Art. 190 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

ARTICOLO ABROGATO - Comparse conclusionali e memorie

Articolo 190 - codice di procedura civile

(1)[Le comparse conclusionali debbono essere depositate entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla rimessione della causa al collegio e le memorie di replica entro i venti giorni successivi (275, 281 quinquies, 320, 352, 420).
Per il deposito delle comparse conclusionali il giudice istruttore, quando rimette la causa al collegio, può fissare un termine più breve, comunque non inferiore a venti giorni.]

Articolo 190 - Codice di Procedura Civile

(1)[Le comparse conclusionali debbono essere depositate entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla rimessione della causa al collegio e le memorie di replica entro i venti giorni successivi (275, 281 quinquies, 320, 352, 420).
Per il deposito delle comparse conclusionali il giudice istruttore, quando rimette la causa al collegio, può fissare un termine più breve, comunque non inferiore a venti giorni.]

Note

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall’art. 3, comma 13, lett. m), D.Lgs. 10.10.2022, n. 149 con decorrenza dal 18.10.2022, efficacia a decorrere dal 28 febbraio 2023

Massime

L’art. 190, comma 2, c.p.c., prescrivendo che le comparse conclusionali devono contenere le sole conclusioni già precisate dinanzi al giudice istruttore e il compiuto svolgimento delle ragioni di fatto e di diritto su cui si fondano, mira ad assicurare che non  sia alterato, nella fase decisionale del procedimento, in pregiudizio dei diritti di difesa della controparte, l’ambito obiettivo della controversia, quale precisato nella fase istruttoria. Tale norma non impedisce, perciò, che l’attore, senza apportare alcuna aggiunta o modifica alle conclusioni precisate in precedenza, e, soprattutto, senza addurre nuovi fatti, esponga, nella comparsa conclusionale, una nuova ragione giustificativa della domanda rivolta al giudice adito, basata su fatti in precedenza accertati o su acquisizioni processuali mai oggetto di contestazione tra le parti. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito, correggendone la motivazione, ritenendo questione nuova quella afferente alla qualificazione di un contratto come definitivo anziché come preliminare, ai  fini dell’eccezione di inammissibilità dell’azione revocatoria o di prescrizione di quella ordinaria, in quanto lo scrutinio di tale questione implicava, per definizione, l’espletamento  di nuove indagini di fatto). Cass. civ. sez. I 2 maggio 2019, n. 11547

I rilievi delle parti alla consulenza tecnica di ufficio, ove non integrino eccezioni di  nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., costituiscono argomentazioni difensive, sebbene non di carattere tecnico giuridico, che possono essere svolte nella comparsa conclusionale sempre che non introducano in giudizio nuovi fatti costitutivi, modificativi od estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove, e purchè il breve termine a disposizione per la memoria di replica, comparato con il tema delle osservazioni, non si traduca, con valutazione da effettuarsi caso per caso, in un’effettiva lesione del contraddittorio e del diritto di difesa, spettando al giudice sindacare la lealtà e correttezza di una siffatta condotta della parte alla stregua della serietà dei motivi che l’abbiano determinata. Cass. civ. sez. I 26 luglio 2016, n. 15418

La comparsa conclusionale, pur avendo natura semplicemente illustrativa, può contenere la rinuncia a una domanda formulata nell’atto introduttivo del giudizio. Cass. civ. sez. II 15 aprile 2014, n. 8737

La comparsa conclusionale assolve unicamente una funzione illustrativa delle domande  e delle eccezioni ritualmente introdotte nel giudizio e sulle quali si sia instaurato il contraddittorio delle parti, non potendo di regola contenere domande o eccezioni nuove. Sicché, mentre è inammissibile l’eccezione di prescrizione in essa formulata per la prima volta, è invece ammissibile detta eccezione quando essa, già tempestivamente sollevata, sia stata soltanto estesa alla parte che abbia proposto un intervento innovativo in causa all’udienza di precisazione delle conclusioni. Infatti, atteso che l’intervento innovativo (sia esso principale, sia adesivo autonomo) non incontra preclusioni assertive, ma soggiace a quelle istruttorie in ragione del tempo in cui si dispiega, il debitore ha facoltà, nel primo atto successivo, di opporre all’interveniente la medesima prescrizione già tempestivamente eccepita nei confronti dell’altra parte. Cass. civ. sez. VI 12 gennaio 2012, n. 315

La memoria di replica prevista dall’art. 190 c.p.c. deve essere presa in considerazione  dal giudice indipendentemente dalla circostanza che la controparte abbia o meno depositato una propria comparsa conclusionale. Cass. civ. sez. III 17 marzo 2009, n. 6439

L’omessa assicurazione alle parti del potere di depositare le comparse conclusionali ai sensi dell’art. 190 c.p.c., conseguente al deposito della sentenza prima della scadenza del relativo termine, deve ritenersi in ogni caso motivo di nullità della sentenza stessa per violazione del diritto di difesa ed essendo essa inidonea al raggiungimento del suo scopo,  che è quello della pronuncia della decisione anche sulla base dell’illustrazione definitiva  delle difese che le parti possono fare proprio nelle conclusionali e, quindi, del loro esame, senza che, ai fini della deduzione di detta nullità con il mezzo di impugnazione, la parte sia tenuta ad indicare se e quali argomenti non svolti nei precedenti atti difensivi avrebbe potuto svolgere ove le fosse stato consentito il deposito della conclusionale, poiché, richiedendosi l’assolvimento di tale onere, si verrebbe impropriamente ad attribuire la funzione di elemento costitutivo della nullità ad un comportamento inerente il modo in cui, mediante il rispetto del noto principio della conversione delle nullità in motivi di impugnazione della decisione (contemplato dal primo comma dell’art. 161 c.p.c.), la parte può far valere la nullità stessa, ovvero al veicolo necessario per darle rilievo nel processo. Cass. civ. sez. III 10 marzo 2008, n. 6293

