Anche le funzioni direttive dei capi degli uffici giudiziari sono state attribuite dalla legge e, quindi, non derogano al principio sancito dall’art. 101 della Costituzione. In conseguenza non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 168 bis c.p.c., che attribuisce al presidente del tribunale la funzione di distribuire il lavoro, di designare per le cause civili il giudice istruttore e, nel caso di tribunale divisi in più sezioni, di assegnarle ad una di esse. Corte cost. 28 giugno 1973, n. 144
Il presidente della corte o del tribunale, nel discrezionale apprezzamento delle esigenze di servizio e del buon andamento del medesimo, ha il potere-dovere di assegnare un procedimento civile ad una sezione diversa da quella cui era stato assegnato precedentemente. L’esercizio di tale potere senza l’osservanza delle formalità di cui all’art. 168 bis c.p.c. costituisce, in difetto di espressa sanzione di nullità, una mera irregolarità di carattere interno che non incide sulla validità dell’atto e non è causa di nullità del giudizio e della sentenza. Cass. civ. sez. III 16 febbraio 1996, n. 1197
Il rinvio d’ufficio dell’udienza, a norma dell’art. 168 bis, quarto comma, c.p.c. non determina la riapertura dei termini per il deposito della comparsa e per la proposizione dell’appello incidentale, poiché l’art. 166 c.p.c., coordinato con il successivo art. 167, contempla, quali ipotesi utili ad escludere la decadenza dalla proposizione della domanda riconvenzionale o dell’appello incidentale, a norma dell’art. 343 c.p.c., soltanto quella connessa al termine indicato nell’atto di citazione, ovvero, nel caso in cui abbia trovato applicazione l’art. 168 bis, quinto comma, quella relativa alla data fissata dal giudice istruttore ; conseguentemente è inammissibile, perché tardivo, l’appello incidentale, quando sia stato proposto con comparsa di risposta depositata successivamente all’udienza fissata nell’atto di citazione in appello, anche se questa sia stata rinviata d’ufficio ai sensi dell’art. 168 bis, quarto comma, c.p.c. Cass. civ. sez. I 23 giugno 2008, n. 17032
In base al meccanismo dell’art. 168 bis c.p.c., l’udienza non può essere anticipata rispetto a quella stabilita nell’atto di citazione e i convenuti possono costituirsi sino alla data dell’udienza indicata nella citazione o a quella posteriore dell’udienza determinata a norma del comma quarto art. cit.; con la conseguenza che, l’anticipazione «d’ufficio» dell’udienza – alla quale non ha fatto seguito né la notificazione, né la comunicazione – lede irreparabilmente il diritto del convenuto di costituirsi almeno fino a tali date, così determinando una nullità insanabile, di ordine sistematico, che rende nulli tutti gli atti del processo. Cass. civ. sez. I 22 febbraio 1996, n. 1402