Art. 228 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Confessione giudiziale

Articolo 228 - codice di procedura civile

La confessione giudiziale è spontanea (229) o provocata mediante interrogatorio formale (230; 27302734 c.c.).

Articolo 228 - Codice di Procedura Civile

La confessione giudiziale è spontanea (229) o provocata mediante interrogatorio formale (230; 27302734 c.c.).

Massime

La confessione deve avere ad oggetto fatti obiettivi – la cui qualificazione giuridica spetta  al giudice del merito – e risponde alla regola per la quale ove la parte riferisca fatti a sé sfavorevoli le sue dichiarazioni hanno valore confessorio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva riconosciuto valenza confessoria alle dichiarazioni, rese dall’attrice in sede di interrogatorio formale, secondo cui la caduta, in assenza di ostacoli alla visione dei luoghi, era avvenuta in pieno giorno e mentre guardava la strada, piena di buche). Cass. civ. sez. III 27 febbraio 2019, n. 5725

Ai sensi dell’art. 2731 c. c., l’efficacia probatoria della confessione postula che essa sia  resa da persona capace di disporre del diritto cui i fatti confessati si riferiscono, ossia da persona che abbia la capacità e la legittimazione ad agire negozialmente riguardo al diritto. Ne consegue che non hanno valore confessorio le dichiarazioni rese dal mandatario del titolare del diritto medesimo (Fattispecie relativa ad una commissione interna, mandataria dell’Inps, deputata alla verifica della possibilità di addivenire ad un accordo stragiudiziale nell’ambito di una controversia avente ad oggetto un contratto di appalto). Cass. civ. sez. I 14 febbraio 2019, n. 4509

La confessione resa da uno dei litisconsorti necessari può essere liberamente apprezzata  dal giudice per trarne elementi di convincimento anche nei confronti degli altri, con una valutazione discrezionale che non soggiace al sindacato di legittimità qualora sia motivata. Cass. civ. sez. VI 29 gennaio 2019, n. 2482

In tema di risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la confessione giudiziale proveniente da un soggetto litisconsorte facoltativo, qual è il conducente danneggiante non proprietario del veicolo, rispetto all’assicuratore ed al proprietario dello stesso, è liberamente apprezzabile dal giudice nei riguardi di costoro, in applicazione dell’art. 2733, comma 3, c.c., mentre ha valore di piena prova nei confronti del medesimo confidente, come previsto dall’art. 2733, comma 2 c.c. Cass. civ. sez. III 3 agosto 2017, n. 19327

In tema di prova della simulazione di una compravendita immobiliare, contratto che esige la forma scritta “ad substantiam”, la mancanza della controdichiarazione osta all’ammissibilità dell’interrogatorio formale, ove rivolto a dimostrare la simulazione soggettiva relativa, giacché la confessione, in cui si risolve la risposta positiva ai quesiti posti, non può supplire al difetto dell’atto scritto, necessario per il contratto diverso da quello apparentemente voluto; viceversa, ove sia diretto a dimostrare la simulazione assoluta del contratto, l’interrogatorio formale è ammissibile, anche tra i contraenti, perché, in tal caso, oggetto del mezzo di prova è l’inesistenza della compravendita. Cass. civ. sez. II 10 marzo 2017, n. 6262

Pur essendo vero che le ammissioni contenute nella comparsa di risposta – così come in  uno degli atti processuali di parte indicati dall’art. 125 c.p.c. – siccome facenti parte del processo, possono assumere anche il carattere proprio della confessione giudiziale spontanea, alla stregua di quanto previsto dagli artt. 228 e 229 c.p.c., è tuttavia necessario che la comparsa, affinché possa produrre tale efficacia probatoria, sia stata sottoscritta dalla parte personalmente, con modalità tali che rivelino inequivocabilmente la consapevolezza delle specifiche dichiarazioni dei fatti sfavorevoli contenute nell’atto. Conseguentemente, è inidonea a tale scopo la mera sottoscrizione della procura scritta a margine o in calce che, anche quando riportata nel medesimo foglio in cui è inserita la dichiarazione ammissiva, costituisce atto giuridicamente distinto, benché collegato. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che ha ritenuto l’esistenza di un mandato di gestione di un patrimonio mobiliare da parte di un promotore finanziario in ragione del tenore della comparsa di risposta di quest’ultimo, sebbene tale comparsa non fosse da lui sottoscritta). Cass. civ. sez. I 1 dicembre 2016, n. 24539

