Art. 174 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Immutabilità del giudice istruttore

Articolo 174 - codice di procedura civile

Il giudice designato (168 bis) è investito di tutta l’istruzione della causa (175 ss, 190 bis) e della relazione al collegio (275).
Soltanto in caso di assoluto impedimento o di gravi esigenze di servizio può essere sostituito con decreto del presidente. La sostituzione può essere disposta, quando è indispensabile, anche per il compimento di singoli atti (79 att.).

Articolo 174 - Codice di Procedura Civile

Il giudice designato (168 bis) è investito di tutta l’istruzione della causa (175 ss, 190 bis) e della relazione al collegio (275).
Soltanto in caso di assoluto impedimento o di gravi esigenze di servizio può essere sostituito con decreto del presidente. La sostituzione può essere disposta, quando è indispensabile, anche per il compimento di singoli atti (79 att.).

Massime

L’inosservanza del principio della immutabilità del giudice istruttore, sancito dall’art. 174 c.p.c., in difetto di una espressa sanzione di nullità, costituisce una mera irregolarità di carattere interno che non incide sulla validità degli atti e non è causa di nullità del giudizio o della sentenza. (Fattispecie relativa all’intervenuta sostituzione, nel corso dell’istruzione, prima di un giudice istruttore autorizzato ad astenersi e, poi, del successivo giudice istruttore per sopravvenuta variazione tabellare). Cass. civ. sez. III 30 marzo 2010, n. 7622

Non è nulla la sentenza per vizio di costituzione del giudice in caso di cambiamento del giudice istruttore originariamente designato, se sono state rispettate le condizioni previste dall’art. 174 c.p.c., secondo il quale la sostituzione del giudice può essere disposta nei casi di impedimento assoluto o di gravi esigenze di servizio, che possono ravvisarsi, come nella specie, nella situazione venuta a verificarsi negli uffici giudiziari allorquando si è trattato di dare un nuovo assetto all’organizzazione interna dei tribunali per l’entrata in vigore del nuovo rito per le controversie civili, come disposto dall’art. 90, L. n. 353 del 1990; in tale situazione, pertanto, la sostituzione di giudici di pari funzioni, appartenenti al medesimo ufficio giudiziario, disposta al di fuori di procedimento di variazione tabellare, costituisce mera irregolarità in quanto il procedimento di tramutamento è uno strumento di attuazione della distribuzione dei giudici tra i vari uffici di uno stesso tribunale e, quindi, rappresenta una regola organizzativa interna all’ordine giudiziario che non incide sulla validità dei provvedimenti giudiziari adottati. Cass. civ. 13 giugno 2002, n. 8442

In base al disposto dell’art. 276, primo comma, c.p.c., l’identità della persona fisica del magistrato è prescritta, a pena di nullità, solo fra chi assiste alla discussione e chi decide, mentre la mancanza di analoga norma rispetto alla istruzione della causa e la possibilità di sostituzione dell’istruttore (art. 174 c.p.c.) escludono che abbia rilievo la differenza tra la persona fisica che istruisce la causa e quella che la decide. Cass. civ. sez. lav. 6 luglio 2000, n. 9052

Il vizio di costituzione del giudice è ravvisabile solo quando gli atti giudiziali siano posti in essere da persona estranea all’ufficio e non investita della funzione esercitata e perciò non è riscontrabile quando si verifichi una sostituzione tra giudici di pari funzioni e di pari competenza, appartenenti al medesimo ufficio giudiziario. Ne consegue che la sostituzione del giudice istruttore senza l’osservanza delle condizioni stabilite dagli artt. 174 c.p.c. e 79 att. stesso codice, costituisce, in difetto di espressa sanzione di nullità, una mera irregolarità di carattere interno che non incide sulla validità dell’atto e non è causa di nullità del giudizio o della sentenza. Cass. civ. sez. III 30 dicembre 1993, n. 13011

