Art. 227 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Esecuzione della sentenza che ha pronunciato sulla querela

Articolo 227 - codice di procedura civile

L’esecuzione delle sentenze previste nell’articolo precedente non può aver luogo prima che siano passate in giudicato (324).
Se non è richiesta dalle parti, l’esecuzione è promossa dal pubblico ministero a spese del soccombente con l’osservanza, in quanto applicabili, delle norme dell’art. 481 c.p.p. (1).

Articolo 227 - Codice di Procedura Civile

L’esecuzione delle sentenze previste nell’articolo precedente non può aver luogo prima che siano passate in giudicato (324).
Se non è richiesta dalle parti, l’esecuzione è promossa dal pubblico ministero a spese del soccombente con l’osservanza, in quanto applicabili, delle norme dell’art. 481 c.p.p. (1).

Note

(1) Ora, art. 675 nuovo c.p.p.

Massime

L’art. 227 del codice di procedura civile condiziona l’esecutività delle sentenze di appello  al loro passaggio in giudicato esclusivamente per la parte di esse che attiene specificamente ai provvedimenti in tema di falso ed a quelli direttamente conseguenziali (come, ad esempio, per il risarcimento danni da falso), mentre per ogni altra eventuale pronuncia sul merito della lite ovvero sulle spese di giudizio non costituisce deroga alla norma generale dell’art. 337 c.p.c., che prevede la esecutività delle sentenze emesse in grado di appello. Cass. civ. 12 giugno 1962, n. 1457.

La sospensione della esecutorietà delle sentenze che decidono sulla querela di falso, mira  a procrastinare l’esecuzione del capo della sentenza che afferisce al documento e non si estende alla condanna alle spese. Cass. civ. 26 ottobre 1960, n. 2903.

Nello stesso giudizio in cui si chiede l’accertamento di un fatto illecito (falsità di un atto) può essere chiesto anche il risarcimento del danno a tale fatto conseguente, non essendo necessario, per proporre l’istanza di risarcimento, che sia divenuta definitiva la sentenza che accerti l’illecito. Cass. civ. 20 giugno 1951, n. 1631.

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