Nel procedimento per la verifica di scrittura privata spetta al giudice del merito stabilire quali scritture debbano servire di comparazione, senza esser vincolato da alcuna graduatoria tra le varie fonti di accertamento dell’autenticità. Cass. civ. sez. VI-II 14 novembre 2019, n. 29542
L’eccezione di tardività del disconoscimento della scrittura privata ai sensi degli artt. 214 e 215 c.p.c. è rimessa alla disponibilità della parte che ha prodotto il documento, in quanto unica ad avere interesse a valutare l’utilità di un accertamento positivo della provenienza della scrittura. Essa, di conseguenza, è logicamente incompatibile con l’istanza di verificazione che ne costituisce implicita rinuncia. Cass. civ. sez. III 24 settembre 2019, n. 23636
La parte che contesti la veridicità del testamento olografo è tenuta a proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura ed a fornire la relativa prova, mentre quella contro cui l’azione di impugnativa è esercitata non ha l’onere di dichiarare di volersi avvalere del detto testamento, non essendo applicabile il procedimento di verificazione delle scritture private di cui all’art. 216, comma 2, c.p.c. Cass. civ. sez. VI-II 12 luglio 2018, n. 18363
La parte, che intende valersi di una scrittura privata disconosciuta, nel chiederne la verificazione, ai sensi dell’art. 216, primo comma, cod. proc. civ., deve proporre i mezzi di prova ritenuti utili e produrre o indicare le scritture di comparazione, senza che tale imprescindibile onere possa ritenersi assolto mediante la loro allegazione ad una perizia di parte, che attiene all’espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio, ossia ad una fase eventuale ed in ogni caso successiva alla proposizione dell’istanza di verificazione. Cass. civ. sez. II 17 ottobre 2014, n. 22078
In tema di verificazione di scrittura privata disconosciuta, l’onere di produzione delle scritture private di comparazione che incombe sul richiedente non è assoluto, ma subordinato alla circostanza che le predette scritture esistano e siano in suo possesso. In mancanza, la comparazione può essere affidata a scritture provenienti da altre parti del processo, purché ne sia certa l’autenticità e la riferibilità al disconoscente. Cass. civ. sez. III 12 settembre 2014, n. 19279
In caso di disconoscimento dell’autenticità della sottoscrizione di scrittura privata prodotta in copia fotostatica, la parte che l’abbia esibita in giudizio e intenda avvalersi della prova documentale rappresentata dall’anzidetta scrittura deve produrre l’originale al fine di ottenerne la verificazione; altrimenti, del contenuto del documento potrà fornire la prova con i mezzi ordinari, nei limiti della loro ammissibilità. Cass. civ. sez. VI-II 27 marzo 2014, n. 7267
La mancata proposizione dell’istanza di verificazione di una scrittura privata disconosciuta equivale, secondo la presunzione legale, ad una dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura stessa come mezzo di prova, con la conseguenza che il giudice non deve tenerne conto e che la parte che ha disconosciuto la scrittura non può trarre dalla mancata proposizione dell’istanza di verificazione elementi di prova a sé favorevoli. Cass. civ. sez. III 16 febbraio 2012, n. 2220
Pur dovendo essere ordinariamente proposta l’istanza di verificazione giudiziale dell’autenticità di una scrittura privata prodotta in giudizio e tempestivamente disconosciuta nel termine perentorio previsto per le deduzioni istruttorie, detta istanza deve intendersi ritualmente e tempestivamente formulata anche se avanzata, antecedentemente al maturare delle decadenze istruttorie, nel corso di un procedimento cautelare incidentale strumentalmente connesso al giudizio di merito e riconducibile al titolo dedotto con la citazione introduttiva, ancorché non espressamente reiterata nel termine contemplato per le suddette decadenze (e purché non esplicitamente revocata); pertanto, in caso di sua ritenuta irritualità da parte del giudice di primo grado, il giudice di appello è legittimato, sulla scorta delle acquisizioni probatorie regolarmente intervenute nel giudizio di prima istanza e del formale deposito dell’originale della scrittura privata impugnata, a dar corso agli incombenti di cui all’art. 217 c.p.c., in funzione dell’accertamento dell’autenticità o meno della scrittura medesima. Cass. civ. sez. II 2 agosto 2011, n. 16915
Il divieto di produrre documenti nuovi in appello, previsto all’ultimo comma dell’art. 345 c.p.c., non opera quando il documento, tardivamente prodotto in primo grado (nella specie, alla terza udienza) senza alcuna opposizione della controparte, sia stato depositato in appello all’atto della costituzione, avvenuta in una udienza successiva alla prima, trattandosi di documento validamente acquisito al processo in ragione dell’intervenuta sanatoria della irritualità. Cass. civ. sez. II 17 marzo 2009, n. 6500
Allorché sia proposta istanza di verificazione della scrittura privata il giudice non è tenuto a disporre necessariamente una consulenza tecnica grafologica per accertare l’autenticità della scrittura qualora possa desumere la veridicità del documento attraverso la comparazione di esso con altre scritture incontestabilmente provenienti dalla medesima parte e ritualmente acquisite al processo, mentre resta escluso che la questione in esame possa essere risolta attraverso il ricorso ad elementi estranei al procedimento di verificazione, quali ad esempio la condotta delle parti. (Nella specie, il giudice di merito aveva ritenuto autentica una polizza assicurativa, della quale l’assicurato aveva contestato l’autenticità della sottoscrizione, osservando che se quel documento fosse stato apocrifo, il contraente non avrebbe reiteratamente pagato il premio per diversi anni, come invece aveva fatto. La S.C., formulando il principio di cui alla massima, ha cassato tale decisione ). Cass. civ. sez. III 19 maggio 2008, n. 12695
L’istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta (che può essere anche implicita, come quando si insista per l’accoglimento della pretesa presupponente l’autenticità del documento) non esige la formale apertura di un procedimento incidentale, né l’assunzione di specifiche prove, quando gli elementi già acquisiti o la situazione processuale siano ritenuti sufficienti per una pronuncia al riguardo. Cass. civ. sez. III 23 ottobre 2001, n. 12976