Art. 20 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione

Articolo 20 - codice di procedura civile

Per le cause relative a diritti di obbligazione è anche competente il giudice del luogo in cui è sorta (1182 e 1326 c.c.) o deve eseguirsi (1327 c.c.) l’obbligazione dedotta in giudizio (413, 444, 661).

Articolo 20 - Codice di Procedura Civile

Per le cause relative a diritti di obbligazione è anche competente il giudice del luogo in cui è sorta (1182 e 1326 c.c.) o deve eseguirsi (1327 c.c.) l’obbligazione dedotta in giudizio (413, 444, 661).

Massime

In tema di competenza territoriale derogabile, per la quale sussistano più criteri concorrenti (nella specie, quelli indicati negli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., trattandosi di causa relativa a diritti di obbligazione), grava sul convenuto che eccepisca l’incompetenza del giudice adito (trattandosi di eccezione in senso proprio) l’onere di contestare specificamente l’applicabilità di ciascuno dei suddetti criteri e di fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione. In mancanza, l’eccezione deve essere rigettata, restando, per l’effetto, definitivamente fissato il collegamento indicato dall’attore, con correlata competenza del giudice adito. Cass. civ. sez. VI-II 3 luglio 2018, n. 17311

In tema di competenza per territorio il criterio determinativo della competenza previsto dall’art. 20 c.p.c. – che indica il foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione e che deve valutarsi sulla base della domanda – è applicabile anche alle azioni di accertamento negativo, purché possa stabilirsi una relazione – sia pure di tipo ipotetico – fra l’obbligazione che costituisce l’oggetto della lite ed il luogo dove essa, se esistesse, sarebbe sorta e dovrebbe essere eseguita. Cass. civ. sez. III, 4 luglio 2007, n. 15110

In tema di contratti, la disciplina di cui all’art. 1327 c.c. – la quale prevede che il contratto possa intendersi concluso nel tempo e nel luogo dell’iniziata esecuzione senza la preventiva accettazione della proposta – è applicabile quando ricorra una delle tre ipotesi tassativamente previste e, cioè, che lo richieda la natura dell’affare o che lo consentano gli usi o che vi sia, comunque, una espressa richiesta in tal senso del proponente. Pertanto, nell’ipotesi di controversia relativa a diritti di obbligazione derivanti da contratti di trasporto stipulati verbalmente a distanza – in cui ragioni di speditezza impongano, nell’interesse prevalente del proponente, la immediata esecuzione della prestazione e rendano superflua ogni ulteriore trattativa, secondo quanto avviene nella prassi, normalmente osservata, conforme al modello dell’art. 1340 c.c. della pratica generalmente eseguita dalla determinata categoria dei contraenti a distanza nello specifico settore negoziale del trasporto – il forum contractus che individua la competenza territoriale ai sensi dell’art. 20 c.p.c., deve intendersi quello del luogo in cui si è dato immediato inizio all’esecuzione del trasporto. Cass. civ. sez. III 12 novembre 2004

In tema di competenza territoriale, l’art. 20 c.p.c. si applica a tutte le obbligazioni, da qualunque fonte esse provengano, e quindi anche a quelle di origine extracontrattuale; ne consegue che il convenuto in una causa di responsabilità aquiliana il quale eccepisca l’incompetenza per territorio ha l’onere di contestare la competenza del giudice adito con riferimento, tra l’altro, ad entrambi i criteri di collegamento previsti dalla citata norma (quella del forum commissi delicti e quello del forum destinatae solutionis), dovendo, in mancanza, ritenersi la competenza radicata presso il giudice adito per inammissibilità della sollevata eccezione, rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità. Cass. civ. sez. VI-III, ord. 10 marzo 2014, n. 5456.

