Art. 193 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Giuramento del consulente

Articolo 193 - codice di procedura civile

Alla udienza di comparizione il giudice istruttore ricorda al consulente l’importanza delle funzioni che è chiamato ad adempiere, e ne riceve il giuramento (366 c.p.)di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidategli al solo scopo di fare conoscere ai giudici la verità (373 ss. c.p.).
In luogo della fissazione dell’udienza di comparizione per il giuramento del consulente tecnico d’ufficio il giudice può assegnare un termine per il deposito di una dichiarazione sottoscritta dal consulente con firma digitale, recante il giuramento previsto dal primo comma. Con il medesimo provvedimento il giudice fissa i termini previsti dall’articolo 195, terzo comma. (1)

Articolo 193 - Codice di Procedura Civile

Alla udienza di comparizione il giudice istruttore ricorda al consulente l’importanza delle funzioni che è chiamato ad adempiere, e ne riceve il giuramento (366 c.p.)di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidategli al solo scopo di fare conoscere ai giudici la verità (373 ss. c.p.).
In luogo della fissazione dell’udienza di comparizione per il giuramento del consulente tecnico d’ufficio il giudice può assegnare un termine per il deposito di una dichiarazione sottoscritta dal consulente con firma digitale, recante il giuramento previsto dal primo comma. Con il medesimo provvedimento il giudice fissa i termini previsti dall’articolo 195, terzo comma. (1)

Note

(1) Il presente comma è stato aggiunto dall’art. 3, comma 14, D.Lgs. 10.10.2022, n. 149 con decorrenza dal 18.10.2022

Massime

Il riparto di attività tra più consulenti operanti in collegio, in ragione della loro specializzazione, costituisce un “modus operandi” facoltativo che non inficia il necessario principio di collegialità, ben potendo le conclusioni essere assunte dal collegio unitariamente  e collettivamente, anche in caso di rinuncia all’incarico da parte di uno dei consulenti avente una competenza professionale distinta da quella degli altri, purché i risultati della sua attività e di quella di ciascuno siano partecipati agli altri e da questi valutati, sicché collegialmente si formino le conclusioni da sottoporre al giudice. Cass. civ. sez. I 13 luglio 2017, n. 17339

La mancata prestazione del giuramento da parte del consulente tecnico costituisce una  mera irregolarità formale, inidonea a determinare l’invalidità del verbale e del relativo conferimento dell’incarico, ostandovi il principio di tassatività delle nullità. Cass. civ. sez. II 6 luglio 2011, n. 14906

La mancata apposizione, da parte del consulente tecnico d’ufficio, della propria firma nel verbale dell’udienza nella quale lo stesso presta giuramento costituisce una mera irregolarità, non suscettibile di incidere sulla validità dell’attività processuale cui il detto verbale si riferisce e che ha la funzione di documentare, né, tantomeno, su quella degli atti successivi. Cass. civ. sez. lav. 23 novembre 1996, n. 10386

Non importano nullità della consulenza tecnica né la prestazione del giuramento, da parte del consulente, all’atto del deposito della relazione, anziché a quello del conferimento dell’incarico, né il deposito della consulenza stessa oltre il termine fissato dal giudice. Cass. civ. 29 novembre 1975, n. 3907.

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