Art. 235 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Irrevocabilità

Articolo 235 - codice di procedura civile

La parte, che ha deferito o riferito il giuramento decisorio, non può più revocarlo (236) quando l’avversario ha dichiarato di essere pronto a prestarlo.

Articolo 235 - Codice di Procedura Civile

La parte, che ha deferito o riferito il giuramento decisorio, non può più revocarlo (236) quando l’avversario ha dichiarato di essere pronto a prestarlo.

Massime

La dichiarazione di essere pronto a prestare il giuramento decisorio, che, a norma dell’art. 235 c.p.c. esclude il potere di revoca della parte che lo ha deferito, può essere esternata anche per facta concludentia, quale è una richiesta di rinvio dell’udienza giustificata da un impedimento a comparire, perché l’art. 235 cit., a differenza dell’art. 233 c.p.c., concernente la forma dell’atto che deferisce il giuramento, non richiede una dichiarazione formale proveniente dalla parte personalmente o da un suo procuratore munito di mandato speciale. Cass. civ. sez. III 14 aprile 1992, n. 4536

Ove la parte non si avvalga della facoltà di revocare il deferimento del giuramento decisorio, a seguito della modifica apportata dal giudice alla formula relativa, e lasci prestare  il giuramento, l’irrevocabilità sancita dall’art. 235 c.p.c. non consente l’ulteriore riesame dell’efficacia del prestato giuramento, in relazione alla modifica della formula proposta. Cass. civ. sez. II 30 giugno 1982, n. 3934

Il potere di revoca del giuramento decisorio, spettante alla parte che lo ha deferito fino a quando l’altra parte non ha dichiarato di essere pronta a prestarlo (art. 235 c.p.c.), implica  anche la facoltà di modificare l’originario deferimento, del giuramento stesso, subordinandolo al caso in cui la domanda non sia ritenuta sufficientemente provata alla stregua delle altre risultanze istruttorie. Cass. civ. sez. II 30 aprile 1982, n. 2720

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