La confessione giudiziale costituisce una dichiarazione di scienza, il cui elemento essenziale è l’affermazione inequivoca in ordine ad un fatto storico dubbio, resa la quale gli effetti che ne derivano sono stabiliti dalla legge, siccché è irrilevante l’indagine sullo stato soggettivo del confitente o sul fine da lui perseguito nel renderla. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto corretta la sentenza di appello che aveva escluso che l’ammissione dell’assenza dal luogo di lavoro negli orari contestati, compiuta da un medico ospedaliero in sede disciplinare, costituisse accettazione del licenziamento per giusta causa). Cass. civ. sez. lav. 30 settembre 2016, n. 19554

Il valore di prova legale della confessione, quale vincolo per il giudice alla verità dei fatti che ne formano oggetto, non implica anche il dovere di considerarli sicuramente rilevanti e decisivi al fine di determinarne il convincimento, che può formarsi in base a tutti gli elementi probatori raccolti nel corso del giudizio. Cass. civ. sez. III 10 aprile 2014, n. 8403

Nell’ipotesi di dichiarazioni aggiunte alla confessione, opera, ai sensi dell’art. 2734 c.c., il principio di inscindibilità, nel senso che la mancata contestazione di controparte comporta l’esonero del dichiarante dall’onere di provare i fatti aggiunti, assumendo, in tal caso, la dichiarazione valore di prova legale nel suo complesso, mentre solo quando la controparte contesta le dichiarazioni il confitente ha l’onere di provare i fatti aggiunti, restando affidato al giudice, in difetto di tale prova, l’apprezzamento dell’efficacia probatoria delle dichiarazioni stesse. Cass. civ. sez. II 5 novembre 2013, n. 24754

La quietanza, come dichiarazione di scienza del creditore assimilabile alla confessione stragiudiziale del ricevuto pagamento, può essere superata dall’opposta confessione giudiziale del debitore, che ammetta, nell’interrogatorio formale, di non aver corrisposto la somma quietanzata; invero, l’art. 2726 c.c. limita, quanto al fatto del pagamento, la prova per testimoni e per presunzioni, non anche la prova per confessione. Cass. civ. sez. II 22 ottobre 2013, n. 23971

Le dichiarazioni rese dall’imputato nel dibattimento penale sono soggette al libero apprezzamento del giudice civile e non possono integrare una confessione giudiziale nel giudizio civile, atteso che questa ricorre, ai sensi dell’art. 228 c.p.c., soltanto nei casi in cui sia spontanea o provocata in sede di interrogatorio formale, quindi all’interno del giudizio civile medesimo. Cass. civ. sez. VI 20 giugno 2013, n. 15464

Le circostanze sfavorevoli all’attore, riportate nell’atto di citazione, in quanto atto di parte, sono necessariamente addotte con “animus confitendi” e costituiscono, quindi, confessione stragiudiziale nei confronti di colui al quale l’atto è notificato; ne consegue che alle ammissioni contenute in un ricorso per decreto ingiuntivo deve essere riconosciuto il valore di confessione stragiudiziale, poiché, sebbene rivolto al giudice, il ricorso è destinato e notificato alla parte debitrice. Cass. civ. sez. II 5 febbraio 2013, n. 2721

