La sentenza che decide la querela di falso incidentale è, di regola, definitiva, poiché conclude un procedimento autonomo che ha per oggetto l’accertamento della falsità di un atto avente fede privilegiata: peraltro, detto principio deve essere bilanciato con quelli dell’apparenza e della tutela dell’affidamento delle parti, sicché la pronuncia va ritenuta non definitiva ove il tribunale la qualifichi espressamente tale, rimettendo la statuizione sulle spese all’esito del giudizio di merito, e la parte, sulla base della qualificazione formale del giudice, formuli riserva di impugnazione. Cass. civ. sez. VI 22 marzo 2017, n. 7243
In materia di querela di falso, solo l’attuazione delle pronunce accessorie, indicate dall’art. 226, secondo comma, cod. proc. civ., è subordinata al passaggio in giudicato della sentenza, e non anche l’esecutività di ogni altro capo della pronuncia sul merito della lite ovvero sulle spese di giudizio. Cass. civ. sez. III 17 gennaio 2014, n. 891
Nel giudizio di appello avente ad oggetto una querela di falso, è necessario che la pendenza del medesimo venga comunicata al P.M. presso il giudice ad quem – affinché sia posto in grado di intervenire – e non al P.M. presso il giudice a quo che non è legittimato a proporre impugnazione. La conseguente omissione è causa di nullità del giudizio di appello e della relativa sentenza, a nulla rilevando l’insanabile difetto di legittimazione della parte che ha promosso il giudizio, poiché alla presenza del P.M. si collega un interesse pubblico. Cass. civ. sez. I 9 ottobre 2007, n. 21092
La sentenza che decide sulla querela di falso non è una sentenza parziale (cioè non definitiva), ma rappresenta l’epilogo di un procedimento che – pur se attivato in via incidentale – è comunque autonomo ed ha per oggetto l’accertamento della falsità o meno di un atto avente fede privilegiata. Ne consegue che detta sentenza è soggetta agli ordinari mezzi di impugnazione, e ciò anche nell’ipotesi in cui il procedimento di merito nel cui ambito l’atto sia stato prodotto si configuri come un procedimento speciale, ovvero abbia come epilogo una sentenza non soggetta ad appello. (Principio affermato dalla S.C. in relazione a procedimento ex art. 23 legge n. 689 del 1981). Cass. civ. sez. II 28 maggio 2007, n. 12399
In materia di querela di falso, solo l’attenuazione delle pronunce accessorie di cui all’art. 226, secondo comma c.p.c. è subordinata al passaggio in giudicato della sentenza e non anche l’autorità di accertamento, negativo o positivo, del falso, che ben può fondare, costituendone la premessa indispensabile, la decisione sulla domanda di risarcimento del danno, rispetto alla quale il mancato accertamento del falso in sede penale non è di ostacolo – essendo venuta meno la pregiudizialità penale – all’accertamento indidentale della sussistenza degli elementi costitutivi del reato; pertanto, qualora con unica sentenza sia stata dichiarata la falsità di alcuni documenti, accolta, sul presupposto di tale falsità, la domanda principale e respinta la richiesta di ristoro dei danni, il capo relativo a quest’ultima, che non sia stato impugnato, acquista autorità di giudicato, senza che l’esecuzione della pronuncia sul falso ai sensi degli artt. 226 e 227 c.p.c. rappresenti un novum, tale da giustificare la riproposizione dell’azione risarcitoria per i medesimi danni. Cass. civ. sez. lav. 19 aprile 2001, n. 5746