La trattazione della causa è orale. Della trattazione della causa si redige processo verbale. (1)
La trattazione della causa è orale. Della trattazione della causa si redige processo verbale. (1)
La trattazione della causa è orale. Della trattazione della causa si redige processo verbale. (1)
(1) Questo articolo è stato così sostituito dall’art. 2, comma 3, lett. c bis), del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella L. 14 maggio 2005, n. 80.
A norma dell’art. 2, comma 3 quinquies, dello stesso provvedimento, come modificato dall’art. 1, comma 6, della L. 28 dicembre 2005, n. 263 e dall’art. 39 quater del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, nella L. 23 febbraio 2006, n. 51, questa disposizione entra in vigore il 1° marzo 2006 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
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