Art. 242 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Divieto di riferire il giuramento suppletorio

Articolo 242 - codice di procedura civile

Il giuramento deferito d’ufficio a una delle parti non può da questa essere riferito (234) all’altra.

Articolo 242 - Codice di Procedura Civile

Il giuramento deferito d’ufficio a una delle parti non può da questa essere riferito (234) all’altra.

Massime

Ai fini del deferimento del giuramento suppletorio, il giudice deve scegliere la parte maggiormente favorita dalle risultanze della prova esperita o più meritevole di fiducia, anche  in considerazione del comportamento processuale. Cass. civ. sez. II 31 marzo 2015, n. 6560

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