In tema di risarcimento di danno extracontrattuale, per lesione del diritto all’immagine conseguente alla pubblicazione di una fotografia su stampa periodica, territorialmente competente a decidere la causa a norma dell’art. 20 c.p.c. è, alternativamente, il giudice del luogo ove il quotidiano è stampato e dove la notizia diviene per la prima volta pubblica e perciò idonea a pregiudicare l’altrui diritto (forum commissi delicti), ovvero il giudice del luogo ove il danneggiante ha la residenza o il domicilio (forum destinatae solutionis), essendo l’obbligazione da fatto illecito un debito di valore il cui adempimento va effettuato al domicilio che il debitore aveva al tempo della scadenza. (Nella specie, si trattava della domanda di risarcimento del danno proposta da un noto attore cinematografico nei confronti di una casa produttrice di calzature, che aveva utilizzato la sua immagine per una campagna pubblicitaria su quotidiani a diffusione nazionale). Cass. civ. sez. I 28 luglio 1997, n. 7037

Quando l’obbligazione dedotta in giudizio è il compenso dovuto al professionista (nella specie, avvocato), per la determinazione del “forum contractus” facoltativo, ai sensi dell’art. 20 c.p.c., deve farsi riferimento al luogo in cui il contratto è stato concluso e, quindi, a norma dell’art. 1326 c.c., a quello ove il proponente ha avuto conoscenza dell’accettazione dell’altra parte. Cass. civ. sez. II 19 marzo 2019, n. 7674

Nell’ipotesi di richiesta di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, per la determinazione del foro competente deve farsi riferimento non già al luogo ove si è verificato l’inadempimento, ma a quello in cui avrebbe dovuto essere eseguita la prestazione rimasta inadempiuta o non esattamente adempiuta, della quale il risarcimento è sostitutivo, e ciò anche quando il convenuto contesti in radice l’esistenza della obbligazione stessa. Cass. civ. sez. VI-III, 21 marzo 2014, n. 6762

Per determinare, ai fini della competenza per territorio, quale sia l’obbligazione dedotta in giudizio, si deve aver riguardo a quella delle obbligazioni originarie, scaturenti dal contratto, sulla quale si contenda, sia che di essa si chieda l’adempimento, sia che la medesima funzioni da “causa petendi” rispetto al contenuto specifico della pretesa giudiziale. Pertanto, nel caso di garanzia per vizi della cosa, deve aversi riguardo all’obbligazione del venditore di consegnare una cosa non difettosa. Cass. civ. sez. VI- II, 13 maggio 2013, n. 11337

In caso di azione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, per obbligazione dedotta in giudizio, ai fini della determinazione del foro facoltativo di cui all’art. 20 c.p.c., deve intendersi quella originaria rimasta inadempiuta e non quella derivata e sostitutiva; pertanto nel contratto di trasporto – anche in relazione alla pretesa risarcitoria per il suo inadempimento (nella specie causato dalla perdita della cosa trasportata) – poiché l’obbligazione fondamentale e primaria è quella di operare il trasporto delle cose dal luogo di carico a quello di destinazione, risultando accessoria e strumentale quella di custodia, il forum destinatae solutionis va individuato nel luogo dove le cose devono essere trasportate, nell’interezza e nell’integrità del carico. Cass. civ. sez. III 10 gennaio 2008, n. 245

Il principio fissato dall’art. 10 c.p.c. in relazione alla competenza per valore, ma valevole anche per la competenza per territorio, secondo cui il collegamento tra il giudice e la controversia si determina in base alla domanda, comporta che i criteri di applicazione dell’art. 20 c.p.c. vanno desunti a prescindere dalla fondatezza della domanda, senza che abbiano, a tal fine, rilevanza le contestazioni formulate dal convenuto e le diverse prospettazioni dei fatti da esso avanzate, dovendosi tenere separate le questioni concernenti il merito della causa da quelle relative alla competenza; ne consegue che sulla determinazione del forum destinate solutionis in riferimento all’art. 1182 c.c. non può influire l’eccezione del convenuto che neghi l’esistenza dell’obbligazione, unico limite alla rilevanza dei fatti prospettati dall’attore ai fini della determinazione della competenza essendo l’eventuale prospettazione artificiosa, finalizzata a sottrarre la controversia al giudice precostituito per legge. Cass. civ. sez. III 26 luglio 2001, n. 10222

