Art. 194 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Attività del consulente

Articolo 194 - codice di procedura civile

Il consulente tecnico assiste alle udienze alle quali è invitato dal giudice istruttore; compie, anche fuori della circoscrizione giudiziaria, le indagini di cui all’articolo 62, da sé solo o insieme col giudice secondo che questi dispone. Può essere autorizzato a domandare chiarimenti alle parti, ad assumere informazioni da terzi e a eseguire piante, calchi e rilievi (261).
Anche quando il giudice dispone che il consulente compia indagini da sé solo (90, 92 att.), le parti possono intervenire alle operazioni in persona e a mezzo dei propri consulenti tecnici (201) e dei difensori (82 ss), e possono presentare al consulente, per iscritto o a voce, osservazioni e istanze.

Articolo 194 - Codice di Procedura Civile

Il consulente tecnico assiste alle udienze alle quali è invitato dal giudice istruttore; compie, anche fuori della circoscrizione giudiziaria, le indagini di cui all’articolo 62, da sé solo o insieme col giudice secondo che questi dispone. Può essere autorizzato a domandare chiarimenti alle parti, ad assumere informazioni da terzi e a eseguire piante, calchi e rilievi (261).
Anche quando il giudice dispone che il consulente compia indagini da sé solo (90, 92 att.), le parti possono intervenire alle operazioni in persona e a mezzo dei propri consulenti tecnici (201) e dei difensori (82 ss), e possono presentare al consulente, per iscritto o a voce, osservazioni e istanze.

Massime

Il riparto di attività tra più consulenti operanti in collegio, in ragione della loro specializzazione, costituisce un “modus operandi” facoltativo che non inficia il necessario principio di collegialità, ben potendo le conclusioni essere assunte dal collegio unitariamente e collettivamente, anche in caso di rinuncia all’incarico da parte di uno dei consulenti avente una competenza professionale distinta da quella degli altri, purché i risultati della sua attività e di quella di ciascuno siano partecipati agli altri e da questi valutati, sicché collegialmente si formino le conclusioni da sottoporre al giudice. Cass. civ. sez. I 13 luglio 2017, n. 17339

Ai fini dell’ingresso in un ulteriore giudizio, la relazione di consulenza tecnica d’ufficio  è da considerare quale documento, soggetto alle regole delle produzioni documentali. Cass. civ. sez. II 14 maggio 2014, n. 10599

La consulenza tecnica di ufficio, non essendo qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, perché volta ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze, è sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito. Questi può affidare  al consulente non solo l’incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente), ed in tal caso  è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l’accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche. (Nella fattispecie, relativa ad una causa di risarcimento dei danni provocati ad una canalizzazione Telecom durante i lavori su una barriera di protezione stradale, la S.C. ha ritenuto legittimamente disposta dal giudice una CTU per accertare quale fosse l’ubicazione dei cavi, non essendovi dubbi sul loro interramento). Cass. civ. sez. III 13 marzo 2009, n. 6155

Il divieto per il consulente tecnico di ufficio di compiere indagini esplorative può essere superato soltanto quando l’accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con l’ausilio di speciali cognizioni tecniche, essendo, in questo caso, consentito al consulente di acquisire anche ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti, sempre che si tratti di fatti accessori e rientranti nell’ambito strettamente tecnico della consulenza. Al contrario, il divieto è pienamente operante quando l’onere della prova sia a carico di una parte e non si rientri  nella sopraindicata fattispecie eccezionale e derogatoria. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la decisione del giudice del merito che, a fronte di una consulenza tecnica volta ad accertare se, nell’ambito di un rapporto di conto corrente bancario, gli interessi sugli importi risultanti a debito del cliente fossero stati calcolati ad un tasso convenzionalmente determinato dalle parti, aveva ritenuto che il c.t.u. non potesse acquisire direttamente i contratti bancari, non ritualmente prodotti dalle parti). Cass. civ. sez. I 15 giugno 2018, n. 15774

Il consulente tecnico d’ufficio può acquisire documenti pubblicamente consultabili o provenienti da terzi o dalle parti nei limiti in cui siano necessari sul piano tecnico ad avere riscontro della correttezza delle affermazioni e produzioni documentali delle parti stesse, o quando emerga l’indispensabilità dell’accertamento di una situazione di comune interesse, indicandone la fonte di acquisizione e sottoponendoli al vaglio del contraddittorio ma non può ricercare “aliunde” ciò che costituisce materia rimessa all’onere di allegazione e prova delle parti stesse. (Nella specie la S.C. ha ritenuto rientrante nel potere d’indagine del consulente tecnico d’ufficio l’acquisizione di una circolare della casa produttrice di una macchina escavatrice, dovendone l’ausiliare verificare il funzionamento). Cass. civ. sez. II 14 novembre 2017, n. 26893

