Art. 224 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Sequestro del documento

Articolo 224 - codice di procedura civile

Se il documento impugnato di falso si trova presso un depositario, il giudice istruttore può ordinarne il sequestro con le forme previste nel Codice di procedura penale (253 c.p.p.), dopo di che si redige il processo verbale di cui all’articolo precedente.
Se non è possibile il deposito del documento in cancelleria, il giudice dispone le necessarie cautele per la conservazione di esso e redige il processo verbale alla presenza del depositario, nel luogo dove il documento si trova (98 att.).

Articolo 224 - Codice di Procedura Civile

Se il documento impugnato di falso si trova presso un depositario, il giudice istruttore può ordinarne il sequestro con le forme previste nel Codice di procedura penale (253 c.p.p.), dopo di che si redige il processo verbale di cui all’articolo precedente.
Se non è possibile il deposito del documento in cancelleria, il giudice dispone le necessarie cautele per la conservazione di esso e redige il processo verbale alla presenza del depositario, nel luogo dove il documento si trova (98 att.).

Massime

Sia il sequestro che il provvedimento di deposito del documento, relativamente al quale  sia stata proposta querela di falso, sono rimessi alla discrezionalità del giudice che deve adottarli ove ne ravvisi la necessità in relazione alle peculiarità del caso concreto senza, peraltro, che siano comminate dalla legge sanzioni di nullità per il mancato adempimento di tali incombenti. Cass. civ. sez. III 7 marzo 1984, n. 1593

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