti di confisca amministrativa è funzionalmente competente, ai sensi dell’art. 22 legge n. 689 del 1981, il giudice del luogo della commessa violazione ed a questo criterio di competenza territoriale non deroga l’art. 25 c.p.c. che prevede la competenza del giudice del luogo ove ha sede l’Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie. Ciò consegue alla specialità del procedimento di opposizione alle ordinanze-ingiunzione per il quale è prevista la notificazione del ricorso direttamente all’autorità che ha emesso il provvedimento sanzionatorio e la possibilità per la stessa autorità di stare in giudizio personalmente tramite propri funzionari. Cass. civ.sez. III 11 ottobre 2002, n. 14562

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