Nel procedimento ordinario di cognizione, così come l’udienza per le deduzioni istruttorie indicata dall’art. 184 c.p.c., nella versione ratione temporis applicabile, non costituisce un momento indefettibile che debba necessariamente precedere la rimessione della causa al collegio, simmetricamente è da escludere che le parti abbiano diritto all’immediata fissazione della udienza di precisazione delle conclusioni, atteso che l’art. 187 del codice di rito affida alla discrezionalità del giudice l’apprezzamento del “se” la causa “sia matura per la decisione” senza necessità di assunzione di mezzi di prova, ciò che può avvenire se tra le parti sia insorta controversia solo in punto di diritto relativamente a diritti disponibili delle parti, o se i fatti controversi siano provati attraverso documenti, ovvero quando le parti stesse non abbiano chiesto l’ammissione di prove sui punti controversi. Cass. civ. sez. III 17 gennaio 2019, n. 1036
In forza del combinato disposto degli artt. 187, comma 1, c.p.c. e 80-bis disp. att. c.p.c., in sede di udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione della causa ex art. 183 c.p.c., la richiesta della parte di concessione di termine ai sensi del comma 6 di detto articolo non preclude al giudice di esercitare il potere di invitare le parti a precisare le conclusioni ed assegnare la causa in decisione, atteso che ogni diversa interpretazione delle norme suddette, comportando il rischio di richieste puramente strumentali, si porrebbe in contrasto con il principio costituzionale della durata ragionevole del processo, oltre che con il “favor” legislativo per una decisione immediata della causa desumibile dall’art. 189 c.p.c. Cass. civ. sez. I 23 marzo 2017, n. 7474
In forza del combinato disposto degli artt. 187, comma 1, c.p.c. e 80-bis disp. att. c.p.c., in sede di udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione della causa ex art. 183 c.p.c., la richiesta della parte di concessione di termine ai sensi del comma 6 di detto articolo non preclude al giudice di esercitare il potere di invitare le parti a precisare le conclusioni ed assegnare la causa in decisione, atteso che ogni diversa interpretazione delle norme suddette, comportando il rischio di richieste puramente strumentali, si porrebbe in contrasto con il principio costituzionale della durata ragionevole del processo, oltre che con il “favor” legislativo per una decisione immediata della causa desumibile dall’art. 189 c.p.c. Cass. civ., sez. I 23 marzo 2017, n. 7474
Nel regime processuale introdotto dalla l. n. 353 del 1990, il giudice che ritenga la causa matura per la decisione, senza necessità di assunzione di mezzi di prova, può rinviarla alla fase conclusiva, non dovendo obbligatoriamente fissare un’udienza per i provvedimenti ex art. 184 c.p.c.; ove ciò accada, la parte può, comunque, articolare i mezzi di prova in sede di conclusioni e dedurne, in appello, la mancata ammissione, dolendosi dell’omessa fissazione dell’udienza suddetta purché precisi, nell’atto di impugnazione, la decisività e rilevanza delle prove non ammesse nonché il pregiudizio da essa subìto a causa del mancato svolgimento dell’udienza per i provvedimenti istruttori, benchè ne avesse ritualmente richiesto la fissazione. Cass. civ. sez. II 30 settembre 2016, n. 19568
Nel regime della decisione sulla questione di competenza introdotto dalla l. n. 69 del 2009, l’ordinanza con la quale il giudice, dopo aver invitato le parti a precisare le conclusioni ex art. 187, commi 1 , 2 o 3 c.p.c., ed aver trattenuto la causa in decisione, la rimetta sul ruolo per la prosecuzione del giudizio, ammettendo le prove richieste dalle parti sul merito, rimanendo silente sulle eccezioni di incompetenza ritualmente proposte, integra una decisione implicita affermativa della competenza, immediatamente impugnabile con il regolamento necessario ex art. 42 c.p.c., sicché la mancata proposizione di quest’ultimo nei termini di legge determina il passaggio in giudicato di tale statuizione, con la conseguenza che, qualora il giudice ritorni successivamente ad esaminare la questione e declini la competenza, la relativa ordinanza è, per ciò solo, illegittima. Cass. civ. sez. VI 21 settembre 2016, n. 18535
