Art. 167 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Comparsa di risposta

Articolo 167 - codice di procedura civile

Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione in modo chiaro e specifico sui fatti posti dall’attore a fondamento della domanda, indicare le proprie generalità e il codice fiscale, i mezzi di prova di cui intende valersi (191 ss.) e i documenti che offre in comunicazione, formulare le conclusioni (183, 184, 189, 190). (1)
A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio (2). Se è omesso o risulta assolutamente incerto l’oggetto o il titolo della domanda riconvenzionale, il giudice, rilevata la nullità, fissa al convenuto un termine perentorio per integrarla. Restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti acquisiti anteriormente alla integrazione.
Se intende chiamare un terzo in causa, deve farne dichiarazione nella stessa comparsa e provvedere ai sensi dell’art. 269.

Articolo 167 - Codice di Procedura Civile

Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione in modo chiaro e specifico sui fatti posti dall’attore a fondamento della domanda, indicare le proprie generalità e il codice fiscale, i mezzi di prova di cui intende valersi (191 ss.) e i documenti che offre in comunicazione, formulare le conclusioni (183, 184, 189, 190). (1)
A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio (2). Se è omesso o risulta assolutamente incerto l’oggetto o il titolo della domanda riconvenzionale, il giudice, rilevata la nullità, fissa al convenuto un termine perentorio per integrarla. Restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti acquisiti anteriormente alla integrazione.
Se intende chiamare un terzo in causa, deve farne dichiarazione nella stessa comparsa e provvedere ai sensi dell’art. 269.

Note

(1) Il presente comma è stato così modificato dal D.Lgs. 10.10.2022, n. 149 con decorrenza dal 18.10.2022, efficacia a decorrere dal 28 febbraio 2023
(2) Le parole: «e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio» sono state inserite dall’art. 2, comma 3, lett. b ter), del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella L. 14 maggio 2005, n. 80.
A norma dell’art. 2, comma 3 quinquies, dello stesso provvedimento, come modificato dall’art. 1, comma 6, della L. 28 dicembre 2005, n. 263 e dall’art. 39 quater del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, nella L. 23 febbraio 2006, n. 51, questa disposizione entra in vigore il 1° marzo 2006 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.

Massime

La mancata indicazione, nella comparsa di costituzione e risposta, della persona fisica che ha la rappresentanza in giudizio della persona giuridica convenuta (nella specie, liquidatore di una società) non ne determina la nullità quando la qualità del soggetto che si costituisce sia specificata nell’epigrafe dell’atto e ivi sia richiamata la procura alle liti, dalla quale risulti identificata la persona fisica che l’ha rilasciata, anche quanto alla carica all’epoca ricoperta. Cass. civ. sez. III 31 luglio 2017, n. 18963

La formulazione delle conclusioni richiesta dall’art. 167 c.p.c., pur integrando un elemento costitutivo della comparsa di risposta, non implica che il loro difetto sia di per sé causa di nullità dell’atto ove, dal tenore complessivo dello stesso, non risultino genericità o imprecisioni, e dunque sia raggiunto il suo scopo. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva ritenuto ritualmente sollevata nella comparsa di risposta l’eccezione di prescrizione del diritto azionato, benché la stessa non fosse riportata nelle conclusioni dell’atto, ma solo nella narrativa ). Cass. civ. sez. I 12 giugno 2008, n. 15707

L’art. 167 c.p.c., imponendo al convenuto l’onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte, considera la non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell’oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, in quanto l’atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall’ambito degli accertamenti richiesti. Tuttavia, in tanto può porsi il problema della contestazione del fatto ed assumere rilievo la non contestazione – quale indice, in positivo e di per sé, di una linea difensiva incompatibile con la negazione del fatto – in quanto l’allegazione del fatto, con tutti gli elementi costituenti il suo contenuto variabile e complesso, risulti connotata da precisione e specificità, tali da renderla conforme al modello postulato dalla regola legale o contrattuale per l’attribuzione del diritto; altrimenti, il fatto resta, per ciò stesso, estraneo al potere-dovere di contestazione, atteso il collegamento con quello di allegazione (di cui costituisce riflesso processuale) posto dal citato art. 167 c.p.c., e la sua omessa deduzione (nella estensione dovuta) lo restituisce interamente al thema probandum come disciplinato dall’art. 2697 c.c. Cass. civ. sez. I 8 aprile 2004, n. 6936

