Il riparto di attività tra più consulenti operanti in collegio, in ragione della loro specializzazione, costituisce un “modus operandi” facoltativo che non inficia il necessario principio di collegialità, ben potendo le conclusioni essere assunte dal collegio unitariamente e collettivamente, anche in caso di rinuncia all’incarico da parte di uno dei consulenti avente una competenza professionale distinta da quella degli altri, purché i risultati della sua attività e di quella di ciascuno siano partecipati agli altri e da questi valutati, sicché collegialmente si formino le conclusioni da sottoporre al giudice. Cass. civ. sez. I 13 luglio 2017, n. 17339
La mancata prestazione del giuramento da parte del consulente tecnico costituisce una mera irregolarità formale, inidonea a determinare l’invalidità del verbale e del relativo conferimento dell’incarico, ostandovi il principio di tassatività delle nullità. Cass. civ. sez. II 6 luglio 2011, n. 14906
La mancata apposizione, da parte del consulente tecnico d’ufficio, della propria firma nel verbale dell’udienza nella quale lo stesso presta giuramento costituisce una mera irregolarità, non suscettibile di incidere sulla validità dell’attività processuale cui il detto verbale si riferisce e che ha la funzione di documentare, né, tantomeno, su quella degli atti successivi. Cass. civ. sez. lav. 23 novembre 1996, n. 10386
Non importano nullità della consulenza tecnica né la prestazione del giuramento, da parte del consulente, all’atto del deposito della relazione, anziché a quello del conferimento dell’incarico, né il deposito della consulenza stessa oltre il termine fissato dal giudice. Cass. civ. 29 novembre 1975, n. 3907.