Il principio della immutabilità del giudice istruttore, sancito dall’art. 174 c.p.c. anche per il giudizio di appello, non si applica estensivamente agli altri componenti del collegio giudicante e ciò sia per la particolare posizione assegnata nel processo al giudice istruttore nell’ambito del processo e non riconoscibile agli altri membri del collegio, sia per il fatto che, a norma degli artt. 114 e 115 disp. att. c.p.c. (applicabili anche al giudizio di appello ai sensi dell’art. 132 disp. att.), la composizione del collegio giudicante, per ogni udienza di discussione, è stabilita al principio di ogni trimestre dal presidente del tribunale o della corte d’appello, sicché la sua composizione può essere sempre diversa ove la causa venga, per qualsiasi motivo richiamata sul ruolo. Cass. civ. sez. II 19 novembre 1983, n. 6890

Il provvedimento con il quale il presidente di un collegio giudicante sostituisce al giudice che ha istruito la causa altro giudice come relatore per impedimento del giudice sostituito o altra grave esigenza di servizio è rimesso all’apprezzamento discrezionale dello stesso presidente e può essere adottato anche d’ufficio, mediante la sola annotazione sul ruolo di udienza, in presenza di esigenze, che ancorché verificatesi dopo la chiusura dell’istruzione e la rimessione della causa al collegio, possono consistere in qualsiasi situazione soggettiva o oggettiva attinente alla persona del giudice o ad altri fatti che consigliano o impongono la sua sostituzione. Cass. Civ. Sez. III, 19 maggio 2009, n. 11593

L’esercizio del potere di sostituzione dell’istruttore della causa, conferito al presidente del tribunale o della corte d’appello dall’art. 174 c.p.c., non è censurabile con ricorso per cassazione non potendosi assoggettare a sindacato di legittimità la valutazione necessariamente discrezionale dei fatti impeditivi e delle esigenze di servizio, cui deve essere, per la norma anzidetta, subordinata l’iniziativa presidenziale in deroga al precetto dell’immutabilità dell’istruttore. Cass. civ. sez. II 23 gennaio 1982, n. 447

La sostituzione del giudice designato (nella specie, disposta soltanto oralmente) senza l’osservanza delle formalità di cui all’art. 174 c.p.c. non dà luogo ad un’ipotesi di nullità del procedimento, ma ad una mera irregolarità di carattere interno, che non determina alcun vizio di costituzione del giudice. * , Cass. civ., , sez. III, , 14 novembre 2002, n. 16031, , Pambianco c. Pace ed altro. [RV558490]
Il difetto di motivazione del decreto di sostituzione del giudice istruttore non produce nullità del provvedimento, posto che la stessa eventuale inosservanza delle condizioni previste dall’art. 174 c.p.c. costituisce un’irregolarità di carattere regolamentare ed interno che non incide sulla costituzione del giudice né implica violazione dei principi dell’inamovibilità del giudice e della sua precostituzione per legge, e come tale è improduttiva di conseguenze quanto alla validità degli atti processuali e della sentenza. Cass. civ. sez. I 26 luglio 1995, n. 8176

La sostituzione del giudice, disposta ai sensi dell’art. 174, secondo comma, c.p.c., non è indicata tra gli atti da comunicare al contumace ai sensi dell’art. 292 c.p.c., e pertanto l’omissione di tale comunicazione non vìola il principio del contraddittorio, né può comportare alcuna nullità. È inoltre manifestamente infondata l’eccezione di incostituzionalità, ai sensi degli articoli 3, 25 e 108 della Costituzione, dell’art. 74 disp. att. c.p.c., che disciplina le formalità per detta sostituzione, perché sotto il primo profilo la posizione del convenuto costituito non è parificabile a quella del contumace e perciò non vi è alcuna irrazionale disparità di trattamento; sotto il secondo non è ravvisabile alcuna violazione del principio di precostituzione del giudice naturale. Cass. civ. sez. III 1 agosto 2000, n. 10037