In relazione all’opzione difensiva del convenuto consistente nel contrapporre alla pretesa attorea fatti ai quali la legge attribuisce autonoma idoneità modificativa, impeditiva o estintiva degli effetti del rapporto sul quale la predetta pretesa si fonda, occorre distinguere il potere di allegazione da quello di rilevazione. Infatti, mentre il primo compete esclusivamente alla parte e va esercitato nei tempi e nei modi previsti dal rito in concreto applicabile (pertanto, soggiacendo alle relative preclusioni e decadenze), il secondo spetta alla parte (ed è soggetto, perciò, alle preclusioni stabilite per le attività di parte) solo qualora la manifestazione della sua volontà sia strutturalmente prevista quale elemento integrativo della fattispecie difensiva (come nell’ipotesi di eccezioni corrispondenti alla titolarità di un’azione costitutiva), ovvero quando singole disposizioni espressamente indichino come indispensabile l’iniziativa di parte; in ogni altro caso, si deve ritenere la rilevabilità d’ufficio dei fatti modificativi, impeditivi o estintivi risultanti dal materiale probatorio legittimamente acquisito, senza che, peraltro, ciò comporti un superamento del divieto di scienza privata del giudice o delle preclusioni e decadenze imposte, atteso che il generale potere-dovere di rilievo d’ufficio delle eccezioni facente capo al giudice si traduce semplicemente nell’attribuzione di rilevanza, ai fini della decisione di merito, a determinati fatti, purché la richiesta della parte non sia strutturalmente necessaria o espressamente prevista, essendo, però, in entrambe le situazioni necessario che i predetti fatti modificativi, impeditivi o estintivi risultino legittimamente acquisiti al processo e provati. (Nella specie, in un giudizio avente ad oggetto la domanda di adempimento delle obbligazioni derivanti da un contratto di finanziamento proposta dalla banca nei confronti del fideiussore della mutuataria, la S.C. ha ritenuto che correttamente il giudice d’appello avesse esaminato l’eccezione di rinuncia al termine di cui all’art. 1957 c.c., formulata dalla banca per la prima volta in secondo grado al fine contrastare l’eccezione di decadenza da detto termine svolta dal fideiussore, trattandosi di mera difesa vertente su un fatto risultante dallo stesso contratto di finanziamento versato in atti sin dal giudizio di primo grado). Cass. civ. sez. III 26 luglio 2019, n. 20317

La domanda di collazione non è sottoposta ai termini di cui all’art. 167 c.p.c., in quanto l’obbligo della collazione sorge automaticamente a seguito dell’apertura della successione e i beni donati devono essere conferiti indipendentemente dalla proposizione di una domanda dei condividenti, salva l’espressa dispensa da parte del “de cuius” nei limiti in cui sia valida; la domanda di accertamento dell’esistenza di una donazione indiretta, viceversa, pregiudiziale all’accoglimento della domanda di collazione, è soggetta ai termini di decadenza ex art. 167 c.p.c. e non può essere proposta per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni, integrando un’ipotesi di ampliamento o mutamento della domanda. Cass. civ. sez. II 23 luglio 2019, n. 19833

Il convenuto, ai sensi dell’art. 167, comma 1, c.p.c., deve prendere posizione, in maniera precisa e non limitata a una generica contestazione, circa i fatti affermati dall’attore a fondamento della domanda, ivi inclusa l’interpretazione delle clausole contrattuali, sulla cui valenza deve tempestivamente, integralmente ed irretrattabilmente esprimersi; sicché, se nulla abbia eccepito in relazione al significato di una determinata clausola ovvero, come nella specie, abbia concordato con la controparte sul suo significato, tale interpretazione deve considerarsi come pacifica, esonerando l’attore da qualsiasi prova al riguardo e rendendo inammissibile la contestazione successiva. Cass. civ. sez. II 28 settembre 2017, n. 22701

