Art. 233 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Deferimento del giuramento decisorio

Articolo 233 - codice di procedura civile

Il giuramento decisorio (2736, 2960 c.c.)può essere deferito in qualunque stato della causa davanti al giudice istruttore, con dichiarazione fatta all’udienza dalla parte (84, 86) o dal procuratore munito di mandato speciale (83) o con atto sottoscritto dalla parte.
Esso deve essere formulato in articoli separati, in modo chiaro e specifico.

Articolo 233 - Codice di Procedura Civile

Il giuramento decisorio (2736, 2960 c.c.)può essere deferito in qualunque stato della causa davanti al giudice istruttore, con dichiarazione fatta all’udienza dalla parte (84, 86) o dal procuratore munito di mandato speciale (83) o con atto sottoscritto dalla parte.
Esso deve essere formulato in articoli separati, in modo chiaro e specifico.

Massime

Il giuramento, decisorio o suppletorio, non può vertere sull’esistenza o meno di rapporti  o di situazioni giuridiche, né può deferirsi per provocare l’espressione di apprezzamenti od opinioni né, tantomeno, di valutazioni giuridiche, dovendo la sua formula avere ad oggetto circostanze determinate che, quali fatti storici, siano stati percepiti dal giurante con i sensi o con l’intelligenza. Non può pertanto costituirne oggetto la qualità di amministratore di condominio, implicando l’accettazione della nomina, che è un atto negoziale e non un fatto storico. Cass. civ. sez. II 25 ottobre 2018, n. 27086

Il creditore ha titolo per richiedere l’adempimento di un obbligazione solidale per l’intero ad ogni singolo debitore, né sussiste litisconsorzio necessario fra i condebitori solidali, inoltre, l’art. 1305 cod. civ. disciplina le conseguenze, nei confronti degli altri condebitori, del giuramento prestato da uno dei condebitori in solido, ma non postula, per il creditore, alcun onere di convenire in giudizio tutti i debitori solidali e di deferire a tutti il giuramento decisorio. È, pertanto, ammissibile il giuramento decisorio, deferito dal creditore al fideiussore di soggetto fallito, pur non essendo il giuramento deferibile, invece, nè al fallito, che perde la capacità processuale, né al curatore fallimentare, terzo rispetto ai rapporti fra il fallito ed il creditore. Cass. civ. sez. I 14 febbraio 2011, n. 3573

È inammissibile il deferimento del giuramento decisorio ove la formulazione delle circostanze non porti, in caso di ammissione dei fatti rappresentati, automaticante all’accoglimento della domanda ma richieda una valutazione di tali fatti da parte del giudice di merito. (Nella specie, relativa all’accertamento di un rapporto di portierato, i fatti dedotti nei capitoli – quali l’apertura e chiusura del portone, l’accensione e spegnimento delle luci, la pulizia delle scale, il ricevimento degli atti giudiziari – non comportavano, anche se ammessi, il riconoscimento della subordinazione ma richiedevano una valutazione ai fini della qualificazione del rapporto; la S.C., in applicazione dell’anzidetto principio, ha rigettato il ricorso, confermando la decisione del giudice di merito). Cass. civ. sez. lav. 3 gennaio 2011, n. 39

Il giuramento decisorio ha ad oggetto circostanze dalle quali dipende la decisione di uno o più capi della domanda, ossia circostanze tali che al giudice, previo accertamento sull’an iuratum sit non resti altro che accogliere o rigettare la domanda ovvero singoli capi di essa, basandosi, quanto al fatto, solo sul giuramento prestato ovvero sulla mancata prestazione del medesimo. La valutazione sulla decisorietà della formula del giuramento è rimessa all’apprezzamento del giudice di merito, il cui giudizio è sindacabile in sede di legittimità  con esclusivo riferimento alla sussistenza di vizi logici o giuridici attinenti all’apprezzamento da quegli espresso, con la conseguenza che è inammissibile in cassazione la censura volta a prospettare una diversa valutazione del giuramento prestato, limitando la portata delle ammissioni da esso desunte dal giudice di merito. Cass. civ. sez. II 8 giugno 2007, n. 13425

