Una volta che il giuramento decisorio sia stato ammesso, pur rimanendo salvo il potere del giudice di revocarlo successivamente, al giurante non restano altre facoltà che quella di prestare il giuramento medesimo eventualmente apportando le variazioni consentite, o di riferirlo alla controparte. Cass. civ. sez. I 10 febbraio 1999, n. 1111
CEDU (Convenzione Europea dei Diritti Umani)
Codice Processo Amministrativo
Disposizioni attuazione Codice Civile e disposizioni transitorie
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