Art. 207 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Processo verbale dell'assunzione

Articolo 207 - codice di procedura civile

Dell’assunzione dei mezzi di prova si redige processo verbale (126, 130) sotto la direzione del giudice.
Le dichiarazioni delle parti e dei testimoni sono riportate in prima persona e sono lette al dichiarante [che le sottoscrive]. (1)
Il giudice, quando lo ritiene opportuno, nel riportare le dichiarazioni descrive il contegno della parte e del testimone (116).

Articolo 207 - Codice di Procedura Civile

Dell’assunzione dei mezzi di prova si redige processo verbale (126, 130) sotto la direzione del giudice.
Le dichiarazioni delle parti e dei testimoni sono riportate in prima persona e sono lette al dichiarante [che le sottoscrive]. (1)
Il giudice, quando lo ritiene opportuno, nel riportare le dichiarazioni descrive il contegno della parte e del testimone (116).

Note

(1) Le parole tra parentesi quadrate sono state soppresse dall’art. 45, comma 1, lett. c), del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella L. 11 agosto 2014, n. 114.

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