In tema di opposizione all’esecuzione, il termine per l’iscrizione della causa a ruolo nella fase di merito previsto dall’art. 616 c.p.c. è espressamente definito perentorio, con la conseguenza che l’omesso rispetto dello stesso determina l’improcedibilità dell’opposizione, anche ove la parte convenuta si sia tardivamente costituita. Cass. civ. sez. VI 17 gennaio 2018, n. 1058
Nel caso in cui il giudizio introdotto con citazione non venga iscritto a ruolo da alcuna delle parti e venga successivamente riassunto tempestivamente da una di esse, a norma del disposto degli art. 171, comma 1, e 307, comma 1, c.p.c., le decadenze per il convenuto correlate al tempestivo deposito della comparsa di risposta a norma dell’art. 167 c.p.c. e, fra queste, quella dal diritto di chiamare in causa un terzo, non si possono ritenere verificate con riferimento al termine per la sua costituzione, che operava in relazione all’udienza indicata nell’originaria citazione introduttiva; pertanto, nel caso di riassunzione effettuata dal convenuto, le decadenze si correlano allo stesso atto di riassunzione di cui all’art. 125 disp. att. c.p.c. e, nel caso di riassunzione effettuata dall’attore, al termine di cui all’art. 166 c.p.c., calcolato in relazione all’udienza indicata dallo stesso attore nella comparsa di riassunzione. Cass. civ. sez. VI 13 settembre 2017, n. 21184
Negli uffici di conciliazione ai quali sono addetti più magistrati, la costituzione in giudizio delle parti nella udienza alla quale la causa sia stata rinviata d’ufficio, perché nel giorno indicato in citazione per la comparizione delle parti nessun giudice tiene udienza o l’udienza è tenuta da un magistrato diverso da quello designato, è tardiva, disponendo l’art. 56 delle disp. att. c.p.c. che la causa è rinviata d’ufficio alla prima udienza del magistrato designato «dopo la costituzione delle parti». In tal caso, qualora il convenuto si costituisca in giudizio esclusivamente per eccepire la tardiva iscrizione al ruolo senza accettare il contraddittorio nel merito, il giudice non può dichiarare la nullità del procedimento, ma deve disporre la cancellazione della causa dal ruolo, come sancito dal comma 1 dell’art. 171 e dal comma 1 dell’art. 307 c.p.c. Cass. civ. sez. II 25 ottobre 1998, n. 8444
L’omessa cancellazione della causa dal ruolo, in caso di tardiva costituzione dell’attore, è motivo di nullità, non di mera irregolarità, del procedimento che sia irritualmente proseguito nella contumacia del convenuto. Cass. civ. Sezioni Unite 3 ottobre 1995, n. 10389
La nullità del giudizio di primo grado, che sia irritualmente proseguito, nella contumacia del convenuto, nonostante la tardiva costituzione dell’attore, impone al giudice d’appello di decidere il merito della causa, previa rinnovazione degli accertamenti compiuti in primo grado ed ammissione del convenuto al compimento delle attività che gli erano state impedite in conseguenza della nullità. Cass. civ. Sezioni Unite 3 ottobre 1995, n. 10389
Le disposizioni degli artt. 171 e 307, commi 1 e 2, c.p.c., sulla cancellazione della causa dal ruolo per la mancata costituzione delle parti, non si applicano se le parti, costituendosi tardivamente, dimostrino la comune volontà di dare impulso al processo, regolarizzando in tal modo la costituzione del rapporto processuale. Cass. civ. sez. II 24 settembre 1994, n. 7855
In tema di termini assegnati alle parti per la loro costituzione in giudizio, qualora il giudizio di primo grado sia proseguito fino alla sentenza, su istanza dell’attore che, in contumacia del convenuto, siasi tardivamente costituito, il giudice di appello cui sia denunciato il vizio derivato da tale tardività, non può limitarsi a dichiarare la nullità degli atti processuali e della sentenza medesima, ma deve disporre la cancellazione della causa dal ruolo, a causa di detto vizio, incombendo, poi, a chi ha interesse riassumere il giudizio davanti al giudice di primo grado entro il termine stabilito dalla legge e decorrente dal
provvedimento di cancellazione emesso dal giudice di appello. Cass. civ. sez. I 4 luglio 1994, n. 6298
Qualora contro il decreto ingiuntivo sia stata proposta opposizione, la mancata tempestiva costituzione di entrambe le parti non realizza l’ipotesi prevista in via generale dall’art. 171 c.p.c. (secondo il quale il processo non si estingue e ne è consentita la riassunzione), perché il giudizio di opposizione, pur costituendo un ordinario processo di cognizione, è tuttavia sottoposto alla duplice condizione di procedibilità derivante dalla tempestiva proposizione dell’opposizione e dalla costituzione in giudizio dell’opponente, con la conseguenza che incombe all’opponente l’onere di coltivare senza remore il giudizio di opposizione per evitare la declaratoria di esecutorietà del decreto ingiuntivo. Cass. civ. sez. I 20 agosto 1992, n. 9684