[I minori degli anni quattordici possono essere sentiti solo quando la loro audizione è resa necessaria da particolari circostanze. Essi non prestano giuramento].
[I minori degli anni quattordici possono essere sentiti solo quando la loro audizione è resa necessaria da particolari circostanze. Essi non prestano giuramento].
[I minori degli anni quattordici possono essere sentiti solo quando la loro audizione è resa necessaria da particolari circostanze. Essi non prestano giuramento].
(1) La Corte costituzionale, con sentenza n. 139 dell’11 giugno 1975, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’intero articolo.
La minore età di un teste non incide sulla sua capacità a testimoniare, bensì sulla valutazione della testimonianza resa e quindi sull’attendibilità di essa. Cass. civ. sez. III 19 giugno 1997, n. 5485
CEDU (Convenzione Europea dei Diritti Umani)
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