L’art. 181, primo comma, cod. proc. civ., nel testo novellato dall’art. 50 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv. con modif. dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che prevede, in caso di inattività delle parti, non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale dichiarazione di estinzione del giudizio, è applicabile unicamente ai giudizi instaurati in epoca successiva all’entrata in vigore del menzionato decreto del 2008 e, quindi, a far data dal 25 giugno 2008. Cass. civ. sez. lav. 27 febbraio 2014, n. 4721
Le disposizioni degli artt. 181 e 307, primo e secondo comma, cod. proc. civ., sulla cancellazione della causa dal ruolo per la mancata costituzione delle parti, non si applicano se le parti, costituendosi tardivamente, dimostrino la comune volontà di dare impulso al processo, regolarizzando in tal modo l’instaurazione del rapporto processuale. (In applicazione dell’enunciato principio, la S.C. ha escluso che valesse ad impedire l’ulteriore trattazione della controversia l’eccezione di tardiva costituzione degli attori formulata dai convenuti, risultando che questi ultimi si erano difesi anche nel merito). Cass. civ. sez. VI, 17 febbraio 2014, n. 3626
Il provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo, per la sua attitudine a consentire la possibile riassunzione del giudizio, è, per definizione, privo del requisito della decisorietà, avendo soltanto carattere ordinatorio, con la sua conseguente inassoggettabilità al ricorso straordinario per cassazione previsto dall’art. 111, comma settimo, Cost. (Nella specie, la S.C., nell’enunciare il riportato principio, ha dichiarato l’inammissibilità del proposto ricorso, rilevando, altresì, l’inutilità del rinnovo della notificazione, effettuata in violazione dell’art. 330, ultimo comma, c.p.c., anche in considerazione del principio della ragionevole durata del processo). Cass. civ. sez. III 23 dicembre 2009, n. 27129
Qualora l’attore si sia costituito in giudizio ma non sia comparso nè alla prima udienza nè a quella di rinvio, l’art. 181, secondo comma, c.p.c. attribuisce al convenuto la facoltà di chiedere o meno che si proceda in assenza di lui. In quest’ultimo caso il giudice è tenuto ad ordinare la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarare estinto il processo; ma, nel silenzio della norma, non anche a pronunziare sulle spese di lite, potendo il giudice al riguardo provvedere, in base al principio della soccombenza virtuale, solamente qualora il convenuto viceversa chieda che si proceda in assenza dell’attore. Ne consegue che è nulla, in quanto contraria ai principi informatori della materia e priva di ogni ragionevolezza, la sentenza del giudice di pace contemplante, in difetto della suindicata richiesta da parte del convenuto, anche la liquidazione di tali spese. Cass. civ. sez. III 17 gennaio 2005, n. 740
L’ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo, pronunciata ai sensi dell’art. 181, comma 1, c.p.c. dal giudice monocratico di primo grado, per la mancata comparizione di entrambe le parti alla prima udienza, produce, “ex lege”, l’estinzione del giudizio anche nel caso in cui l’estinzione non sia stata formalmente dichiarata e, conseguentemente, la relativa ordinanza – che ha carattere decisorio, e, quindi, natura sostanziale di sentenza – deve ritenersi appellabile. (Nella specie è stata cassata la pronuncia d’appello che aveva ritenuto inammissibile il gravame proposto ritenendo non decisorio il provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo, assunto in prima udienza in assenza della comparizione delle parti, ed aveva ritenuto inammissibile l’impugnazione per mancanza di difese di merito, essendo, al contrario, applicabile, come conseguenza dell’estinzione, l’art. 354, secondo comma c.p.c.). Cass. civ. sez. VI 3 settembre 2018, n. 21586
La circostanza che, mancata la comparizione di entrambe le parti all’udienza, il giudice, anziché applicare gli artt. 181 e 309 c.p.c., si limiti a differire la trattazione del processo ad altra udienza non lede, in sé, alcun interesse della parte non comparsa, in quanto una siffatta lesione può verificarsi solo quando la mancata comparizione si inserisca in una più ampia fattispecie, cui una norma ricolleghi determinati effetti: ciò che non si verifica nel caso suddetto, in quanto il diritto alla comunicazione della nuova udienza non è un effetto legale della mancata comparizione, ma soltanto dell’applicazione dell’art. 181, primo comma, c.p.c., preordinata a rendere avvertite le parti delle conseguenze che derivano dalla loro mancata ulteriore comparizione. Pertanto, quando l’udienza non è fissata, sia pure per errore, in base all’applicazione della testè citata norma, non opera il dovere dell’ufficio a dare ed il diritto delle parti a ricevere la comunicazione dell’udienza stessa e vale la regola generale per cui i provvedimenti pronunciati dal giudice in udienza (art. 180, primo comma, c.p.c.) si ritengono conosciuti dalle parti presenti e da quelle che dovevano comparirvi (art. 176 secondo comma, c.p.c.). Cass. civ. sez. III 4 ottobre 1991, n. 10397
L’istituto della cancellazione dal ruolo della causa, per inattività delle parti non trova applicazione nel giudizio di cassazione, soggetto ad impulso d’ufficio. Cass. civ. Sezioni Unite 12 gennaio 1984, n. 232
L’irrevocabilità e la non impugnabilità dell’ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo, resa dal giudice istruttore a norma degli artt. 181 e 309 c.p.c., non ostano a che il provvedimento medesimo possa essere rimosso e restare improduttivo di effetti quando risulti pronunciato in difetto dei presupposti di legge (nella specie, mediante riapertura del verbale d’udienza, avendo il giudice constatato la presenza dei procuratori delle parti, prima erroneamente esclusa). Cass. civ. sez. I 4 novembre 1980, n. 5918