Con la comparsa conclusionale, la parte può svolgere nuove ragioni di dissenso e contestazione, avverso le valutazioni e conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, trattandosi di nuovi argomenti su fatti già acquisiti alla causa, che non ampliano l’ambito oggettivo della controversia. Cass. civ. sez. III 10 marzo 2000, n. 2809

Con le memorie di cui all’art. 190 c.p.c., le parti possono solo replicare alle deduzioni avversarie e illustrare ulteriormente le tesi difensive già enunciate nelle comparse conclusionali, sicchè nelle memorie non possono essere esposte questioni nuove o formulare nuove conclusioni. Pertanto, ove sia prospettata per la prima volta una questione nuova con tale atto, il giudice non può e non deve pronunciarsi al riguardo. (In applicazione di tale principio la Corte ha respinto il ricorso contro la sentenza di merito, che aveva escluso la fondatezza della domanda di revocazione, basata sul presunto errore – commesso dal giudice di prime cure – per il mancato esame di un fatto processuale, tendente ad attribuire allo stesso giudice il potere decisorio sul merito della controversia; fatto esposto, per la prima volta, nella comparsa conclusionale depositata nel corso del primo giudizio). Cass. civ. sez. I 7 dicembre 2004, n. 22970

È nulla la sentenza emessa dal giudice prima della scadenza dei termini ex art. 190  c.p.c., risultando per ciò solo impedito ai difensori l’esercizio, nella sua completezza, del diritto di difesa, senza che sia necessario verificare la sussistenza, in concreto, del pregiudizio che da tale inosservanza deriva alla parte, giacché, trattandosi di termini perentori fissati dalla legge, la loro violazione è già stata valutata dal legislatore, in via astratta e definitiva, come autonomamente lesiva, in sé, del diritto di difesa. Cass. civ. sez. VI-III 8 ottobre 2015, n. 20180

È nulla la sentenza emessa dal giudice prima della scadenza dei termini dal medesimo fissati ai sensi dell’articolo 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, risultando in tal modo impedito ai difensori delle parti di svolgere nella sua completezza il diritto di difesa, con conseguente violazione del principio del contraddittorio, il quale non è riferibile solo all’atto introduttivo del giudizio, ma deve realizzarsi nella sua piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo. (Nella specie, alla stregua dell’enunciato principio, la S.C. ha cassato con rinvio l’impugnata sentenza, deliberata antecedentemente alla scadenza del termine di cui al citato art. 190  c.p.c., in relazione ad una causa da trattare con il rito ordinario ancorché fosse stata erroneamente assegnata alla “sezione famiglia” e nella quale i difensori avevano chiesto i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle rispettive memorie di replica). Cass. civ. sez. II 24 marzo 2010, n. 7072

Quando la decisione sia assunta dal tribunale in composizione monocratica o dal giudice di pace, difetta un momento deliberativo che assuma autonoma rilevanza, come nel caso  della deliberazione collegiale disciplinata dall’art. 276 c.p.c.; ne consegue che, essendo la sentenza formata solo con la pubblicazione a seguito del deposito in cancelleria, ex art. 133 c.p.c., esclusivamente a tale data, e non anche a quella diversa ed anteriore eventualmente indicata in calce all’atto come data della decisione, può farsi riferimento per stabilire se la causa sia stata decisa prima o dopo la scadenza dei termini previsti dall’art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e se, dunque, vi sia stata o no violazione dei diritti della difesa. Cass. civ. sez. II 13 marzo 2009, n. 6239

Nell’ambito del processo civile, la mancata assegnazione dei termini, in esito all’udienza di precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie finali di replica ai sensi dell’art. 190 c.p.c., costituisce motivo di nullità della conseguente sentenza, impedendo ai difensori delle parti di svolgere nella sua pienezza il diritto di difesa, con conseguente violazione del principio del contraddittorio. Cass. civ. sez. III 6 marzo 2006, n. 4805

Ai sensi dell’art. 190 c.p.c. nel testo novellato dall’art. 24 legge n. 353 del 1990, che unifica con la congiunzione «e» le comparse e le memorie di replica, la perentorietà dei termini è prevista per il deposito non soltanto delle comparse conclusionali ma anche delle memorie. Cass. civ. sez. II 13 gennaio 2006, n. 509

La parte che abbia depositato la comparsa conclusionale nel termine stabilito dall’art.  190 c.p.c. per l’udienza collegiale originariamente fissata e poi rinviata d’ufficio ad una successiva, non può lamentare la violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio per aver la controparte provveduto al deposito della comparsa conclusionale in relazione all’udienza originariamente stabilita perché, ai fini dell’osservanza del termine  di deposito della comparsa conclusionale e, quindi del diritto di difesa, occorre far riferimento all’effettiva data di discussione della causa e non alla data originariamente fissata e poi rinviata. Cass. civ. sez. II 10 maggio 2004, n. 8849

L’errore in merito al computo dei termini stabiliti dall’art. 190 c.p.c. per il deposito della comparsa conclusionale non comporta la nullità della sentenza, non essendo tale sanzione comminata da alcuna disposizione di legge. Cass. civ. sez. I 20 luglio 2001, n. 9926

 

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