Le formalità relative alla deduzione ed all’assunzione della prova testimoniale, in quanto stabilite non per ragioni di ordine pubblico ma per la tutela degli interessi delle parti, danno luogo, per il caso di loro violazione, a nullità relative e, dunque, non rilevabili d’ufficio dal giudice, dovendo essere eccepite nella prima udienza successiva a quella in cui si sono verificate, ove la parte interessata non era presente all’udienza. Nel caso in cui, invece, quest’ultima era presente all’assunzione della prova ed aveva assistito all’atto istruttorio senza formulare opposizione, la nullità, ove esistente, deve considerarsi sanata. Cass. civ. sez. I 29 novembre 2016, n. 24292
La circostanza che il testimone non abbia assistito direttamente ai fatti su cui è chiamato a rispondere non è, di per sé, causa di inammissibilità della prova, dovendosi, diversamente, ritenere inammissibili tutte le deposizioni aventi per oggetto fatti appresi da terzi oppure tramite documenti. Cass. civ. sez. III 18 novembre 2014, n. 24469
L’affermazione dell’esistenza di un nesso causale tra due fenomeni costituisce sempre il frutto di un’attività di giudizio e valutazione, e non già di semplice percezione di un fatto concreto. Ne consegue che la prova testimoniale non può mai avere ad oggetto l’affermazione o la negazione dell’esistenza del nesso di causalità tra una condotta ed un fatto illecito, ma può solo limitarsi a descrivere i fatti obiettivi, restando poi riservato al giudice stabilire se quei fatti possano essere stati la causa del danno. Cass. civ. sez. III, 31 luglio 2012, n. 13693
L’art. 244 c.p.c., nell’esigere l’indicazione specifica dei fatti sui quali è dedotta la prova testimoniale, pur non imponendo alla parte l’onere di precisare in ogni dettaglio le circostanze articolate nei relativi capitoli, richiede che la specificazione ponga il giudice in grado di stabilire se la prova sia influente e pertinente, consentendo altresì alla controparte di esercitare il diritto alla prova contraria. Cass. civ. sez. I 23 gennaio 2019, n. 1874
La richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un’adeguata difesa. Ne consegue che è inammissibile il capitolo di prova volto a dimostrare la sussistenza degli elementi sintomatici della subordinazione, mediante apprezzamenti e valutazioni del teste, cui il giudice non può legare il suo convincimento. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile l’impugnazione avverso la sentenza d’appello che aveva ritenuto generica la deduzione del ricorrente di aver lavorato per un certo numero di giornate e di ore giornaliere “alle dipendenze” dell’impresa). Cass. civ. sez. VI-L ord. 2 febbraio 2015, n. 1808
Le prove per interrogatorio formale e per testi, secondo quanto richiesto negli artt. 230 e 244 c.p.c. devono essere dedotte per articoli separati e specifici. Ne consegue l’inammissibilità della richiesta di ammissione su tutto il contenuto della comparsa di risposta che non consenta, per la genericità ed indeterminatezza del testo, di individuare capitoli di prova che rispondano ai requisiti richiesti dalle norme processuali citate, né può essere richiesto al giudice di estrapolare egli stesso detti capitoli di prova (tramite una c.d. “lettura estrapolativa” nell’atto di parte), contrastandovi il principio della disponibilità della prova. Cass. civ. sez. II 7 giugno 2011, n. 12292
La disposizione dell’art. 244 c.p.c., con la quale è imposto alla parte di specificare i fatti da dedurre a prova in articoli separati, ha il duplice scopo di consentire all’avversario di formulare i capitoli di prova contraria indicando i propri testimoni e di dare modo al giudice di valutare se la prova richiesta sia concludente e pertinente; specie in relazione a tale ultimo scopo, la norma in questione deve considerarsi di carattere cogente, sicché la sua inosservanza, da parte di chi propone la prova, determina l’inammissibilità del mezzo istruttorio che, ove erroneamente ammesso ed espletato, non potrà essere tenuto in considerazione dal giudice. Cass. civ. sez. I 31 gennaio 2007, n. 2201
