Art. 243 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Rinvio alle norme sul giuramento suppletorio

Articolo 243 - codice di procedura civile

Per la prestazione del giuramento deferito d’ufficio si applicano le disposizioni relative al giuramento decisorio (238, 239).

Articolo 243 - Codice di Procedura Civile

Per la prestazione del giuramento deferito d’ufficio si applicano le disposizioni relative al giuramento decisorio (238, 239).

Massime

Il giuramento decisorio deve essere verbalizzato secondo le prescrizioni dell’art. 230 c.p.c. e la sua espressione da parte del giurante non può essere riassunta e riportata nel verbale di udienza nella forma del discorso indiretto. In tal caso il giuramento è nullo e non può essere, quindi, utilizzato per la decisione della causa, mancando la garanzia dell’assoluta certezza delle parole pronunciate dal giurante. Cass. civ. sez. II 27 agosto 1986, n. 5251

Al giuramento suppletorio si applicano tutte le norme formali stabilite dalla legge per il giuramento decisorio. Cass. civ. 19 luglio 1946, n. 928.

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