È inammissibile il giuramento decisorio deferito con atto non sottoscritto personalmente dalla parte o da difensore munito di mandato speciale, come richiesto dall’art. 233 c.p.c., bensì soltanto dell’ordinaria procura ad litem Il mandato speciale non deve essere conferito necessariamente in un atto del processo, ma dev’essere sottoscritto, senza, peraltro che occorra l’autenticazione della sottoscrizione. Cass. civ. sez. III 11 maggio 2006, n. 10965

L’ammissione – sull’accordo delle parti – della formula del giuramento decisorio non preclude, neanche in sede di decisione sul merito, una nuova valutazione delle condizioni  per l’ammissibilità del giuramento, prestato su quella formula, in quanto il doveroso esercizio, da parte del giudice, dell’indicato controllo non trova ostacolo né nell’art. 2738, primo comma, c.c. – che attribuisce efficacia di prova legale al prestato giuramento, con preclusione di ogni prova contraria – né nell’art. 177, terzo comma n. 1, c.p.c., che sancisce l’irrevocabilità delle ordinanze emesse sull’accordo delle parti in materia della quale queste possano disporre, e, perciò, non può riferirsi ad un mezzo istruttorio quale il giuramento decisorio, per il quale la legge pone condizioni di ammissibilità non derogabili dalle parti e dunque non rimesse alla loro disponibilità. Cass. civ. sez. II 24 maggio 2004, n.  9927

Il giuramento deferito da una parte all’altra conserva il carattere della decisorietà anche se, da esso, possa dipendere la decisione soltanto parziale della causa, cioè quando venga deferito per decidere un punto particolare della controversia, dotato di una propria autonomia, perché relativo ad uno dei capi della domanda ovvero ad uno dei momenti necessari dell’iter da seguire per la decisione, rispetto al quale il giuramento esaurisce ogni indagine. Cass. civ. sez. II 6 dicembre 2001, n. 15494

In tema di onorari di avvocato, quando si controverta su questioni relative al solo compenso o alla sua misura, è da ritenersi de veritate e non de scientia il giuramento deferito dal professionista all’erede del proprio cliente, qualora questi abbia eccepito del preteso diritto al compenso la prescrizione il cui decorso sia iniziato dopo la morte del suo dante causa. Cass. civ., sz. II 30 luglio 2001, n. 10428

È inammissibile, per tardività, la dichiarazione di deferimento del giuramento decisorio formulata per la prima volta con atto allegato alla comparsa conclusionale, poiché gli scritti difensivi successivi alla rimessione della causa al collegio possono contenere solo le conclusioni già fissate davanti al giudice istruttore. Cass. civ. sez. II 26 settembre 2016, n. 18833

È inammissibile il giuramento decisorio deferito in sede di gravame allorché verta su  una circostanza non dedotta in primo grado, in quanto l’introduzione di un “quid novum” nella fase di appello verrebbe a modificare il principio devolutivo e quello della disponibilità delle prove nei limiti delle regole processuali. Cass. civ. sez. III 19 ottobre 2015, n. 21073

È inammissibile il giuramento decisorio deferito con atto (nel caso, di appello) non sottoscritto personalmente dalla parte o da difensore munito di mandato speciale, come richiesto dall’art. 233 c.p.c., bensì soltanto dell’ordinaria procura ad litem. Cass. civ. sez. II 23 dicembre 2003, n. 19727

Qualora il giuramento decisorio sia stato dichiarato inammissibile in primo grado, pur essendo stato ritualmente deferito, esso può essere riproposto in appello, ma l’atto con il quale viene richiesta l’ammissione di tale mezzo istruttorio deve essere, a pena di inammissibilità, sottoscritto personalmente dalla parte o da un suo procuratore munito di mandato speciale, come previsto dall’art. 233 c.p.c., mentre non è necessaria una nuova trascrizione dei capitoli in cui si articola il giuramento ma è sufficiente, a tal fine, richiamare l’atto del giudizio di primo grado con il quale il giuramento stesso era stato deferito. Cass. civ. sez. lav., 23 gennaio 2003, n. 1014