L’esigenza di specificazione dei fatti sui quali i testimoni devono deporre è soddisfatta se, ancorché non precisati in tutti i loro minuti dettagli, tali fatti siano esposti nei loro elementi essenziali, per consentire al giudice di controllarne l’influenza e la pertinenza e mettere in grado la parte, contro la quale essa è diretta, di formulare un’adeguata prova contraria, giacché la verifica della specificità e della rilevanza dei capitoli formulati va condotta non soltanto alla stregua della loro letterale formulazione, ma anche in relazione agli altri atti di causa ed alle deduzioni delle parti, nonché tenendo conto della facoltà di chiedere chiarimenti e precisazioni ai testi da parte del giudice e dei difensori. Cass. civ. sez. II 6 maggio 2019, n. 11765
L’inosservanza delle prescrizioni di cui all’art. 244 c.p.c. con riferimento sia alla genericità delle circostanze dedotte nei capitoli di prova sia alla indicazione delle persone indicate come testimoni, determina l’inammissibilità del mezzo istruttorio che, ove erroneamente ammesso ed espletato, non può essere tenuto in considerazione dal giudice. Cass. civ. sez. III 8 febbraio 2019, n. 3708
L’indagine del giudice di merito sui requisiti di specificità e rilevanza dei capitoli formulati dalla parte istante va condotta non solo alla stregua della loro formulazione letterale, ma anche in correlazione all’adeguatezza fattuale e temporale delle circostanze articolate, con l’avvertenza che la facoltà del giudice di chiedere chiarimenti e precisazioni ex art. 253 c.p.c., di natura esclusivamente integrativa, non può tradursi in una inammissibile sanatoria della genericità e delle deficienze dell’articolazione probatoria. Cass. civ. sez. II 5 giugno 2018, n. 14364
La regola di cui all’art. 244 cod. proc. civ., la quale stabilisce che la prova per testimoni deve essere dedotta mediante indicazione specifica delle persone da interrogare (e dei fatti, formulati in articoli separati, sui quali ciascuna deve essere interrogata), va coordinata con il principio della nullità a rilevanza variabile enucleabile dall’art. 156, secondo comma, cod. proc. civ., in base al quale la nullità può essere pronunciata solo quando l’atto manchi dei requisiti di forma-contenuto indispensabili al raggiungimento dello scopo, cosicché, pur dovendo il teste essere indicato in maniera sufficientemente determinata o comunque determinabile, un’imperfetta o incompleta designazione dei relativi elementi identificativi (nella specie, del nome del testimone) è idonea ad arrecare un “vulnus” alla difesa e al contraddittorio solo se provochi in concreto la citazione e l’assunzione di un soggetto realmente diverso da quello previamente indicato, così da spiazzare l’aspettativa della controparte. Cass. civ. sez. II 20 novembre 2013, n. 26058
La richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un’adeguata difesa, sicché è inammissibile il capitolo di prova per testimoni volto a dimostrare il compimento di una dichiarazione ammissiva fatta dal debitore ad un terzo, ai fini dell’interruzione del termine di prescrizione, qualora non sia indicato nel capo di prova il giorno in cui tale dichiarazione sarebbe stata resa. Cass. civ. sez. VI 12 ottobre 2011, n. 20997
L’indicazione dei testimoni può avvenire mediante individuazione indiretta di essi tramite la funzione espletata nell’ufficio o nell’ente di cui fanno parte, a condizione che questa consenta una sicura identificazione della persona che si intende chiamare come testimone, onde consentire all’altra parte, nel rispetto delle regole del contraddittorio, di individuare i testi di cui l’istante intende avvalersi. (Nella specie, parte ricorrente aveva indicato il capo dell’ufficio sanitario delle Ferrovie dello Stato e la S.C, ritenuta sufficiente tale indicazione, ha cassato la sentenza di merito che con motivazione generica aveva escluso la prova per omessa indicazione dei testi). Cass. civ. sez. lav. 7 giugno 2003, n. 9150
In tema di prova per testimoni, le nullità previste dall’art. 244 cod. proc. civ. tutelano l’interesse privato delle parti al corretto svolgimento del processo e non già l’ordine pubblico processuale, sicché non possono essere rilevate d’ufficio dal giudice, né dedotte nei successivi gradi di giudizio dalla parte che, anche implicitamente, abbia fatto acquiescenza alla assunzione del mezzo istruttorio. Cass. civ. sez. III 10 ottobre 2014, n. 21395