In tema di contratti redatti con la forma solenne dell’atto notarile, ai fini della individuazione del foro facoltativo del luogo in cui è sorta l’obbligazione ex art. 20 c.p.c., il luogo della conclusione del contratto coincide con quello in cui le parti hanno sottoscritto l’atto davanti al notaio, assumendo il precedente scambio di missive tra i professionisti incaricati dalle parti valore meramente interlocutorio nell’ambito del procedimento di formazione del consenso.  Cass. civ. sez. VI-III  5 novembre 2019, n. 28403

In tema di determinazione della competenza per territorio, il luogo di adempimento dell’obbligo di consegnare un macchinario industriale da montare e collaudare va ravvisato nel domicilio del compratore nell’ipotesi in cui le parti abbiano previsto che il venditore compia il montaggio ed il collaudo nello stabilimento del compratore medesimo. Tale luogo, invece, coincide con il domicilio del venditore qualora sia provata la consegna della merce a vettori di volta in volta incaricati del trasporto ai sensi dell’art. 1510, comma 2, c.c. (Nella specie, la S.C. ha escluso che potessero qualificarsi come “macchinario industriale da montare e collaudare” delle centraline omologate presso il venditore e destinate ad essere incorporate in impianti a gas per autotrazione). Cass. civ. sez. VI-II 15 maggio 2018, n. 11811

Nel giudizio promosso per il risarcimento dei danni conseguenti al contenuto diffamatorio di una trasmissione televisiva e, più in generale, di quelli derivanti dal pregiudizio dei diritti della personalità recati da mezzi di comunicazione di massa, la competenza per territorio si radica, in riferimento al “forum commissi delicti” di cui all’art. 20 c.p.c., nel luogo del domicilio (o della sede della persona giuridica) o, in caso di diversità, anche della residenza del soggetto danneggiato. Tale individuazione – che corrisponde al luogo in cui si realizzano le ricadute negative della lesione della reputazione – consente, da un lato, di evitare un criterio “ambulatorio” della competenza, potenzialmente lesivo del principio costituzionale della precostituzione del giudice, e, dall’altro, si presenta aderente alla concezione del danno risarcibile inteso non come danno-evento, bensì come danno-conseguenza, permettendo, infine, di individuare il giudice competente in modo da favorire il danneggiato che, in simili controversie, è solitamente il soggetto più debole. Cass. civ. Sezioni Unite 13 ottobre 2009, n. 21661

In tema di competenza per territorio, con riferimento alla disciplina dell’art. 1327 c.c. (secondo cui il contratto è concluso dove e quando ha avuto inizio l’esecuzione senza la preventiva accettazione della proposta), il “forum contractus”, che individua la competenza ai sensi dell’art. 20 c.p.c., deve intendersi, allorché si verta in ipotesi di contratto di trasporto e salvo che non siano previste preventive prestazioni accessorie a carico del trasportatore, coincidente con quello del luogo in cui avviene il caricamento della merce da trasportare, poiché in tale luogo si verifica l’inizio dell’esecuzione del contratto. Cass. civ. sez. III 15 luglio 2009, n. 16446

Nei contratti conclusi per telefono, luogo della conclusione è quello in cui l’accettazione giunge a conoscenza del proponente ed in cui questi, attraverso il filo telefonico, ha immediata e diretta conoscenza dell’accettazione. Ne consegue che nel predetto luogo si radica il primo dei fori alternativi previsti dall’art. 20 c.p.c. Cass. civ. sez. II 14 luglio 2009, n. 16417