Ai sensi dell’art. 233 c.p.c. il giuramento è ritualmente deferito, durante la fase istruttoria della causa, con atto sottoscritto dalla sola parte. Cass. civ. sez. II 22 maggio 2000, n. 6638

Il giuramento decisorio può essere deferito dal procuratore della parte solo se sia munito di mandato speciale; tale potere non è compreso nella facoltà – conferita nella procura rilasciata a margine dell’atto di citazione – di deferire «i giuramenti di rito», essendo tale attribuzione priva di qualsiasi riferimento ai fatti da assumere ad oggetto del mezzo. Cass. civ. sez. III 14 aprile 2000, n. 4847

Al fine di superare la prescrizione presuntiva, il giuramento decisorio da deferirsi al debitore deve essere formulato in modo chiaro e specifico e deve includere la tesi difensiva sostenuta dal debitore stesso, in modo che, a seguito della prestazione del giuramento, il giudice – con valutazione rimessa al suo apprezzamento, sindacabile solo in presenza di vizi logici o giuridici della motivazione – possa limitarsi a verificare l’”an iuratum sit”, onde accogliere o respingere la domanda sul punto che ne ha formato oggetto. Ne consegue che,  se il debitore si sia limitato ad eccepire in via generica l’estinzione, senza circostanziare le modalità del pagamento, la formula deve essere, a sua volta generica, mentre solo se sia  stato precisamente indicato il modo in cui l’estinzione è avvenuta, detta formula deve aver riguardo alle circostanze del pagamento a pena di inammissibilità del giuramento. Cass. civ. sez. II 28 ottobre 2019, n. 27471

Il giuramento, sia decisorio che suppletorio, non può vertere sull’esistenza o inesistenza  di rapporti giuridici o di situazioni giuridiche, né può deferirsi per provocare l’espressione di apprezzamenti od opinioni, e, tantomeno, di valutazioni giuridiche, dovendo la sua formula avere ad oggetto circostanze determinate, che, quali fatti storici, siano stati percepiti dal giurante con i sensi o con l’intelligenza, sicché non può costituirne oggetto la qualità di amministratore di condominio, essa implicando l’accettazione della nomina, che è un atto negoziale e non un fatto storico. Cass. civ. sez. II 30 aprile 2013, n. 10184

In tema di giuramento, l’accertamento, in concreto, della decisorietà della formula adottata rientra nell’apprezzamento di fatto del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione esente da vizi logici e giuridici, così come è incensurabile in tale sede il mancato esercizio, da parte del medesimo giudice, della facoltà  di modificare la formula del giuramento, facoltà, peraltro, consentita solo per quanto attiene ad aspetti formali della formula stessa, al fine di renderne più chiaro il contenuto. Cass. civ. sez. II 25 giugno 2012, n. 10574

I capitoli del giuramento decisorio devono essere formulati in modo tale che il destinatario possa, a sua scelta, giurare e vincere la lite o non giurare e perderla. Ne consegue l’inammissibilità di una capitolazione che non contenga tale alternativa ma, al contrario, prefiguri la soccombenza della controparte sia ove presti il giuramento sia ove vi  si sottragga. Cass. civ. sez. III 15 aprile 2010, n. 9045

La formula del giuramento decisorio – attese le finalità di questo speciale mezzo di  prova – deve essere tale che, a seguito della prestazione del giuramento stesso, altro non  resta al giudice che verificare l’an iuratum sit onde accogliere o respingere la domanda sul punto che ne ha formato oggetto, con la conseguenza che detto mezzo probatorio non può servire per l’acquisizione di elementi presuntivi, da valutarsi in concorso ed in relazione con gli elementi istruttori già raccolti. La valutazione (positiva o negativa) della decisorietà della formula del giuramento è, poi, rimessa all’apprezzamento del giudice del merito, il cui giudizio circa l’idoneità della formula a definire la lite è sindacabile in sede di legittimità  con esclusivo riferimento alla sussistenza di vizi logici o giuridici attinenti all’apprezzamento da quegli espresso. Cass. civ. sez. III 23 febbraio 2006, n. 4001

