Art. 179 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Ordinanze di condanna a pena pecuniaria

Articolo 179 - codice di procedura civile

Se la legge non dispone altrimenti (54, 67, 220, 226, 408, 476), le condanne a pene pecuniarie previste nel presente Codice sono pronunciate con ordinanza (134, 176) del giudice istruttore.
L’ordinanza pronunciata in udienza in presenza dell’interessato e previa contestazione dell’addebito non è impugnabile; altrimenti il cancelliere la notifica (137 ss) al condannato, il quale, nel termine perentorio di tre giorni, può proporre reclamo con ricorso allo stesso giudice che l’ha pronunciata (152, 177). Questi, valutate le giustificazioni addotte, pronuncia sul reclamo con ordinanza non impugnabile.
Le ordinanze di condanna previste dal presente articolo costituiscono titolo esecutivo (474).

Articolo 179 - Codice di Procedura Civile

Se la legge non dispone altrimenti (54, 67, 220, 226, 408, 476), le condanne a pene pecuniarie previste nel presente Codice sono pronunciate con ordinanza (134, 176) del giudice istruttore.
L’ordinanza pronunciata in udienza in presenza dell’interessato e previa contestazione dell’addebito non è impugnabile; altrimenti il cancelliere la notifica (137 ss) al condannato, il quale, nel termine perentorio di tre giorni, può proporre reclamo con ricorso allo stesso giudice che l’ha pronunciata (152, 177). Questi, valutate le giustificazioni addotte, pronuncia sul reclamo con ordinanza non impugnabile.
Le ordinanze di condanna previste dal presente articolo costituiscono titolo esecutivo (474).

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