Le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotta dall’attore hanno natura di mere difese e possono pertanto essere proposte in ogni fase del giudizio. Cass. civ. sez. II 13 agosto 2018, n. 20721

Nel processo di cognizione, l’onere previsto dall’art. 167, primo comma, cod. proc. civ., di proporre nella comparsa di risposta tutte le difese e di prendere posizione sui fatti posti dall’attore a fondamento della domanda, comporta che, esaurita la fase della trattazione, non è più consentito al convenuto, per il principio di preclusione in senso causale, di rendere controverso un fatto non contestato, né attraverso la revoca espressa della non contestazione, né deducendo una narrazione dei fatti alternativa e incompatibile con quella posta a base delle difese precedentemente svolte. Ne consegue che, in grado di appello, non è ammessa la contestazione della titolarità passiva del fatto controverso che debba aversi per non contestata nel giudizio di primo grado. Cass. civ. sez. II 29 novembre 2013, n. 26859
La domanda di risoluzione del contratto non può ritenersi implicitamente contenuta nella richiesta, formulata dalla parte convenuta per l’adempimento del contratto, di rigetto della domanda attorea e di condanna della controparte al risarcimento del danno. Cass. civ. sez. III 8 maggio 2012, n. 6926

L’onere di provare la qualità di erede, gravante sul soggetto che agisce in giudizio in tale qualità, viene meno quando la controparte abbia tardivamente sollevato eccezioni in proposito, dopo avere accettato il contraddittorio senza alcuna contestazione al riguardo. Cass. civ. sez. II 23 febbraio 2009, n. 4381

Nel caso in cui il fatto costitutivo del diritto si connoti per la concomitante ricorrenza di più circostanze, occorre che la contestazione del convenuto esplicitamente si appunti su una o più caratteristiche del fatto costitutivo complesso, essendo altrimenti priva della specificità necessaria a radicare, per un verso, l’onere dell’altra parte di offrire la prova, e, per altro verso, il dovere del giudice di procedere ad uno specifico esame. (Nella specie, rilevato che la qualità di affittuario coltivatore diretto di cui all’art. 6 della legge n. 203 del 1982 richiede sia la coltivazione del fondo col lavoro proprio e della propria famiglia sia che la forza lavorativa costituisca almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo, la S.C. ha ritenuto che, a fronte dell’affermazione di chi si dichiari coltivatore diretto, rappresentando anche di essere iscritto alla relativa confederazione e di aver sempre coltivato la terra, l’affermazione del convenuto che l’attore ha l’onere di provare la sua qualità di coltivatore diretto non equivale a contestazione del fatto, risolvendosi nel generico richiamo della regola di cui all’art. 2697 c.c., inidoneo ad integrare la contestazione imposta dall’art. 167 c.p.c., nella lettura ermeneutica datane dalle sezioni unite della Cassazione con la sentenza n. 761 del 2002 ). Cass. civ. sez. III 21 maggio 2008, n. 13079

In tema di prescrizione estintiva, l’onere di allegazione gravante sull’istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l’eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l’azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l’affermazione dell’inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l’indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte. Cass. civ. Sezioni Unite 13 giugno 2019, n. 15895

L’inammissibilità della domanda riconvenzionale che non comporti spostamento di competenza non è rilevabile d’ufficio, ma solo su tempestiva eccezione della parte riconvenuta. Cass. civ. sez. II 30 aprile 2015, n. 8814
La parte convenuta, non costituita, nel rapporto processuale originario con l’attore, non è decaduta dalla facoltà di dedurre mezzi istruttori riguardanti la domanda riconvenzionale proposta nei suoi confronti da un convenuto costituito, prima della notificazione della domanda riconvenzionale contro di essa rivolta e della valida instaurazione del rapporto processuale. Cass. civ. sez. III 9 dicembre 2010, n. 24856

