Art. 220 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Pronuncia del collegio

Articolo 220 - codice di procedura civile

Sull’istanza di verificazione pronuncia sempre il collegio (190 bis, 275, 277).
Il collegio, nella sentenza che dichiara la scrittura o la sottoscrizione di mano della parte che l’ha negata (88), può condannare quest’ultima a una pena pecuniaria non inferiore a euro 2 e non superiore a euro 20 (96, 179).

Articolo 220 - Codice di Procedura Civile

Sull’istanza di verificazione pronuncia sempre il collegio (190 bis, 275, 277).
Il collegio, nella sentenza che dichiara la scrittura o la sottoscrizione di mano della parte che l’ha negata (88), può condannare quest’ultima a una pena pecuniaria non inferiore a euro 2 e non superiore a euro 20 (96, 179).

Massime

Il giudice della causa, in cui sia stata prodotta una scrittura privata disconosciuta dall’interessato, è funzionalmente competente per il procedimento conseguente all’istanza, proposta in via incidentale, di verificazione della stessa scrittura, non rilevando in senso contrario la disposizione di cui all’art. 220, primo comma, cod. proc. civ., che, in quanto compresa nella disciplina del procedimento davanti al tribunale in sede collegiale, quando impone la decisione del collegio vuole solo stabilire che si applica la regola comune a quel procedimento per i poteri decisori, che è quella della sua spettanza non all’istruttore, ma al collegio. Cass. civ. sez. VI-III 16 ottobre 2013, n. 23433

In tema di istanza di verificazione della scrittura privata in via incidentale, poichè l’art.  220 cod. proc. civ. è norma che, in quanto compresa nella disciplina del procedimento davanti al tribunale in sede collegiale, quando impone la decisione del collegio vuole solo stabilire  che si applica la regola comune a quel procedimento per i poteri decisori, che è quella della  sua spettanza non all’istruttore, ma al collegio, mentre la regola di competenza sull’istanza è quella implicitamente desumibile dal primo comma dell’art. 216 cod. proc. civ., laddove sottende che la decisione deve farsi dallo stesso tribunale investito della causa in cui la verificazione viene chiesta. Ne deriva che, quando l’incidente di verificazione insorga davanti al tribunale in composizione monocratica o davanti al giudice di pace, la regola di competenza resta identica, in forza dei rinvii di cui all’ art. 281 bis e 311 cod. proc. civ., e, pertanto, il tribunale in composizione monocratica o il giudice di pace non possono rimettere  la decisione sull’incidente al tribunale in composizione collegiale invocando l’art. 220 cod. proc. civ., che non esprime una regola di competenza. Cass. civ. sez. VI- III 13 aprile 2012, n. 5929

In tema di verifica dell’autenticità della scrittura privata, la limitata consistenza probatoria della consulenza grafologica, non suscettiva di conclusioni obiettivamente ed assolutamente certe, esige non solo che il giudice fornisca un’adeguata giustificazione del proprio convincimento in ordine alla condivisibilità delle conclusioni raggiunte dal consulente, ma anche che egli valuti l’autenticità della sottoscrizione dell’atto, eventualmente ritenuta dalla consulenza, anche in correlazione a tutti gli altri elementi concreti sottoposti al suo esame. (Nella specie, relativa al licenziamento di un dipendente bancario, accusato di appropriazione indebita, la S.C., nel rigettare il ricorso, ha ritenuto congruamente motivata la decisione del giudice di merito che, a fronte di due contrastanti accertamenti peritali sulla paternità della sigla apposta sul documento contabile, aveva ritenuto che permanessero margini di dubbio sulla sicura attribuzione del comportamento al lavoratore licenziato). Cass. civ. sez. lav. 2 febbraio 2009, n. 2579

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