L’obbligazione del garante di un concordato preventivo viene ad esistenza solo in quanto – ed a partire dal momento in cui – la proposta concordataria alla quale essa accede è approvata dai creditori, che della garanzia medesima sono beneficiari, ed a condizione che il concordato sia poi omologato. Ne consegue che, ai fini della identificazione del “forum contractus”, in riferimento alla controversia relativa all’adempimento delle obbligazioni assunte da chi ha garantito il concordato, occorre avere riguardo al luogo in cui il concordato medesimo sia stato approvato dai creditori, giacché tale approvazione investe anche la garanzia che ad esso accede e che solo in tal modo si perfeziona. Cass. civ. Sezioni Unite 18 maggio 2009, n. 11396

In tema di competenza “ratione loci” a conoscere della domanda di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, per giudice del luogo dove è sorta l’obbligazione deve intendersi non quello del luogo in cui, verificandosi il danno, è sorto il relativo diritto al risarcimento, ma quello del luogo in cui doveva essere eseguita l’obbligazione rimasta incompiuta. Ne consegue che, nel caso di inadempimento dell’obbligo di restituire la cosa data in comodato, da spedirsi al domicilio del comodante, competente per territorio ai sensi dell’art. 20 cod. proc. civ. è il giudice del luogo dove la cosa stessa doveva essere consegnata al vettore. Cass. civ. sez. III ord. 29 agosto 2008, n. 21910

In tema di risarcimento di danno extracontrattuale per lesione del diritto alla reputazione conseguente alla pubblicazione di un articolo su stampa periodica, il forum commissi delicti si identifica con il luogo in cui il quotidiano è stampato perché in esso la notizia diviene per la prima volta pubblica, e, quindi, idonea a pregiudicare l’altrui diritto. A tal fine non ha rilevanza che il quotidiano sia stampato in edizioni diverse appositamente teletrasmesse nelle varie zone del territorio nazionale, in quanto il forum commissi delicti è quello in cui ha sede la redazione centrale del quotidiano e non quello delle trasmissioni in facsimile delle copie a diffusione regionale, dovendosi seguire un criterio oggettivo unico, quale appunto il luogo in cui è commesso il fatto dannoso e non quello in cui viene percepito dall’interessato il contenuto diffamatorio della notizia e si verifica in concreto il danno. Né rileva, per la diversità del mezzo di diffusione, la differente previsione normativa posta dall’art. 30 della legge n. 223 del 1990, che concerne la diffamazione attuata con il mezzo radiotelevisivo. Pertanto, attesa l’irrilevanza del luogo di stampa e di prima diffusione del supplemento regionale, il convenuto che eccepisca l’incompetenza territoriale del giudice adito ha l’onere di provare unicamente il luogo di stampa del quotidiano ed eventualmente di teletrasmissione del supplemento. Cass. civ. sez. III 25 maggio 2007, n. 12234

Nella vendita da piazza a piazza, il contratto si deve ritenere concluso nel luogo dove il venditore lo esegue, mediante la consegna della merce al vettore o allo spedizioniere, senza che rilevi, ai fini della determinazione della competenza per territorio, l’assunzione del rischio o delle spese di trasporto. Nè rileva che sia fatta valere la garanzia per vizi della cosa, atteso che essa trova fondamento nell’inadempimento del venditore rispetto alla obbligazione contrattuale di consegna, con la conseguenza che, ove si tratti di bene da trasportare da un luogo all’altro, il luogo dell’adempimento al fine della competenza per territorio, va identificato con il luogo della consegna del medesimo bene al vettore o allo spedizioniere, ai sensi dell’art. 1510 c.c. Cass. civ. sez. II 19 gennaio 2005, n. 1057

L’obbligazione da fatto illecito sorge nel luogo in cui il fatto produttivo di danno si verifica e nella nozione di fatto rientra, oltre al comportamento illecito, anche l’evento dannoso che ne deriva. Pertanto, qualora i due luoghi non coincidano, il forum delicti previsto dall’art. 20 c.p.c. deve essere identificato con riguardo al luogo in cui è avvenuto l’evento. (Nella specie la Cassazione ha dichiarato la competenza territoriale del giudice del luogo ove un paziente è deceduto a decidere la domanda di risarcimento dei danni conseguiti all’errore di diagnosi di un medico ospedaliero ove era stato ricoverato). Cass. civ. sez. III 20 settembre 2004, n. 18906