In caso di accertamento della responsabilità medico-chirurgica, attesa l’innegabilità delle conoscenze tecniche specialistiche necessarie non solo alla comprensione dei fatti, ma alla loro stessa rilevabilità, la consulenza tecnica presenta carattere “percipiente”, sicché il giudice può affidare al consulente non solo l’incarico di valutare i fatti accertati, ma anche quello di accertare i fatti medesimi, ponendosi pertanto la consulenza, in relazione a tale aspetto, come fonte oggettiva di prova. Cass. civ. sez. III 26 febbraio 2013, n. 4792

La nullità della consulenza tecnica d’ufficio – ivi compresa quella dovuta all’eventuale allargamento dell’indagine tecnica oltre i limiti delineati dal giudice o consentiti dai poteri che la legge conferisce al consulente – ha carattere relativo e deve, pertanto, essere fatta valere nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione, restando altrimenti sanata. Cass. civ. sez. III 31 gennaio 2013, n. 2251

Il consulente tecnico d’ufficio, ai sensi dell’art. 194 c.p.c., può acquisire ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti, sempre che si tratti di fatti accessori, rientranti nell’ambito strettamente tecnico della consulenza e costituenti il presupposto necessario per rispondere ai quesiti formulati, e non  di fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse.(Nella specie la S.C., in applicazione dell’enunciato principio, ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto inammissibile l’acquisizione, ad opera del consulente tecnico d’ufficio, di documentazione relativa alla certificazione catastale ed alla regolarità urbanistica dell’immobile oggetto di divisione). Cass. civ. sez. II 21 agosto 2012, n. 14577

In tema di consulenza tecnica d’ufficio, il consulente può avvalersi dell’opera di esperti specialisti, al fine di acquisire, mediante gli opportuni e necessari sussidi tecnici, tutti gli elementi di giudizio, senza che sia necessaria una preventiva autorizzazione del giudice, né una nomina formale, purché egli assuma la responsabilità morale e scientifica dell’accertamento e delle conclusioni raggiunte dal collaboratore e fatta salva una valutazione in ordine alla necessità del ricorso a tale esperto “esterno” svolta successivamente dal giudice. Cass. civ. sez. III 15 luglio 2009, n. 16471

Il consulente tecnico, nell’espletamento del mandato ricevuto, può acquisire ai sensi dell’art. 194 c.p.c. – che consente di chiedere chiarimenti alle parti ed assumere informazioni dai terzi – circostanze di fatto relative alla controversia e all’oggetto dell’incarico. Tali circostanze di fatto, se accompagnate dall’indicazione delle fonti e se non contestate nella prima difesa utile, costituiscono fatti accessori validamente acquisiti al processo che possono concorrere con le altre risultanze di causa alla formazione del convincimento del giudice ed essere da questi posti a base della decisione unitamente ai fatti principali. Cass. civ. sez. I 22 novembre 2007, n. 24323

Rientra nel potere del consulente tecnico d’ufficio attingere aliunde notizie e dati, non rilevabili dagli atti processuali e concernenti fatti e situazioni formanti oggetto del suo accertamento, quando ciò sia necessario per espletare convenientemente il compito affidatogli. Dette indagini, quando ne siano indicate le fonti in modo che le parti siano  messe in grado di effettuarne il dovuto controllo, possono concorrere alla formazione del convincimento del giudice. (Fattispecie relativa a controversia instaurata prima dell’entrata  in vigore della riforma processuale di cui alla legge n. 353 del 1990). Cass. civ. sez. II, 8 giugno 2007, n. 13428

Il consulente tecnico, nell’espletamento del mandato ricevuto, può chiedere informazioni a terzi ed alle parti, per l’accertamento dei fatti collegati con l’oggetto dell’incarico, senza bisogno di una preventiva autorizzazione del giudice e queste informazioni, quando ne siano indicate le fonti, in modo da permettere il controllo delle  parti, possono concorrere con le altre risultanze di causa alla formazione del convincimento del giudice; il c.t.u., nella verbalizzazione di siffatte informazioni, in quanto ausiliario del giudice, ha la qualità di pubblico ufficiale e, pertanto, l’atto da lui redatto, il quale attesta che a lui sono state rese le succitate informazioni fa fede fino a querela di falso. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto incensurabile la sentenza impugnata che aveva valutato l’informazione assunta dal c.t.u. dalla parte, dalla quale risultava che quest’ultima era risultata affetta da ulcera duodenale da una data anteriore a quella indicata ed asseritamente ascritta dalla parte alle condizioni del luogo di lavoro). Cass. civ. sez. III 10 agosto 2004, n. 15411

