Art. 21 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Foro per le cause relative a diritti reali e ad azioni possessorie

Articolo 21 - codice di procedura civile

Per le cause relative a diritti reali su beni immobili, per le cause in materia di locazione e comodato di immobili e di affitto di aziende, nonché per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi, è competente il giudice del luogo dove è posto l’immobile o l’azienda. Qualora l’immobile sia compreso in più circoscrizioni giudiziarie è competente il giudice della circoscrizione nella quale è compresa la parte soggetta a maggior tributo verso lo Stato (568); quando non è sottoposto a tributo è competente ogni giudice nella cui circoscrizione si trova una parte dell’immobile.
Per le azioni possessorie (703 ss e 1168 ss c.c.) e per la denuncia di nuova opera e di danno temuto (688 c.c., 1171 e 1172 c.c.) è competente il giudice del luogo nel quale è avvenuto il fatto denunciato.

Articolo 21 - Codice di Procedura Civile

Per le cause relative a diritti reali su beni immobili, per le cause in materia di locazione e comodato di immobili e di affitto di aziende, nonché per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi, è competente il giudice del luogo dove è posto l’immobile o l’azienda. Qualora l’immobile sia compreso in più circoscrizioni giudiziarie è competente il giudice della circoscrizione nella quale è compresa la parte soggetta a maggior tributo verso lo Stato (568); quando non è sottoposto a tributo è competente ogni giudice nella cui circoscrizione si trova una parte dell’immobile.
Per le azioni possessorie (703 ss e 1168 ss c.c.) e per la denuncia di nuova opera e di danno temuto (688 c.c., 1171 e 1172 c.c.) è competente il giudice del luogo nel quale è avvenuto il fatto denunciato.

Massime

La competenza territoriale delle sezioni specializzate agrarie a conoscere delle controversie a loro funzionalmente devolute è inderogabile in ragione delle particolari situazioni dei luoghi, che mutano da una zona all’altra per la diversità della natura e delle fertilità dei terreni, delle pratiche colturali e delle consuetudini, sicché tali controversie non possono essere esaminate da una sezione specializzata diversa da quella nella cui circoscrizione si trova il fondo oggetto del rapporto. Cass. civ., sez. , VI-III 2 settembre 2015, n. 17477

In tema di locazioni, la competenza territoriale del giudice del “locus rei sitae”, come si ricava dagli artt. 21 e 447 bis cod. proc. civ., ha natura inderogabile, con la conseguente invalidità di una eventuale clausola difforme, rilevabile “ex officio” anche in sede di regolamento di competenza. Cass. civ. sez. VI-III 16 ottobre 2014, n. 21908

L’azione vertente sull’esercizio del diritto di prelazione agraria da parte dell’affittuario, in ordine ad un contratto preliminare di compravendita del fondo dal medesimo condotto, ha natura personale, attesa la sua riconduzione a fattispecie tipica di natura contrattuale, onde ad essa trovano applicazione gli artt. 18 e 20 c.p.c. Cass. civ. sez. VI 18 settembre 2012, n. 15693

La competenza territoriale relativa alle procedure espropriative immobiliari aventi ad oggetto diversi beni immobili, ubicati in più circoscrizioni giudiziarie, si determina, sulla base dell’art. 21 c.p.c. e tenuto conto del venir meno del criterio principale fissato ai fini di individuare un unico giudice come territorialmente competente (criterio dell’immobile soggetto al maggior tributo verso lo Stato), alla stregua del residuo criterio per cui la competenza territoriale è attribuita ad ogni giudice nella cui circoscrizione si trovi una parte degli immobili. Cass. civ. sez. III 23 febbraio 2007, n. 4213

Per aversi causa relativa a diritti reali su beni immobili – nei cui confronti l’art. 21 c.p.c. prevede la competenza del giudice del luogo ove si trova il bene (forum rei sitae) – è necessario che la controversia abbia ad oggetto l’accertamento, positivo o negativo, di un diritto reale su un bene immobile, dei modi di costituzione dello stesso ovvero delle posizioni soggettive, attive o passive, che direttamente ne derivano; pertanto, rimangono estranee alla speciale competenza territoriale stabilita dalla norma citata, le azioni – aventi natura personale e non reale – volte ad ottenere il pagamento di somme di denaro dovute dal comproprietario per il godimento esclusivo del bene ovvero per oneri condominiali. Cass. civ. sez. II 8 giugno 2006, n. 13353

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