Quando la causa viene trattenuta in decisione perché sia decisa immediatamente una questione pregiudiziale di rito o preliminare di merito, ai sensi dell’art. 187 c.p.c., il solo fatto che la parte non abbia, nel precisare le conclusioni, reiterato le istanze istruttorie già formulate non consente al giudice di ritenerle abbandonate, se una volontà in tal senso non risulti in modo inequivoco (in applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito la quale, essendo stata una causa di risarcimento del danno trattenuta in decisione per decidere un’eccezione preliminare di prescrizione, aveva ritenuto implicitamente abbandonate le istanze istruttorie non reiterate dall’attore nel precisare le conclusioni, e di conseguenza aveva rigettato la domanda in base all’assunto che, quand’anche l’eccezione di prescrizione fosse stata superata, l’attore comunque non aveva provato, né chiesto di provare, il “quantum debeatur”). Cass. civ. sez. III 29 maggio 2012, n. 8576
L’eccezione di incompetenza per materia, ritualmente sollevata, non comporta per il giudice l’obbligo di promuoverne la decisione separata ed immediata, ai sensi degli artt. 187, secondo e terzo comma , 189 e 281 quater c.p.c., potendo egli differirne la decisione ad un momento successivo o addirittura, – specie se ritenga infondata prima facie l’eccezione –, all’esito dell’istruzione, disponendo la definizione congiunta della competenza e del merito (art. 187, terzo comma u.p. c.p.c.); nè, in tale ultimo caso, la parte ha l’onere di riproporre l’eccezione espressamente ad ogni udienza, potendosene desumere l’abbandono tacito soltanto in presenza di condotte processuali inequivocamente incompatibili con la volontà di coltivarla (nella specie la Corte Suprema ha ritenuto che la richiesta di fissazione dell’udienza di trattazione o, nel corso della stessa, la discussione di un profilo di merito non costituissero rinuncia all’eccezione di competenza). Cass. civ. sez. III 10 maggio 2005, n. 9742
In caso di esame congiunto di una questione pregiudiziale (quale è quella relativa all’integrità del contraddittorio) con il merito della causa, ai sensi del comma 3 dell’art. 187 c.p.c., la pronuncia è unica, talché se essa è impugnata, sia pure soltanto nel merito, non passa in giudicato e non si verifica preclusione al riesame ex officio, in sede di impugnazione, della pregiudiziale. Cass. civ. sez. II 26 gennaio 1995, n. 941
In caso di rimessione della causa al collegio ai sensi dell’art. 187 c.p.c., per la decisione di una questione preliminare di merito, il collegio stesso è investito del potere di decisione dell’intera controversia e, in mancanza di conclusioni istruttorie delle parti, ritenute rilevanti e concludenti, qualora non ritenga di disporre d’ufficio mezzi istruttori non vincolanti all’istanza di parte, deve decidere l’intera causa allo stato delle emergenze istruttorie eventualmente esistenti, definendo il giudizio nel relativo grado. Cass. civ. sez. I 23 febbraio 1993, n. 2215
Nell’ipotesi che nel giudizio d’appello le parti siano state rimesse al collegio dall’istruttore, per l’integrazione del contenuto di una precedente ordinanza istruttoria, senza previa precisazione delle conclusioni, la pronuncia nel merito della causa comporta la lesione del diritto di difesa delle parti ed è, pertanto, affetta da nullità. Cass. civ. sez. III 4 dicembre 1991, n. 13017
Il mancato rispetto, da parte del giudice, dell’ordine logico in cui si pongono le questioni insorte nel processo può rilevare come motivo di impugnazione della sentenza solo nell’eventualità che ne abbia determinato una contraddittorietà della motivazione e non già sotto il profilo della violazione dell’art. 187 c.p.c., il quale si riferisce ai provvedimenti del giudice istruttore e non attiene alla decisione della causa. Cass. civ. sez. I 28 marzo 1991, n. 3360