Nello svolgimento delle indagini affidategli il consulente tecnico può assumere informazioni da terzi ed acquisire ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti ed il giudice, purchè si tratti di fatti cosiddetto accessori e non di fatti costitutivi della domanda o delle eccezioni, può utilizzarli per il proprio convincimento anche se siano stati desunti da documenti non prodotti dalle parti. Ne consegue che, in un giudizio introdotto contro un istituto previdenziale da un soggetto che si sia visto riconoscere sgravi contributivi, al fine  di ottenere il riconoscimento del maggior danno ai sensi dell’art. 1224, secondo comma, c.c., per avere dovuto frattanto sopportare interessi passivi verso istituti di credito per la mancata disponibilità delle somme oggetto dello sgravio, non incorre in violazione dell’art. 112 e dell’art. 194 c.p.c. il giudice di merito che desuma la mancata verificazione del maggior danno, per il venir meno dell’esposizione a quegli interessi, dalla circostanza, fatta constare attraverso l’esame di estratti di conto corrente da una consulenza tecnica disposta  per accertare l’esposizione dell’attore nei confronti delle banche, dell’avvenuto accredito di una somma da parte dell’istituto previdenziale, in forza di una sentenza emessa tra le parti in altro giudizio, dovendosi altresì escludere che tanto abbia determinato la rilevazione di un’eccezione in senso stretto, atteso che il pagamento integra un’eccezione in senso lato. Cass. civ. sez. lav. 14 luglio 2004, n. 13015

In tema di accertamento dell’esistenza del grado invalidante e delle (con) cause di una malattia professionale, il consulente d’ufficio può acquisire, mediante l’anamnesi lavorativa, ai sensi dell’art. 194 c.p.c. (che consente richiesta di chiarimenti alle parti o informazioni da terzi, circostanze di fatto relative alle cause professionali e non della malattia denunciata, le quali, se non contestate nella prima difesa utile, costituiscono fatti accessori legittimamente aquisiti al processo, che possono essere posti, unitamente ai fatti principali, a base della decisione del giudice. Cass. civ. sez. lav. 2 marzo 2004, n. 4252.

Allo scopo di accertare l’esistenza, il grado invalidante, la causa e le eventuali concause di una malattia professionale, il c.t.u. può acquisire, ai sensi dell’art. 194 c.p.c. – che consente di richiedere chiarimenti alle parti ed informazioni ai terzi – circostanze di fatto relative alle cause, professionali e non, della malattia denunciata, le quali, ove non contestate nella prima difesa utile, costituiscono fatti accessori, validamente acquisiti al processo, che possono essere posti a base della decisione del giudice unitamente ai fatti principali. Cass. civ. sez. lav. 17 aprile 2003, n. 6195

Il consulente tecnico di ufficio può tener conto di documenti non ritualmente prodotti in causa solo con il consenso delle parti, in mancanza del quale la suddetta attività dell’ausiliare è, al pari di ogni altro vizio della consulenza tecnica, fonte di nullità relativa soggetta al regime di cui all’art. 157 c.p.c., con la conseguenza che il difetto deve ritenersi sanato se non è fatto valere nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione peritale. Cass. civ. sez. II 19 agosto 2002, n. 12231

Il consulente d’ufficio, pur in mancanza di espressa autorizzazione del giudice, può, ai sensi dell’art. 194, primo comma, c.p.c., assumere informazioni da terzi e procedere all’accertamento dei fatti accessori costituenti presupposti necessari per rispondere ai quesiti postigli, ma non ha il potere di accertare i fatti posti a fondamento di domande ed eccezioni, il cui onere probatorio incombe sulle parti, e, se sconfina dai predetti limiti intrinseci al mandato conferitogli, tali accertamenti sono nulli per violazione del principio del contraddittorio, e, perciò, privi di qualsiasi valore probatorio, neppure indiziario. Invece la valutazione del C.T.U., che il giudice riscontri erronea, di elementi probatori acquisiti al processo e costituenti premessa necessaria della risposta ai quesiti, determina l’inattendibilità delle conclusioni su di essa basate. Cass. civ. sez. III 10 maggio 2001, n. 6502

In tema di consulenza tecnica d’ufficio, l’omesso invio alle parti della bozza di relazione dà luogo a un’ipotesi di nullità a carattere relativo, suscettibile di sanatoria se il vizio non è eccepito nella prima difesa utile successiva al deposito della perizia; la sanatoria può avvenire anche per rinnovazione, quando il contraddittorio sia recuperato dal giudice dopo il deposito della relazione, con la rimessione in termini delle parti per formulare le proprie osservazioni, al fine di consentire il pieno esercizio dei poteri di cui all’art. 196 c.p.c.. Cass. civ. sez. VI 9 ottobre 2017, n. 23493