Il giuramento decisorio deve essere formulato in articoli separati, in modo chiaro e specifico, e dovendo esso vertere su fatti idonei a risolvere (in tutto o in parte) la lite, la relativa formula deve essere congegnata in modo che il destinatario possa, a sua scelta, giurare e vincere la lite o non giurare e perderla. Pertanto, un giuramento formulato in modo da non consentire l’attuazione di detto meccanismo è inammissibile, in quanto la sua mancata prestazione, non potendo essere considerata come riconoscimento detta fondatezza della pretesa della parte avversa, non potrebbe essere posta a base delle sentenza di condanna. L’accertamento, in concreto, della decisorietà della formula adottata rientra nell’apprezzamento di fatto del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione esente da vizi logici e giuridici, così come è incensurabile in sede di legittimità il mancato esercizio, da parte del giudice di merito, della facoltà di modificare la formula del giuramento, facoltà peraltro, consentita solo per quanto attiene ad aspetti formali della formula stessa, al fine di renderne più chiaro il contenuto. Cass. civ. sez. lav. 2 settembre 2003, n. 12779

Il giudice di merito deve sempre disporre il giuramento decisorio, benché deferito in via subordinata, anche se i fatti con esso dedotti siano stati già accertati o esclusi in base alle risultanze probatorie, purché il contenuto del giuramento abbia il carattere della decisorietà  in ordine al “thema decidendum” oggetto della controversia. Cass. civ. sez. III 17 maggio 2010, n. 11964

 L’ordinanza ammissiva del giuramento decisorio può essere revocata anche dopo la prestazione dello stesso se il giudice si convinca che non sussistevano le condizioni per il  suo deferimento, senza che assuma rilevanza il contegno processuale delle parti, in quanto trattasi di mezzo istruttorio per il quale la legge pone condizioni di ammissibilità non derogabili dalle parti e dunque non rimesse alla loro disponibilità. Cass. civ. sez. III 28 ottobre 2014, n. 22805

In tema di prove, devono essere notificati personalmente alla parte chiamata a rendere il giuramento decisorio, pure se non contumace, e salvo che non sia presente alla loro emissione, anche i provvedimenti di rinvio della udienza fissata per la sua assunzione, nonostante che l’anteriore notifica del provvedimento ammissivo l’abbia posta in condizione di conoscere i termini del giuramento. Cass. civ. sez. II 21 maggio 2007, n. 11770

 La libertà di scelta del giurante non è garantita solo dalla formula di giuramento “affermo o nego che”, ma anche da quella, più semplice, “affermo che” ovvero “nego che”, dovendosi ritenere la possibilità d’invertire in senso contrario una delle suddette formule implicita nella stessa natura del giuramento (decisorio o suppletorio) diretto a confermare in modo solenne, in senso positivo o negativo, la verità o meno di un fatto decisivo ai fini della risoluzione della lite, senza che ciò costituisca, in realtà, una modificazione della formula stessa, ma soltanto la scelta dell’alternativa che si è inteso porre al giurante quale particolare sistema di risoluzione della lite. Cass. civ. sez. VI-III ord. 10 dicembre 2014, n. 26027

Non viola il principio dispositivo della prova il giudice che, tenuto conto delle allegazioni delle parti, corregga la formula di un giuramento decisorio secondo quella che risulti essere la comune intenzione delle parti stesse (nella specie – in una vertenza avente  ad oggetto adempimento per forniture –, correzione degli estremi di una bolla di consegna  su cui verteva il giuramento, avvenuta su indicazione della stessa parte che aveva chiesto l’ammissione di tale mezzo istruttorio). Cass. civ. sez. III 8 aprile 2003, n. 5509

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