Il principio della immutabilità del giudice istruttore sancito dall’articolo 174 c.p.c. non trova applicazione nei procedimenti collegiali (come i procedimenti in camera di consiglio), nei quali, mancando una fase istruttoria, non viene nominato un giudice istruttore, ma solo un relatore; conseguentemente è consentita la sostituzione di uno o più giudici anche in occasione dell’udienza di discussione. Cass. civ. sez. I 29 novembre 2000, n. 15298

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 174, comma secondo, c.p.c., 63, ultima parte e 79, comma primo, disp. att. c.p.c. eccepita, in riferimento agli artt. 24 e 25 della Costituzione, nelle parti in cui le suddette disposizioni consentono anche nel rito del lavoro la sostituzione del giudice istruttore con altro per la discussione della causa. Nella normativa denunciata, infatti, non è ravvisabile alcuna violazione né nel principio del giudice naturale (che si riferisce all’ufficio giudiziario investito della competenza giurisdizionale e non al singolo magistrato) né del diritto di difesa (in quanto il principio di oralità, che ha nel rito del lavoro particolare rilievo – e che subisce un vulnus per effetto dell’ammissibilità della sostituzione in argomento –, è estraneo alla garanzia costituzionale del diritto di difesa). Cass. civ. sez. lav. 11 aprile 2001, n. 5443

Anche nel rito del lavoro, la sostituzione del giudice nel corso della fase istruttoria, disposta senza il rispetto delle condizioni stabilite dall’art. 174, comma secondo, c.p.c. e 79 disp. att., costituisce, in difetto di un’espressa sanzione di nullità, una mera irregolarità di carattere interno che non incide sulla validità dell’atto e non è causa di nullità del giudizio o della sentenza. Cass. civ. sez. lav. 20 novembre 2000, n. 14982

Anche nel nuovo rito del lavoro è consentita in grado d’appello la sostituzione del giudice relatore nei casi previsti dall’art. 174 c.p.c., sicché la modifica dell’originaria composizione dell’organo giudicante non comporta alcuna nullità ove il procedimento si svolga compiutamente con riferimento alla discussione ed alla decisione della causa avanti allo stesso collegio, ancorché non identico a quello di precedenti udienze.  Cass. civ. sez. III 6 settembre 1995, n. 9373

Nel giudizio di appello soggetto al rito del lavoro, la sostituzione, anteriormente all’udienza di discussione, del giudice relatore designato nel decreto del presidente del tribunale, emesso ai sensi dell’art. 435 c.p.c., non viola il principio d’immodificabilità del collegio giudicante, operando tale principio solo dal momento in cui ha inizio la discussione della causa; né è configurabile nullità del giudizio di appello, e della relativa sentenza, per il fatto che detta sostituzione sia stata disposta senza il rispetto delle condizioni stabilite dall’art. 174, comma 2, c.p.c., costituendo tale inosservanza un’irregolarità di carattere regolamentare ed interno che non incide sulla costituzione del giudice. Cass. civ. sez. lav. 8 aprile 1995, n. 4076

Nel caso in cui sia stato necessario provvedere alla sostituzione del giudice di pace dinanzi al quale si era svolta l’udienza di discussione della causa perché cessato dall’incarico, il decreto del capo dell’ufficio che dispone ex art. 174 c.p.c. la sostituzione non deve essere comunicato alle parti, ma il nuovo giudice designato deve fissare una nuova udienza dinanzi a sé per il rinnovo della discussione della causa, in mancanza verificandosi un difetto della legittima costituzione del giudice, e conseguentemente una nullità, assoluta ed insanabile, della sentenza emanata, rilevabile in ogni stato e grado del processo fino al formarsi del giudicato, e non anche oltre, a mezzo dell’azione di nullità. La nullità, rilevata nel corso del giudizio di Cassazione, comporta la necessità di rimettere la causa al giudice di pari grado a quello che ha pronunciato la sentenza cassata. Cass. civ. sez. III 14 luglio 2004, n. 13061

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