In tema di concorrenza sleale, il luogo di commissione dell’illecito (rilevante ai fini della corretta individuazione del giudice competente per territorio alla stregua dei criteri alternativi indicati dagli artt. 19 e 20 c.p.c.) non è quello in cui l’attore che si affermi danneggiato ha la sua sede (tale dovendosi, a suo dire, ritenere il luogo dell’«evento dannoso» ancorché non coincidente con quello nel quale il comportamento antigiuridico sia stato, in concreto, posto in essere), bensì quello nel quale si siano materialmente verificati sia gli atti che si assumono lesivi della norma di cui all’art. 2598 c.c. (nella specie, storno e sviamento di clientela), sia i conseguenti effetti, sul mercato, dell’attività concorrenziale vietata. (Nella fattispecie, relativa ad attività di concorrenza sleale tra società di intermediazione mobiliare, la S.C. ha ritenuto rilevante, in particolare, il luogo in cui si erano verificati gli atti di sviamento degli agenti e della clientela, nonchè il disinvestimento da parte della clientela della società danneggiata). Cass. civ., sez. I 13 luglio 2004, n. 12974

La clausola attributiva della competenza territoriale esclusiva è opponibile dal debitore ceduto al cessionario del credito nascente dal contratto in cui detta clausola sia inserita, alla stregua di ogni altra eccezione opponibile all’originario creditore; essa pertanto prevale sul criterio di radicamento territoriale riferito al domicilio del cessionario quale luogo di adempimento dell’obbligazione pecuniaria. Cass. civ., sez. , VI, , 29 novembre 2017, n. 28490

Ai fini della competenza territoriale ex art. 20 c.p.c., la modalità di pagamento del prezzo mediante assegno bancario tratto su un istituto bancario non incide sul “forum destinatae solutionis”, qualora tale modalità non sia prevista come esclusiva, ma come facoltà concessa al debitore, nel quale caso non comporta deroga alle disposizioni degli artt. 1182 comma 3 e 1498 comma 3 c.c. Cass. civ. sez. VI, 29 agosto 2017, n. 20522

L’obbligazione avente ad oggetto il pagamento, in favore di un avvocato, del compenso professionale che non sia stato determinato all’atto del conferimento dell’incarico va adempiuta al domicilio del debitore, ai sensi dell’art. 1182, comma 4, c.c., trattandosi di credito non liquido, sicché, tanto nel caso di azione volta all’accertamento ed alla liquidazione dei compensi dovuti in favore del professionista, quanto di azione di accertamento negativo circa l’esistenza stessa dell’obbligazione, la competenza ex art. 20 c.p.c., in relazione al “forum destinatae solutionis”, va radicata in capo al giudice del luogo ove il debitore ha il proprio domicilio alla sua scadenza. Cass. civ. sez. VI 4 gennaio 2017 n. 118

Nelle controversie aventi ad oggetto il pagamento di somme di danaro da parte degli enti pubblici, le norme di contabilità che fissano il luogo di adempimento delle obbligazioni in quello della sede di tesoreria dell’ente, valgono ad individuare il “forum destinatae solutionis”, eventualmente in deroga all’art. 1182 cod. civ., ma non rendono detto foro né esclusivo, né inderogabile, sicché la competenza per territorio può ben radicarsi sulla base di uno dei fori alternativi previsti dagli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ. Cass. civ. sez. VI-III ord. 12 gennaio 2015, n. 270