La confessione deve avere ad oggetto fatti obiettivi – la cui qualificazione giuridica spetta  al giudice del merito – e non già opinioni o giudizi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso potesse integrare una confessione giudiziale la dichiarazione, resa in interrogatorio formale, secondo cui lo scalino situato all’interno di una chiesa “si vede male perché dà la sensazione di essere in piano, mentre invece c’è un gradino  in discesa”, la quale, dunque, non verteva non su un fatto, ma esprimeva una valutazione soggettiva di una realtà fisica). Cass. civ. sez. III 18 ottobre 2011, n. 21509

Nei giudizi aventi ad oggetto l’accertamento della responsabilità civile da circolazione dei veicoli a motore soggetti ad assicurazione obbligatoria, all’interno dei quali sussiste litisconsorzio necessario tra il danneggiato, l’assicuratore nei cui confronti questi propone la domanda, e il responsabile del danno (per tale intendendosi il proprietario del veicolo danneggiante), la confessione resa dall’assicurato al danneggiato fa piena prova nei rapporti  tra tali parti, ma non può essere posta a fondamento di una sentenza di condanna dell’assicuratore, nei confronti del quale la confessione è liberamente apprezzabile dal giudice; tale valore esplica anche la confessione resa in giudizio dal conducente del veicolo, responsabile materiale del danno, ove evocato in giudizio dalla parte. Cass. civ. sez. III 23 febbraio 2004, n. 3544

In tema di confessione giudiziale il valore probatorio della dichiarazione – in essa contenuta – di fatti o circostanze idonee ad infirmare l’efficacia del fatto confessato ovvero a modificarne o estinguerne gli effetti, è, ai sensi degli artt. 2734 c.c. e 116 c.p.c., liberamente apprezzato dal giudice, quando tali circostanze o fatti aggiunti alla confessione siano contestati dalla controparte. Cass. civ. sez. II 1 agosto 2003, n. 11745

Le dichiarazioni rese dalla parte in sede di interrogatorio formale costituiscono confessione giudiziale se, sotto il profilo soggettivo, ricorre l’animus confitendi, consistente nella consapevolezza e volontà di riconoscere un fatto a sé sfavorevole e vantaggioso per  l’altra parte, indipendentemente dalla consapevolezza delle conseguenze che possono derivarne, dovendo altresì la certezza in ordine al verificarsi di detto fatto ricavarsi esclusivamente da siffatte dichiarazioni, senza necessità di un qualsiasi ulteriore conforto probatorio. Cass. civ. sez. III 17 gennaio 2003, n. 607

In caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da uno dei litisconsorti a seguito delle domande rivoltegli in sede di interrogatorio formale, se non può acquistare valore di prova legale anche nei confronti delle persone diverse dal confidente, in quanto costui non ha alcun potere di disposizione in ordine a situazioni giuridiche che fanno capo a altri distinti soggetti del rapporto processuale, consente al giudice di apprezzare liberamente la dichiarazione confessoria e trarne elementi di convincimento valutabili secondo i principi delle logica comune, anche nei confronti degli altri litisconsorti. Cass. civ. sez. II 6 settembre 2002, n. 12980

Le enunciazioni contenute in un ricorso per decreto ingiuntivo (nella specie, non firmato dalla parte) non possono legittimamente considerarsi come dichiarazioni sfavorevoli alla parte stessa, atteso che, ai fini della configurabilità di una confessione giudiziale spontanea  (art. 229 c.p.c.), “atti processuali” sono soltanto quelli compiuti in seno al processo nel contraddittorio delle parti e, comunque, sottoscritti dalle parti medesime. Cass. civ. sez. I 4 giugno 2001, n. 7523

Non viola l’art. 2734 c.c. il giudice di merito che, diversamente dalla dichiarazione resa dalla parte in sede di interrogatorio formale, non ritenga raggiunto un accordo negoziale con  la controparte perché la confessione è un atto giuridico che ha ad oggetto fatti obbiettivi, mentre spetta al giudice del merito la qualificazione giuridica di essi. Cass. civ. sez. III 27 febbraio 2001, n. 2903

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