Art. 206 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Assistenza delle parti all'assunzione

Articolo 206 - codice di procedura civile

Le parti possono assistere personalmente all’assunzione dei mezzi di prova (84 att.).

Articolo 206 - Codice di Procedura Civile

Le parti possono assistere personalmente all’assunzione dei mezzi di prova (84 att.).

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