La competenza territoriale esclusiva del giudice del luogo ove si è aperta la successione, di cui all’art. 22, n. 1, c.p.c., riguarda unicamente le cause di divisione della universalità dei rapporti giuridici facenti capo ad un comune “de cuius”, tornando ad applicarsi, nelle altre ipotesi, la regola generale del “forum rei sitae”. Cass. civ. sez. VI 18 marzo 2019
L’art. 22, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., nel prevedere la competenza del giudice dell’aperta successione per le controversie relative a crediti verso il defunto o legati dovuti dall’erede, si riferisce anche ad ogni azione personale per qualsiasi credito vantato nei confronti del defunto, indipendentemente dalla causa o dal titolo da cui è sorto, all’imprescindibile condizione che non sia ancora decorso un biennio dall’apertura della successione, senza che rilevi la circostanza che sia stato, o meno, instaurato un giudizio di divisione. Cass. civ. sez. VI-III, 9 maggio 2014, n. 10097
Gli eredi del debitore defunto, qualora, ingiunti in via monitoria di pagare il debito ereditario, eccepiscano, con l’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, l’incompetenza per territorio del giudice adito, per essere competente il giudice del luogo dell’aperta successione, ai sensi dell’art. 22, primo comma, n. 3, c.p.c., devono provare le circostanze alle quali detta competenza è subordinata e, quindi, anche l’avvenuta proposizione della domanda del creditore prima della divisione dell’eredità, spettando a chi solleva l’eccezione di incompetenza per territorio, fuori dei casi previsti dall’art. 28 c.p.c., dimostrare i fatti che la giustificano. Cass. civ. sez. VI, 21 agosto 2012, n. 14594
In tema di competenza territoriale, per cause “tra coeredi” ai sensi dell’art. 22, primo comma, n. 1, c.p.c. devono intendersi non soltanto le controversie che riguardano diritti caduti in successione, ma ogni causa avente un oggetto attinente alla qualità di erede, per la quale la legittimazione attiva o passiva delle parti discenda necessariamente da tale condizione. (Nella specie, la S.C. ha escluso l’applicabilità del “forum hereditatis” in relazione a controversia, avente ad oggetto la restituzione di spese sostenute per la manutenzione di un immobile, intrapresa da due fratelli che erano divenuti unici proprietari “pro indiviso” del bene, già caduto in successione, soltanto a seguito di transazione intercorsa con gli altri coeredi). Cass. civ. sez. VI, 26 ottobre 2011, n. 22306
In tema di competenza territoriale per cause tra coeredi, le domande di divisione di eredità di diversa provenienza o di scioglimento di una comunione ordinaria nei confronti di soggetti anche parzialmente diversi non possono, per l’art. 22 c.p.c., essere proposte cumulativamente se appartengono alla competenza territoriale di giudici diversi; lo spostamento di competenza secondo il criterio del cumulo soggettivo non è possibile perché l’art. 33 c.p.c. riguarda il foro generale delle persone fisiche; inoltre l’art. 104 del codice di procedura civile, nel prevedere che domande formulate nei confronti della stessa parte (anche non altrimenti connesse) ed appartenenti alla competenza di giudici diversi possano essere proposte davanti al medesimo giudice a causa del vincolo di connessione soggettiva, consente la deroga, per espresso richiamo al secondo comma dell’art. 10 c.p.c., alla sola competenza per valore, con la conseguenza che, se una delle domande appartiene alla competenza territoriale di un giudice diverso (come nella specie, ex art. 22 c.p.c.), la deroga per soli motivi di connessione soggettiva non è consentita. Cass. civ. sez. II 1 marzo 2007, n. 4862
A norma dell’art. 22, primo comma c.p.c. appartengono al giudice del luogo dell’aperta successione tutte le cause fra coeredi, ivi comprese non solo quelle aventi ad oggetto diritti caduti in successione, ma anche le altre attinenti alla qualità di erede, tali cioè che la legittimazione attiva o passiva dei contendenti discenda necessariamente, e non occasionalmente, dalla sussistenza di tale qualità. (Nella specie, in applicazione di questo principio, la S.C. ha ritenuto sussistente la competenza del suddetto giudice rispetto alla controversia tra gli eredi di un soggetto estromesso dalla eredità di un terzo e gli eredi di quest’ultimo). Cass. II ord. 23 agosto 2006 n. 18334