In tema di consulenza tecnica d’ufficio, ai sensi degli artt. 194, secondo comma, c.p.c. e 90, primo comma, disp. att. c.p.c., alle parti va data comunicazione del giorno, ora e luogo  di inizio delle operazioni peritali. Peraltro, l’omissione (anche di una) di simili comunicazioni induce la nullità della consulenza stessa soltanto qualora, con riguardo alle circostanze del caso concreto, essa abbia pregiudicato il diritto di difesa per non essere state le parti anzidette poste in grado di intervenire alle operazioni, onde la riferita nullità non si verifica qualora risulti che le medesime parti, con avviso anche verbale o in qualsiasi altro modo, siano state egualmente in grado di assistere all’indagine o di esplicare in essa le attività ritenute convenienti. Cass. civ. sez. I 7 aprile 2006, n. 8227

In tema di consulenza tecnica d’ufficio, il consulente ha l’obbligo di comunicare alle  parti soltanto il giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni, mentre incombe alle parti l’onere di informarsi sul prosieguo di queste al fine di parteciparvi; l’omissione della comunicazione dà luogo a nullità, sempreché dalla stessa sia derivato un concreto pregiudizio del diritto di difesa (nella specie, la S.C. ha escluso che ricorresse la nullità della notifica in un caso in cui, disposta CTU ematologica per l’accertamento della paternità naturale e ritualmente comunicato non solo l’inizio delle operazioni ma anche le sedute successive, il ricorrente lamentava di non essere stato informato preventivamente dagli istituti e laboratori scelti dal consulente per gli esami immuno-ematologici e biologici, del che non aveva mai fatto richiesta). Cass. civ. sez. I 19 aprile 2001, n. 5775

La parte che, in sede di ricorso per cassazione, deduca la nullità della consulenza tecnica d’ufficio causata dall’utilizzazione di documenti irritualmente prodotti, ha l’onere di specificare, a pena di inammissibilità dell’impugnazione, il contenuto della documentazione di cui lamenta l’irregolare acquisizione e le ragioni per le quali la stessa sia stata decisiva nella valutazione del consulente tecnico d’ufficio. Cass. civ. sez. III 15 maggio 2018, n. 11752

La nullità della consulenza tecnica d’ufficio, derivante dalla mancata comunicazione alle parti della data di inizio delle operazioni peritali o attinente alla loro partecipazione alla prosecuzione delle operazioni stesse, avendo carattere relativo, resta sanata se non eccepita nella prima istanza o difesa successiva al deposito, per tale intendendosi anche l’udienza di mero rinvio della causa disposto dal giudice per consentire ai difensori l’esame della relazione, poiché la denuncia di detto inadempimento formale non richiede la conoscenza  del contenuto dell’elaborato del consulente. Cass. civ. sez. II 24 gennaio 2013, n. 1744

L’eccezione di nullità della consulenza tecnica d’ufficio, dedotta per vizi procedurali inerenti alle operazioni peritali, avendo carattere relativo, resta sanata se non fatta valere nella prima istanza o difesa successiva al deposito avendo natura giuridica di nullità relativa. Tale qualificazione giuridica permane tuttavia anche per l’ipotesi in cui la consulenza sia svolta tramite rogatoria alla competente autorità estera, ai sensi dell’art. 7 della Convenzione dell’Aja del 18 marzo 1970. Cass. civ. sez. I 10 dicembre 2010, n. 24996

In tema di consulenza tecnica d’ufficio, l’omesso avviso dell’inizio delle operazioni del consulente, da effettuarsi ai sensi dell’art. 91 disp. att. c.p.c., configura un caso di nullità relativa, che la parte interessata è onerata a far valere nella prima istanza o difesa utile successiva al deposito della relazione dell’ausiliario del giudice, verificandosi, in caso di mancata proposizione tempestiva della relativa eccezione, la sanatoria della suddetta nullità. Cass. civ. sez. III 29 marzo 2006, n. 7243

In materia di procedimento civile, tutte le ipotesi di nullità della consulenza tecnica – ivi ricompresa quella dovuta all’eventuale allargamento dell’indagine tecnica oltre i limiti delineati dal giudice o consentiti dai poteri che la legge conferisce al consulente – hanno carattere relativo e devono essere fatte valere nella prima udienza successiva al deposito  della relazione, restando altrimenti sanate. Cass. civ. sez. II 15 aprile 2002, n. 5422

La mancata comunicazione al difensore di una delle parti costituite, da parte del consulente tecnico autorizzato dal giudice a compiere indagini da solo (art. 194 c.p.c.), del tempo e del luogo di inizio delle operazioni (art. 90, primo comma, disp. att.), determina la nullità della consulenza tecnica – rilevante ove tempestivamente eccepita –, né il vizio è escluso dalla presenza alle operazioni della parte personalmente, che debba essere sottoposta ad accertamenti medico-legali. Cass. civ. sez. lav. 27 settembre 2000, n. 12785

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