In tema di competenza per territorio, ai fini dell’individuazione del luogo nel quale l’obbligazione deve essere adempiuta, la filiale, pur dovendo essere retta, a norma dell’art. 2205 c.c., da un rappresentante indicato nel registro delle imprese, non assume mai autonomia tale da localizzare presso di sé i rapporti che pone in essere, con esclusione totale della sede centrale e del domicilio dell’imprenditore, sicché il domicilio del creditore, cui si riferisce l’art. 1182 c.c., si identifica, nei riguardi di una società, con la sede principale, anche nel caso che vi siano filiali (nella specie, sede provinciale o distaccata di banca). Cass. civ. sez. VI 9 novembre 2012, n. 19473

Il principio secondo cui, nelle cause relative a rapporti di obbligazione aventi ad oggetto somme di denaro dovute da pubbliche amministrazioni, anche diverse da quelle dello Stato ed anche a titolo di interessi per ritardato pagamento, la competenza territoriale secondo il criterio del “forum destinatae solutionis” spetta all’autorità giudiziaria del luogo in cui hanno sede gli uffici di tesoreria che, secondo le norme della contabilità pubblica, devono provvedere al relativo pagamento a seguito di mandato, continua a trovare applicazione nei confronti degli enti locali anche dopo l’entrata in vigore della legge n. 142 del 1990 e del d.l.vo n. 77 del 1995, in quanto pure secondo la nuova normativa al pagamento delle spese deve provvedere il tesoriere dell’ente, in base al mandato di pagamento; inoltre, pur non venendosi così a configurare un foro esclusivo o inderogabile, tale principio si applica anche a prescindere da specifica pattuizione delle parti, ove nel contratto non sia previsto nulla in contrario. Cass. civ. sez. VI 7 maggio 2012, n. 6882

Ai fini della determinazione della competenza territoriale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 20 c.p.c. e 1182 c.c., il “forum destinatae solutionis”, previsto dal terzo comma di tale ultima disposizione, è applicabile in tutte le cause aventi ad oggetto una somma di denaro qualora, facendo riferimento alla domanda formulata dall’attore, questi abbia richiesto il pagamento di una somma determinata, non incidendo sulla individuazione della competenza territoriale la maggiore o minore complessità dell’indagine sull’ammontare effettivo del credito, la quale attiene esclusivamente alla successiva fase di merito.  Cass. civ. sez. III 21 maggio 2010, n. 12455

La disposizione dell’art. 1182, comma terzo, c.c. – secondo la quale l’obbligazione avente ad oggetto il pagamento di una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio del creditore e, correlativamente, in tale luogo si determina la competenza territoriale nei giudizi ai sensi dell’art. 20 c.p.c. – si applica anche nel caso in cui oggetto dell’obbligazione sia il pagamento di provvigioni o di indennità riconducibili ad un contratto di mediazione, poiché i relativi crediti devono considerarsi liquidi ed esigibili, essendo sempre quantitativamente determinabili con un mero calcolo aritmetico in base a quanto stabiliscono i contratti, gli accordi e gli usi. Cass. civ., sez. , III, , 18 dicembre 2009, n. 26790

Il luogo di adempimento dell’obbligo di consegnare un macchinario industriale, da montare e collaudare, va ravvisato nel domicilio del compratore nei casi in cui le parti abbiano previsto che ivi debba avvenire il montaggio ed il collaudo ; se, invece, le parti abbiano pattuito che montaggio e collaudo debbano realizzarsi presso il domicilio del venditore è qui che va ravvisato il luogo di adempimento dell’obbligazione, a nulla rilevando che dopo il collaudo il macchinario sia stato smontato per il trasferimento presso il compratore, ed ivi il venditore abbia prestato la propria assistenza per un nuovo e definitivo montaggio.  Cass. civ. sez. III ord. 6 giugno 2008, n. 15019

In tema di competenza per territorio, il criterio di cui all’art. 1182, terzo comma c.c., non trova applicazione rispetto all’obbligazione di restituzione di ciò che sia stato pagato indebitamente, quando la stessa discenda da una contestazione relativamente al rapporto cui è collegata e il relativo credito sia, pertanto, allo stato, illiquido. Cass. civ. sez. I 2 aprile 2007, n. 8203

