Art. 19 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Foro generale delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute

Articolo 19 - codice di procedura civile

Salvo che la legge disponga altrimenti, qualora sia convenuta una persona giuridica (12 e 13 c.c.), è competente il giudice del luogo dove essa ha sede. È competente altresì il giudice del luogo dove la persona giuridica ha uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l’oggetto della domanda.
Ai fini della competenza, le società non aventi personalità giuridica (2251, 2291, 2313 c.c.) le associazioni non riconosciute e i comitati di cui agli articoli 36 e seguenti del codice civile hanno sede dove svolgono attività in modo continuativo.

Articolo 19 - Codice di Procedura Civile

Salvo che la legge disponga altrimenti, qualora sia convenuta una persona giuridica (12 e 13 c.c.), è competente il giudice del luogo dove essa ha sede. È competente altresì il giudice del luogo dove la persona giuridica ha uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l’oggetto della domanda.
Ai fini della competenza, le società non aventi personalità giuridica (2251, 2291, 2313 c.c.) le associazioni non riconosciute e i comitati di cui agli articoli 36 e seguenti del codice civile hanno sede dove svolgono attività in modo continuativo.

Massime

La clausola contrattuale di deroga alla competenza per territorio assolve, di per sé, alla funzione di designare l’ufficio giudiziario di maggiore prossimità per una delle parti, sicché, ove essa indichi, come foro esclusivo, quello in cui ha sede uno dei contraenti, avente natura di società, al momento della proposizione della domanda, tale pattuizione è sostanzialmente confermativa del foro generale delle persone giuridiche previsto dall’art. 19 c.p.c., pur eliminando la competenza alternativa di ogni altro giudice. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la clausola attributiva della competenza con riguardo “al Foro nella cui giurisdizione ricade la sede legale della Banca” abbia radicato la competenza convenzionale esclusiva in capo al giudice del luogo della sede l’istituto di credito al momento della domanda). Cass. civ. sez. VI 27 luglio 2017, n. 18724

Le competenze per territorio per la domanda ex art. 2041 cod. civ. proposta nei confronti della P.A. spetta al giudice del foro in cui ha sede la persona giuridica convenuta, ai sensi dell’art. 19 cod. proc. civ., nonché ai sensi del successivo art. 20, del luogo in cui l’obbligazione indennitaria deve essere eseguita, oppure in quello cui è insorto il fatto generativo dell’arricchimento, restando invece irrilevante il luogo in cui si è verificato il riconoscimento dell’utilità da parte dell’ente pubblico, fatto che costituisce condizione necessaria per la proponibilità della azione, ma non fonte dell’obbligazione medesima. Cass. civ. sez. III  28 ottobre 2014, n. 22802

Quando una clausola contrattuale devolva le controversie alla competenza territoriale esclusiva del giudice della sede della Agenzia delle Entrate, senza altra specificazione, la struttura unitaria di quest’ultima impone che il riferimento sia inteso all’unica sede nazionale e dunque al foro di Roma. Cass. civ. sez. VI-III 23 luglio 2014, n. 16703

In tema di impugnazione di delibera di una società a responsabilità limitata, l’art. 2378, primo comma, c.c. (richiamato espressamente dall’art.2486 c.c. nel testo anteriore al D.L.vo n. 6 del 2003), stabilisce che il tribunale territorialmente competente è in via esclusiva e inderogabile quello del luogo in cui la società aveva la propria sede legale, determinata al momento dell’introduzione del giudizio. (Nella fattispecie la S.C. ha affermato il principio ritenendo irrilevante la circostanza per cui proprio con la delibera impugnata la società avesse mutato la sede ed anche la sua denominazione sociale, in ragione della immediata esecutività delle delibere assembleari e della diversità dal caso, non dimostrato, di delibera di fusione per incorporazione). Cass. civ. sez. I 11 settembre 2007, n. 19039

Per le società prive di personalità giuridica il riferimento, nell’eccezione di incompetenza per territorio derogabile, al luogo ove è ubicata la sede legale della società è sufficiente ad implicare la contestazione del foro generale di cui all’art. 19, secondo comma, c.p.c., atteso che anche per tali società, comunque iscritte nel registro delle imprese, si deve presumere, sino a prova contraria, la coincidenza tra sede legale e luogo di svolgimento continuativo dell’attività sociale.  Cass. civ. sez. I 21 luglio 2006, n. 16800
Il principio contenuto nell’art. 46, secondo comma c.c., secondo cui in caso di divergenza tra la sede legale e la sede effettiva i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche quest’ultima, ha valenza generale, nel senso che individua qual è il concetto di «sede» al quale fare riferimento in tutti i casi in cui questo venga in rilievo, anche con riferimento alla competenza per territorio. Cass. civ. sez. III 30 gennaio 1998  n. 959

In caso di eccezione di incompetenza territoriale sollevata con riguardo a una persona giuridica, la mancata contestazione nella comparsa di risposta della sussistenza del criterio di collegamento indicato dall’art. 19, comma 1, ultima parte, c.p.c. (cioè dell’inesistenza, nel luogo di competenza del giudice adito, di uno stabilimento e di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all’oggetto della domanda) comporta l’incompletezza dell’eccezione, rilevabile d’ufficio anche in sede di regolamento di competenza, sicché l’eccezione deve ritenersi come non proposta, con radicamento della competenza del giudice adito. Cass. civ. sez. VI 7 agosto 2018, n. 20597

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