Nell’ambito della verifica dell’autenticità della scrittura privata, la limitata consistenza probatoria della consulenza grafica esige che l’autenticità della sottoscrizione dell’atto, ritenuta dalla consulenza, si valuti anche nel coordinato quadro della (pur elementare) coerenza logica con il contingente contesto in cui l’atto di inserisce. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva attribuito rilevanza probatoria decisiva ad una scrittura privata, risultata autentica alla consulenza grafologica, con la quale l’amministratore delegato di una società comunicava al dipendente in prova che al termine della prova sarebbe stato promosso ad un livello superiore, anche se il contenuto della scrittura si poneva in totale contrasto con il comportamento, precedente e successivo, sia del suo autore che del suo destinatario – ed in particolare con l’insufficiente prestazione lavorativa del dipendente e con la decisione del consiglio di amministrazione di recedere dal rapporto, precedente alla lettera, circostanze tutte comprovate da numerose testimonianze, – senza dar conto di come si coordinassero tali circostanze con il contenuto della scrittura). Cass. civ. sez. lav. 20 maggio 2004, n. 9631
Nel procedimento per la verifica di scrittura privata, le uniche eccezioni alla regola della libertà di prova concernono l’idoneità alla funzione di comparazione delle scritture private, la cui autenticità, in mancanza di accordo tra le parti, deve essere stata previamente riconosciuta o accertata giudizialmente o per autenticazione stragiudiziale; pertanto ben può il giudice ordinare alla parte che ha disconosciuto la scrittura di scrivere sotto dettatura con o senza la presenza del c.t.u., ancorché siano acquisite agli atti scritture di comparazione. Ad un tal riguardo la valutazione del giudice di merito sulla sussistenza o meno di un legittimo impedimento alla comparizione della parte per scrivere sotto dettatura, e quindi sulla configurabilità – ai sensi del secondo comma dell’art. 219 c.p.c. – del riconoscimento della scrittura sottoposta a verificazione, costituendo un giudizio di fatto non è sindacabile in sede di legittimità. Cass. civ. sez. III 15 marzo 2003, n. 5237
In tema di prova documentale, l’idoneità di una scrittura privata alla funzione di comparazione richiede non già il dato negativo della mancanza di un formale disconoscimento nei tempi e nei modi di cui agli artt. 214 e 215 c.p.c., bensì quello positivo del riconoscimento, espresso ovvero tacito (per non essere, cioè, mai stata contestata l’autenticità della scrittura), atteso che, dovendo fungere da fonte di prova della verità di altro documento, è indispensabile che sia certa la provenienza della scrittura da colui al quale quel documento, oggetto dell’accertamento giudiziale, si intende attribuire. Cass. civ. sez. I 5 gennaio 2001, n. 129
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