In tema di prova testimoniale, in forza dei principi di unicità e concentrazione posti dall’art. 244 c.p.c., costituenti fondamentale garanzia di regolarità del contraddittorio, è necessario che le contrapposte prove testimoniali inerenti allo stesso oggetto siano state dedotte ed ammesse prima dell’assunzione del mezzo istruttorio. Cass. civ. sez. I 12 marzo 2004, n. 5090
Qualora il giudice ammetta la prova testimoniale e fissi l’udienza per la relativa assunzione, senza stabilire un termine perentorio per l’indicazione dei testi, deve ritenersi che egli abbia concesso alla parte la possibilità di indicare i testi sino all’inizio della prova avvalendosi implicitamente della facoltà, avente natura meramente discrezionale, di consentire l’indicazione tardiva dei testimoni prevista dall’ultimo comma dell’art. 244 c.p.c., nel testo, applicabile ratione temporis anteriore alla riforma introdotta dalla legge n. 353 del 1990. Cass. civ. sez. III 16 maggio 2008, n. 12419
La concessione di un termine per la formulazione delle indicazioni relative ai capitoli di prova testimoniale ed alle persone da interrogare, – costituente tanto in primo che in secondo grado una facoltà meramente discrezionale del giudice non sindacabile in sede di legittimità, prevista dal previgente disposizione di cui all’art. 244, terzo comma, c.p.c. – non è più contemplata nella nuova formulazione della medesima, applicabile ai giudizi introdotti dopo il 30 aprile 1995, non essendo conseguentemente censurabile la pronunzia del giudice di merito che nega il rinvio ad altra udienza per consentire alle parti di ovviare alle deficienze ed alle lacune del mezzo di prova irritualmente articolato, sul presupposto che trattasi di attività non riconducibile alla formulazione di nuovi mezzi di prova che tale differimento viceversa consente. Cass. civ. sez. III 18 aprile 2006, n. 8957
L’ordinanza che dichiara la decadenza della parte dal diritto di far escutere i testi per mancata citazione degli stessi è revocabile, in quanto non è compresa nel novero delle ordinanze reclamabili al collegio, e spetta esclusivamente al giudice del merito accertare se sussistano giusti motivi per far luogo alla revoca, restando assolutamente estraneo alla valutazione della Corte di cassazione stabilire se l’esercizio (in senso positivo o negativo) di tale potere discrezionale sia avvenuto in modo opportuno e conveniente. Cass. civ. sez. III 28 marzo 1980, n. 2036
In tema di prova per testimoni, le nullità previste dall’art. 244 cod. proc. civ. tutelano l’interesse privato delle parti al corretto svolgimento del processo e non già l’ordine pubblico processuale, sicché non possono essere rilevate d’ufficio dal giudice, né dedotte nei successivi gradi di giudizio dalla parte che, anche implicitamente, abbia fatto acquiescenza alla assunzione del mezzo istruttorio. Cass. civ. sez. III 10 ottobre 2014, n. 21395
Alla luce del principio costituzionale della durata ragionevole del giudizio, il giudice può revocare la prosecuzione di una prova orale quando ritenga superflua l’ulteriore assunzione e sufficienti gli elementi raccolti, non essendo necessaria l’escussione di tutti i testi già ammessi, purché la mancata escussione sia razionale e giustificata e ne venga data adeguata motivazione nella sentenza di merito. Cass. civ. sez. lav. 17 aprile 2009, n. 9234
L’indagine del giudice di merito, sui requisiti di specificità e rilevanza dei capitoli formulati dalla parte istante, va condotta non solo alla stregua della loro formulazione letterale, ma anche in correlazione all’adeguatezza fattuale e temporale delle circostanze articolate, con l’avvertenza che la facoltà del giudice di chiedere chiarimenti e precisazioni ex art. 253 c.p.c., di natura esclusivamente integrativa, non può tradursi in un’inammissibile sanatoria della genericità e delle deficienze dell’articolazione probatoria. Cass. civ. sez. III 12 febbraio 2008, n. 3280