L’art. 167, secondo comma, c.p.c., nel testo introdotto, a far data dal 30 aprile 1995, dall’art. 11 della legge n. 353 del 1990, sanziona con la decadenza l’inosservanza dell’onere di proporre la domanda riconvenzionale con la comparsa di costituzione, e, nel regime delle preclusioni dettato dalla novella per il procedimento ordinario, ispirato alla ratio di garantire la celerità e la concentrazione dei procedimenti civili, la relativa violazione va considerata pregiudizievole non di un mero interesse privato, ma dell’interesse pubblico a scongiurare il protrarsi dei tempi processuali, e come tale è rilevabile d’ufficio dal giudice anche in sede di impugnazione, a meno che sulla tempestività della proposizione della domanda non si sia formato un giudicato anche implicito. Cass. civ. sez. II 2 marzo 2007, n. 4901

Nel giudizio di divorzio l’attribuzione dell’assegno divorzile è subordinata, alla domanda di parte, la quale va conseguentemente formulata – conformemente ai principi della domanda e del contraddittorio – nel rispetto degli istituti processuali che ne sono l’espressione, ivi compresi quelli relativi ai modi e tempi della proposizione delle domande riconvenzionali, di tal che, maturata eventualmente la decadenza prevista dall’art. 167 c.p.c. il convenuto non può più proporre la relativa domanda nel giudizio. Cass. civ. sez. I 15 novembre 2002, n. 16066

La mancata proposizione da parte del convenuto, nella comparsa di risposta, della domanda riconvenzionale in via gradata rispetto alla eccezione di incompetenza del giudice adito per essere la controversia devoluta agli arbitri non comporta la decadenza del convenuto stesso dal diritto di proporre l’eccezione di compromesso, poiché, pur dovendo quest’ultima, per il suo carattere relativo e derogabile, essere dedotta in limine litis, tuttavia, in virtù dell’unità inscindibile dell’atto difensivo, il fatto che una domanda o un’eccezione venga proposta prima o dopo di un’altra non assume alcuna rilevanza ove sia comunque possibile desumere, con un semplice procedimento logico, la gradualità delle richieste formulate. Cass. civ. sez. III 19 dicembre 2000, n. 15941.
Ai sensi dell’art. 167 c.p.c., così come introdotto dall’art. 3 del D.L. 21 giugno 1995, n. 238, reiterato e convertito in legge 20 dicembre 1995, n. 534, coordinato con il secondo comma dell’art. 171 c.p.c., il convenuto che non si costituisce nel termine assegnatogli dall’art. 166 c.p.c. – e cioè, salva l’abbreviazione dei termini, almeno venti giorni prima dell’udienza di comparizione – ma tardivamente, decade dalla facoltà di proporre domande riconvenzionali, ma non le eccezioni – diversamente invece dalla formulazione dell’art. 11 legge 26 novembre 1990, n. 353, applicabile soltanto dal 30 aprile al 21 giugno 1995, in base alla quale il convenuto che si costituiva tardivamente decadeva altresì dalle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio, e perciò il giudice deve esaminare la questione di competenza territoriale semplice, ancorché rilevata in comparsa di risposta dal convenuto tardivamente costituitosi. Cass. civ. sez. III 18 maggio 1998, n. 4965

Il convenuto che si costituisce tardivamente in corso di giudizio non può proporre domanda riconvenzionale perché questa, anche quando è collegata alla causa petendi della domanda dell’attore, contiene, comunque, un nuovo petitum ed introduce, quindi, una domanda nuova soggetta alle preclusioni degli artt. 183-184 c.p.c. al generale principio che consente di proporre più domande solo entro il limite della tempestiva costituzione in giudizio. Cass. civ. sez. II 11 luglio 1995, n. 7592