In presenza di domanda avente ad oggetto il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, occorre far riferimento, per la determinazione del foro competente, non già al luogo dove si è verificato l’inadempimento, ma al luogo in cui avrebbe dovuto essere eseguita la prestazione rimasta inadempiuta, della quale il risarcimento è sostitutivo, anche se il convenuto contesti in radice l’esistenza dell’obbligazione stessa. Cass. civ. sez. II 6 ottobre 2006, n. 21625

Quando, nella vendita da piazza a piazza, l’oggetto della vendita sia costituito da un insieme di parti o di componenti, che poi abbisognano di assemblaggio, ai fini dell’utilizzazione, e cioè di essere trasformate in un unicum funzionante, e sia espressamente pattuito – o risulti implicitamente dalle condizioni del contratto – l’obbligo del venditore di provvedere alle predette operazioni di assemblaggio e di messa in funzione attraverso proprio personale o, in ogni caso, mediante una propria attività direttiva e di controllo delle operazioni stesse, è al luogo in cui questa ulteriore attività deve essere compiuta, e non a quello della consegna della cosa al vettore, che deve aversi riguardo ai fini dell’identificazione del forum destinatae solutionis indicato dall’art. 20 c.p.c. Tale determinazione consegue al fatto che la suddetta ulteriore attività non può ritenersi meramente accessoria nella funzione economico-sociale del contratto, allorché con il contratto di compravendita non si è inteso acquistare le varie singole parti dell’oggetto compravenduto, ma l’oggetto nella sua unicità, come è sintomaticamente rilevabile dalla circostanza che il venditore deve poi provarne il funzionamento all’esito dell’assemblaggio, da lui effettuato o, in ogni caso, diretto.  Cass. civ. sez. III 23 giugno 2006, n. 14488

Ai fini della competenza per territorio ex art. 20 c.p.c. non incide sul forum destinatae solutionis la pattuita modalità di pagamento del prezzo di vendita presso o tramite istituto bancario, in quanto, trattandosi di modalità destinata soltanto a facilitare la riscossione del credito, la stessa non determina lo spostamento del luogo di adempimento dal domicilio del creditore, come previsto dall’art. 1182, comma terzo, c.c., a quello del debitore, a meno che la suddetta modalità non sia stata convenuta con carattere esclusivo ed il creditore abbia rinunziato espressamente al suo diritto di ricevere il pagamento nel proprio domicilio, ai sensi dello stesso art. 1182 e dell’art. 1498 c.c. Cass. civ. sez. III 30 ottobre 2007, n. 22941

Ai fini della competenza per territorio ex art. 20 c.p.c., non incide sul forum destinatae solutionis la pattuita modalità di pagamento del prezzo mediante cambiale tratta, se tale modalità non sia prevista come esclusiva, ma come semplice facoltà concessa al debitore (nel qual caso non comporta deroga al principio generale del forum solutionis fissato dagli artt. 1182, terzo comma, e 1498, terzo comma, c.c., con esclusione pertanto, dell’applicabilità del diverso criterio di individuazione del luogo di pagamento nel domicilio del debitore, ex art. 44 legge cambiaria), e, comunque, se non risulti certa la rinunzia dell’alienante al diritto di essere soddisfatto al proprio domicilio ai sensi dell’art. 1498, terzo comma citato, la cui disciplina, ove il venditore abbia ad essa rinunziato, diviene, tuttavia, nuovamente applicabile, anche ai fini suindicati, nell’ipotesi in cui il compratore non abbia onorato il detto titolo di credito. A maggior ragione, non vale ad escludere il foro individuato dal combinato disposto degli artt. 20 c.p.c. e 1182, terzo comma, c.c. (domicilio del creditore) la previsione che il prezzo sia pagato in parte in danaro ed in parte in cambiali. In tale ipotesi, infatti, il creditore non agisce nei confronti del debitore inadempiente sulla base di cambiali, bensì dall’azione causale, restando, per tale via, esclusa l’applicabilità del citato art. 44 legge cambiaria. Cass. civ. sez. III 23 giugno 2000, n. 8547