Mentre in materia di atti e contratti per i quali sia richiesta ad substantiam la forma scritta, eccettuata l’ipotesi della perdita incolpevole del documento (art. 2724 c.c.), è inammissibile la prova testimoniale della esistenza del negozio e tale inammissibilità può essere dedotta in ogni stato e grado del giudizio ed essere rilevata anche d’ufficio, per quanto riguarda, invece, gli atti e i contratti per i quali la forma scritta sia richiesta soltanto ad probationem (nella specie, transazione), l’inammissibilità della prova testimoniale non attiene all’ordine pubblico, ma alla tutela di interessi privati e quindi non può essere rilevata d’ufficio e deve, invece, essere eccepita dalla parte interessata, entro il termine dell’art. 157, secondo comma, c.p.c., nella prima istanza o difesa successiva al suo configurarsi. Cass. civ. sez. II 8 gennaio 2002, n. 144
In tema di prova per testimoni, poiché le nullità o decadenze derivanti dalla violazione delle disposizioni contenute negli artt. 244 e seguenti c.p.c. hanno natura relativa e sono sanate per acquiescenza delle parti, in quanto sono stabilite dalla legge a tutela dei loro interessi, e non per motivi di ordine pubblico, la nullità per incapacità a testimoniare (art. 246 c.p.c.) deve essere opposta tempestivamente dalla parte interessata secondo le modalità previste dall’art. 157, secondo comma, c.p.c. Cass. civ. sez. III 25 settembre 2009, n. 20652
Le nullità concernenti l’ammissione e l’espletamento della prova testimoniale hanno carattere relativo, derivando dalla violazione di formalità stabilita non per ragioni di ordine pubblico, bensì nell’esclusivo interesse delle parti e, pertanto, non sono rilevabili d’ufficio dal giudice ma, ai sensi dell’art. 157, secondo comma, c.p.c., vanno denunciate dalla parte interessata nella prima istanza o difesa successiva al loro verificarsi. La conseguenza è che dette nullità non possono essere fatte valere in sede di impugnazione, per cui neppure alla parte contumace è conseneito dedurre in tale sede l’inammissibilità della prova testimoniale, una volta che in primo grado la prova sia stata ammessa ed espletata senza opposizione. Cass. civ. sez. III 9 gennaio 2002, n. 194
Le nullità o decadenze determinate dalla violazione delle disposizioni contenute negli artt. 244 e seguenti c.p.c. in materia di deduzione ed assunzione della prova testimoniale, indicazione dei testimoni, incapacità di deporre, hanno natura relativa e sono sanate per acquiescenza, se non eccepite tempestivamente ai sensi dell’art. 157 c.p.c., perché stabilite dalla legge a tutela degli interessi delle parti e non per motivi di ordine pubblico. Cass. civ. sez. III 18 dicembre 1998, n. 12687
Poiché le nullità procedurali di carattere relativo devono essere tempestivamente eccepite dalla parte interessata, ove sia dedotta con il ricorso per cassazione la nullità della assunzione della prova testimoniale per mancata specificazione dei fatti oggetto della prova mediante formulazione di appositi capitoli (art. 244 c.p.c.), il ricorrente, a pena di inammissibilità, deve integrare la critica alla sentenza con l’indicazione dell’atto processuale con il quale fece opposizione all’assunzione della prova e ne dedusse tempestivamente la nullità. Cass. civ. sez. lav., 12 novembre 1999, n. 12577
Le formalità relative all’assunzione della prova testimoniale sono stabilite non per ragioni di ordine pubblico, bensì per la tutela degli interessi delle parti e, pertanto, eventuali nullità derivanti dall’inosservanza di tali formalità (nella specie con riguardo all’esame di testi su circostanze non dedotte nei capitoli di prova ed alla mancata pretesa «ratifica» dell’assunzione in rogatoria del teste a riferimento) non sono rilevabili d’ufficio dal giudice ma debbono essere immediatamente dedotte dalla parte interessata, dovendosi considerare sanate per acquiescenza ove la stessa parte abbia mostrato esplicitamente od implicitamente di non volersene avvalere – non opponendosi al compimento dell’atto, ovvero discutendone le risultanze o la rilevanza rispetto al merito della controversia – cosicché non possono essere neppure fatte valere in sede di impugnazione. Cass. civ. sez. III 18 dicembre 1987, n. 9427.
