Art. 239 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Mancata prestazione

Articolo 239 - codice di procedura civile

La parte alla quale il giuramento decisorio è deferito, se non si presenta senza giustificato motivo all’udienza all’uopo (202, 208, 292) fissata, o, comparendo, rifiuta di prestarlo o non lo riferisce all’avversario (234), soccombe rispetto alla domanda o al punto di fatto relativamente al quale il giuramento è stato ammesso; e del pari soccombe la parte avversaria, se rifiuta di prestare il giuramento che le è riferito.
Il giudice istruttore, se ritiene giustificata la mancata comparizione della parte che deve prestare il giuramento, provvede a norma dell’articolo 232 secondo comma.

Articolo 239 - Codice di Procedura Civile

La parte alla quale il giuramento decisorio è deferito, se non si presenta senza giustificato motivo all’udienza all’uopo (202, 208, 292) fissata, o, comparendo, rifiuta di prestarlo o non lo riferisce all’avversario (234), soccombe rispetto alla domanda o al punto di fatto relativamente al quale il giuramento è stato ammesso; e del pari soccombe la parte avversaria, se rifiuta di prestare il giuramento che le è riferito.
Il giudice istruttore, se ritiene giustificata la mancata comparizione della parte che deve prestare il giuramento, provvede a norma dell’articolo 232 secondo comma.

Massime

Alla mancata prestazione del giuramento decisorio di cui all’art. 239 c.p.c. è legittimamente assimilabile l’ipotesi in cui il deferito presti il giuramento apportando modifiche alla formula ammessa dal giudice, tali da alterarne l’originaria sostanza; la relativa valutazione rientra nell’apprezzamento di fatto del giudice di merito e, ove congruamente motivata, non è censurabile in sede di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che, con riguardo ad un giuramento deferito relativamente alla mancata soddisfazione di un credito, aveva ritenuto come ammessa la mancata estinzione dell’obbligazione, per avere il giurante reso una dichiarazione non conforme alla formula deferitagli, non avendo saputo indicare l’entità della somma asseritamente corrisposta al creditore a saldo del debito). Cass. civ. sez. VI-II 9 maggio 2017, n. 11328

Alle ipotesi di mancata prestazione del giuramento decisorio di cui all’art. 239 c.p.c. è legittimamente assimilabile quella dell’aver apportato il deferito modifiche della formula ammessa dal giudice tali da alterarne l’originaria sostanza e dell’aver su tale formula modificata prestato il proprio giuramento. Cass. civ. sez. II 9 febbraio 2001, n. 1865

In materia di giuramento decisorio, è esente da vizi logici o giuridici il provvedimento del giudice di merito che, a seguito di richieste di rinvio formulate, dopo la fissazione dell’udienza per la prestazione del giuramento, dal procuratore del delato, senza opposizione del difensore dell’altra parte, o addirittura da quest’ultimo nell’assenza della controparte, ritenga pacifico tra le parti l’impedimento del delato a comparire alle udienze di rinvio e quindi respinga l’opposizione alla prestazione del giuramento formulata solo in occasione della comparizione del delato sul presupposto della mancanza di prova dell’impedimento di quest’ultimo a comparire alle precedenti udienze. Del resto, l’ipotesi della ingiustificata mancata comparizione, da cui l’art. 239 c.p.c. fa dipendere la soccombenza, non è configurabile se manca la prova che, così come il provvedimento di ammissione del giuramento, anche i provvedimenti di rinvio della udienza fissata per la sua prestazione siano stati notificati personalmente al soggetto interessato. Cass. civ. sez. lav., 28 ottobre 1997, n. 10628

L’art. 239, secondo comma, c.p.c. disponendo che nel caso di mancata comparizione della parte che deve prestare il giuramento il giudice istruttore provvede a norma del precedente art. 232 secondo comma, consente al detto giudice di rinviare ad altra udienza l’assunzione del giuramento ove egli, in base al suo discrezionale apprezzamento, ritenga fondati i motivi che hanno determinato l’assenza della parte, sicché qualora all’udienza fissata per il giuramento la parte non si sia presentata adducendo un impedimento ed il giudice abbia differito l’incombente ad altra udienza, deve ritenersi che egli abbia implicitamente considerato fondato il motivo dell’assenza facendo uso del potere conferitogli dal menzionato art. 239 c.p.c. Ne deriva che alla nuova udienza il giudice deve limitarsi ad accertare se il giuramento sia stato reso o no e decidere conformemente la causa, restandogli precluso di esaminare nuovamente la fondatezza della già ritenuta ragione giustificativa dell’assenza e di considerare quindi non prestato il giuramento per la mancata presenza della parte all’udienza originariamente fissata a tal fine. (Nella specie, ribadito il principio di cui alla massima la S.C. in applicazione dell’art. 384, c.p.c. novellato, ha deciso la causa nel merito rigettando la domanda proposta contro la parte che aveva prestato il giuramento nella nuova udienza). Cass. civ. sez. II 24 giugno 1996, n. 5827

Ove il rappresentante legale di una società, cui sia stato deferito il giuramento decisorio in ordine ad una circostanza attinente al rapporto di lavoro dei dipendenti (nella specie, effettuazione di lavoro straordinario) si rifiuti di prestarlo dichiarando di non essere a conoscenza della circostanza suddetta, il giudice del merito deve preliminarmente indagare in ordine al tipo di giuramento deferito, atteso che il rappresentante suddetto può non essere l’autore o il partecipe di fatti che, pur riferentisi alla società, non promanano da lui personalmente. Pertanto, in tale ipotesi, se si tratta di un giuramento de veritate (perché avente ad oggetto un fatto proprio del rappresentante legale della società), al detto rifiuto consegue la soccombenza della società per la mancata prestazione del giuramento, se invece il giuramento è de scientia (perché avente ad oggetto la conoscenza che il rappresentante della società abbia del fatto di un terzo) soccombente è la controparte sempre che la riferita dichiarazione di non conoscere il fatto sia resa sotto vincolo di giuramento; ferma l’inammissibilità del giuramento ove, pur essendo nella sostanza de scientia, sia stato dedotto nella forma del giuramento de veritate. Cass. civ. sez. lav. 22 gennaio 1987, n. 598.

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