Art. 205 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Risoluzione degli incidenti relativo alla prova

Articolo 205 - codice di procedura civile

Il giudice che procede all’assunzione dei mezzi di prova, anche se delegato a norma dell’articolo 203, pronuncia con ordinanza su tutte le questioni che sorgono nel corso della stessa.

Articolo 205 - Codice di Procedura Civile

Il giudice che procede all’assunzione dei mezzi di prova, anche se delegato a norma dell’articolo 203, pronuncia con ordinanza su tutte le questioni che sorgono nel corso della stessa.

Massime

A norma dell’art. 205 c.p.c. applicabile anche ai giudizi davanti al conciliatore ai sensi dell’art. 311 stesso codice, gli incidenti che sorgono durante l’assunzione dei mezzi di prova debbono essere sottoposti alla decisione del giudice in detta sede. La questione non può quindi farsi valere per la prima volta con il ricorso per cassazione. Cass. civ. sez. II 24 giugno 1992, n. 7751

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