In materia di competenza territoriale, la previsione per le cause societarie (comprese quelle tra ex soci o tra soci ed ex soci) del foro speciale esclusivo del luogo in cui ha sede la società, stabilita nell’art. 23 c.p.c. esime la parte eccipiente dall’onere di contestazione di tutti i fori alternativamente concorrenti ex art. 19 c.p.c., tanto più che, nel caso di una società priva di personalità giuridica, come nella specie, si presume la coincidenza tra sede legale e luogo di svolgimento continuativo dell’attività sociale. Cass. civ. sez. VI 15 maggio 2019, n. 13049
In materia di competenza territoriale, l’art. 23 cod. proc. civ., che prevede per le cause condominiali il foro esclusivo del luogo in cui si trovano i beni comuni o la maggior parte di essi, è derogabile poiché non rientra nelle ipotesi di cui all’art. 28 cod. proc. civ., né il carattere esclusivo del foro stesso implica una diversa soluzione, sicché è valida ed efficace la clausola del regolamento condominiale che stabilisca un foro convenzionale per ogni controversia relativa al regolamento medesimo. Cass. civ. sez. VI-II 25 agosto 2015, n. 17130
La competenza del “forum rei sitae”, ai sensi dell’art. 23 cod. proc. civ., si applica anche quando oggetto di comproprietà sia un bene mobile (nella specie, un natante), poiché la norma impiega il termine “condominio” quale sinonimo di “comunione”, senza riguardo per il tipo di bene comune. Cass. civ. sez. VI-II 11 giugno 2015, n. 12148
L’art. 23 cod. proc. civ., che prevede per le cause tra condomini il foro speciale esclusivo del giudice del luogo in cui si trova l’immobile condominiale, si applica a tutte le liti tra singoli condomini attinenti ai rapporti giuridici derivanti dalla proprietà delle parti comuni dell’edificio o dall’uso e godimento delle stesse, incluse quelle relative al risarcimento dei danni arrecati alla proprietà individuale. Cass. civ., sez. VI-II ord. 12 gennaio 2015, n. 180
L’art. 23 c.p.c., che stabilisce, per le cause condominiali, la competenza del giudice del luogo dove si trovano i beni comuni o la maggior parte di essi, non si applica nella ipotesi in cui l’amministratore del condominio – nella specie, nominato giudiziariamente – agisca per il conseguimento del compenso liquidatogli dal giudice, e, cioè, per la tutela di un proprio interesse personale e non in rappresentanza di condomini nei confronti di altri condomini, senza che possa, in contrario, spiegare influenza la circostanza che l’attività svolta dall’amministratore stesso sia disciplinata dalle norme sul mandato, atteso che non tutte le azioni proposte dal predetto rivestono, di per ciò solo, natura condominiale (come appunto nel caso in cui vengano richieste somme a lui esclusivamente destinate). Ne consegue che, esclusa l’applicabilità della norma di cui all’art. 23 c.p.c., l’individuazione del giudice competente per territorio va compiuta, trattandosi di vertenza avente ad oggetto una somma di danaro, ai sensi del precedente art. 20 stesso codice. Cass. civ. sez. III 21 aprile 2000, n. 5267