Art. 184 bis – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

ARTICOLO ABROGATO - Rimessione in termini

Articolo 184 bis - codice di procedura civile

[ La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice istruttore di essere rimessa in termini. Il giudice provvede a norma dell’art. 294, secondo e terzo comma.] (1)

Articolo 184 bis - Codice di Procedura Civile

[ La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice istruttore di essere rimessa in termini. Il giudice provvede a norma dell’art. 294, secondo e terzo comma.] (1)

Note

(1) Articolo aggiunto dall’art. 19 della L. 26 novembre 1990, n. 353, a decorrere dal 30 aprile 1995, e poi abrogato dall’art. 46, comma 3, della L. 18 giugno 2009, n. 69, a decorrere dal 4 luglio 2009. Ai sensi dell’art. 58, comma 1, della predetta legge, tale disposizione si applica ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore.

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