Il principio di infrazionabilità e contestualità della prova testimoniale, ricavabile dall’art. 244 cod. proc. civ. nel testo vigente prima delle modifiche apportate dalla legge n. 353 del 1990 (applicabile “ratione temporis”), coordinato con la regola sull’ammissione dei nuovi mezzi di prova in appello, comporta l’inammissibilità della prova in secondo grado non solo nel caso in cui essa verta sulle medesime circostanze che hanno già formato oggetto dell’analogo mezzo istruttorio espletato nel grado precedente, ma anche quando, malgrado la diversa formulazione dei capitoli, la stessa sia diretta ad integrare o a confortare le risultanze di quella precedentemente acquisita, riguardando fatti connessi a quelli riferiti dai testi e che ben avrebbero potuto essere accertati nel medesimo contesto. Cass. civ. sez. II 31 agosto 2015, n. 17322
Anche nell’assetto normativo processuale conseguente all’entrata in vigore della legge n. 353 del 1990 (e successive modif.), improntato oltretutto ad un sistema delle preclusioni istruttorie ancor più rigido rispetto al regime processuale precedente, è inammissibile in appello (salvo il ricorso al rimedio della rimessione in termini, previsto dall’art. 184 bis c.p.c., qualora ne sussistano le condizioni), per il principio dell’infrazionabilità e della contestualità che la caratterizzano, la prova testimoniale che, anche in modo indiretto, si appalesi preordinata a contrastare, completare o confortare le risultanze di quella già dedotta ed assunta in primo grado, e cioè a determinare, attraverso nuove modalità e circostanze, ovvero per la connessione delle circostanze già provate con quelle da provare, una diversa valutazione dei fatti che sono stati oggetto dello stesso mezzo istruttorio nelle precedenti fasi del processo. Cass. civ. sez. III 7 maggio 2009, n. 10502
Il principio di unicità della prova testimoniale, ricavabile dall’art. 244 secondo comma c.p.c. vecchio testo, vieta che l’una prova e l’altra rispettivamente dedotte in primo grado ed in appello riguardino lo stesso oggetto, onde la prova successivamente dedotta deve concernere a pena di inammissibilità circostanze diverse, distinte dalla precedente. Cass. civ. sez. III 10 marzo 2000, n. 2805
L’audizione di testimoni da parte del pretore nella prima fase del procedimento possessorio, ai sensi del terzo comma dell’art. 689 c.p.c., non preclude l’ammissione di prova testimoniale sulle stesse circostanze nella successiva fase di merito, nella quale la parte deve fornire la prova del proprio diritto, tenuto conto della funzione della detta audizione, che è strumentale all’adozione di provvedimenti immediati, nonché delle sue peculiari caratteristiche (assenza di giuramento, mancata predisposizione di capitoli separati e specifici, interrogatorio diretto sul luogo). Cass. civ. sez. II 24 agosto 1990, n. 8676