Salvo che non sia diversamente stabilito, anche quando le parti convengano che il creditore rinunci ad essere pagato nel proprio domicilio e debba richiedere il pagamento attraverso cambiali tratte o vaglia cambiari, e quindi al domicilio del debitore, se questi non paghi alla scadenza l’obbligazione deve essere adempiuta al domicilio del creditore, riprendendo vigore la regola dell’art. 1182 c.c., e in tale luogo di esecuzione dell’obbligazione può essere proposta, ex art. 20 c.p.c., la domanda di pagamento. Cass. civ. sez. I 12 dicembre 1995, n. 12735

Ai fini del regolamento della competenza territoriale nelle controversie aventi ad oggetto diritti di obbligazione, la previsione nella convenzione della facoltà per il debitore di effettuare il pagamento presso una banca designata dal creditore, quale modalità eventuale e contingente di pagamento volta a semplificare i rapporti fra i contraenti per mezzo dei servizi bancari del luogo di residenza del debitore non determina spostamento del forum destinatae solutionis, ex art. 20 c.p.c., dal domicilio del creditore (art. 1182, terzo comma, c.c.) a quello del debitore. Cass. civ. sez. II 19 maggio 1990, n. 4536

La disposizione del terzo comma dell’art. 1498 c.c., a norma della quale il pagamento della merce compravenduta, quando non deve essere contestuale alla consegna, va eseguito al domicilio del venditore, è operante anche ai fini della competenza per territorio ex art. 20 c.p.c., in tutti i casi in cui sia mancato un espresso ed inequivoco patto contrario delle parti. Cass. civ. sez. II, 14 novembre 2012, n. 19920

In tema di competenza per territorio, il criterio determinativo previsto dall’art. 20 cod. proc. civ. si applica anche quando l’oggetto dell’azione non sia l’adempimento dell’obbligazione, ma l’accertamento della nullità del contratto che ne costituisce la fonte, posto che tra le “cause relative a diritti di obbligazione”, cui fa riferimento tale norma, rientrano quelle dirette a postulare l’accertamento del modo di essere del contratto dal quale siano originate le obbligazioni, mentre il riferimento “al luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l’obbligazione dedotta in giudizio” ha solo la funzione di fissare i criteri di collegamento utili all’individuazione dei fori concorrenti rispetto a quelli generali, ma non di esprimere la loro attinenza rispetto al “petitum” dell’azione esercitata. Cass. civ. sez. VI-III, 5 settembre 2014, n. 18815

Le azioni di ripetizione di indebito basate sulla nullità, annullabilità, risoluzione, ecc. dei contratti che abbiano dato luogo alle prestazioni da restituirsi, sono da considerare non azioni reali (per le quali sia applicabile il forum rei sitae), ma di carattere personale, in quanto basate sull’obbligazione di restituzione conseguente alla richiesta eliminazione del rapporto obbligatorio in base al quale il bene è stato consegnato, con conseguente applicazione sia dei criteri degli artt. 18 e 19 c.p.c., sia di quelli dell’art. 20 c.p.c. Pertanto, qualora si chieda l’accertamento della nullità del contratto di mediazione e l’inesistenza, in capo al mediatore, del diritto a percepire la provvigione (con conseguente condanna dello stesso a restituire la somma ricevuta a tale titolo) occorre far riferimento, in via alternativa, o al luogo in cui è stato concluso il contratto di mediazione o a quello in cui avrebbe dovuto essere adempiuto l’obbligo di pagare la provvigione stessa (se dovuta).  Cass. civ. sez. III, 22 maggio 2002, n. 7507

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