Le domande riconvenzionali – anche se tardivamente proposte (nella specie, in sede di precisazione dalle conclusioni), anziché con la comparsa di risposta, come richiede l’art. 167 c.p.c. – sono tuttavia ammissibili qualora la controparte non ne eccepisca immediatamente la tardività ed anzi accetti il contraddittorio su di esse, atteso che, il divieto di mutamento della domanda in primo grado, cui va ricondotto anche quello di tardiva proposizione della riconvenzionale, risponde ad un interesse privato onde la sua violazione non è rilevabile d’ufficio, ma solo su eccezione di parte, ed ove questa non abbia viceversa accettato il contraddittorio al riguardo, con la conseguenza che così la detta domanda rimane acquisita al processo ed il giudice ha l’obbligo di pronunciarsi su di essa. Cass. civ. sez. I 12 aprile 1990, n. 3116

La compensazione, comportando un ampliamento della controversia, può assumere o il carattere di una eccezione riconvenzionale proponibile anche in un momento successivo a quello della presentazione della comparsa di risposta nel giudizio di primo grado qualora la deduzione di un controcredito abbia il solo scopo di paralizzare la pretesa avversaria, ovvero la natura di domanda riconvenzionale, allorché tenda ad un fine più ampio di quello della semplice difesa, quando cioè mira ad ottenere una pronuncia di condanna nei confronti dell’altra parte. Cass. civ. sez. III 27 ottobre 1987, n. 7924
La domanda riconvenzionale deve ritenersi implicitamente abbandonata qualora il convenuto che l’abbia formulata si limiti, in sede di precisazione delle conclusioni, a chiedere il rigetto della domanda attrice. Cass. civ. Sezioni Unite 14 luglio 1983, n. 4805

Le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotta dall’attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l’eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l’allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti. (Nella specie, relativa a giudizio di responsabilità aquiliana per lesioni conseguenti a caduta su marciapiede, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di appello che aveva ritenuto tardiva la contestazione, sollevata per la prima volta in detta fase dal condominio convenuto, sulla titolarità del diritto di proprietà del marciapiede teatro del sinistro). Cass. civ. sez. VI 20 dicembre 2017, n. 30545

Nella ipotesi di azione di ripetizione di somme per indebito oggettivo, fondata sull’affermazione che, pur nella sussistenza di uno specifico rapporto obbligatorio tra le parti, le somme richieste in ripetizione non sono dovute per mancata giustificazione del pagamento eccedente la causa di scambio, la difesa del convenuto assume natura di mera difesa, se volta a negare il fatto costitutivo della domanda, mentre si atteggia quale eccezione riconvenzionale di merito, ove rivolta ad individuare un autonomo titolo contrattuale giustificativo del pagamento contestato, sicché, in questa seconda ipotesi, ampliandosi il “thema decidendum”, l’eccezione riconvenzionale deve essere fatta valere nel rispetto delle preclusioni processuali. Cass. civ. sez. III 3 ottobre 2016, n. 19631

L’esclusione del vincolo di solidarietà passiva costituisce un’eccezione in senso stretto, soggetta alle relative decadenze. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito sulla tardività della suddetta eccezione, proposta in corso di causa, e non già con l’atto di opposizione a decreto ingiuntivo, da eredi convenuti per la restituzione di somme a loro corrisposte in esecuzione di una sentenza riformata in grado di appello). Cass. civ. sez. lav. 28 settembre 2016, n. 19186

L’eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, ossia l’inerzia del titolare, senza che rilevi l’erronea individuazione del termine applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di esso, trattandosi di questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte. Cass. civ. sez. I 27 luglio 2016, n. 15631

In materia di responsabilità da cose in custodia, la sussistenza del caso fortuito (nella specie, incendio di cassonetto dolosamente provocato dal terzo), idoneo ad interrompere il nesso causale, forma oggetto di un onere probatorio che grava sul custode, soggiacendo, pertanto, alle relative preclusioni istruttorie, ma non anche di un’eccezione in senso stretto, sicché la relativa deduzione non incorre nella preclusione fissata, per il primo grado, dall’art. 167, comma 2, c.p.c. Cass. civ. sez. III 23 giugno 2016, n. 13005

L’eccezione di “compensatio lucri cum damno” è finalizzata ad accertare se il danneggiato abbia conseguito un vantaggio in conseguenza dell’illecito, del quale tener conto ai fini della liquidazione del risarcimento, e non mira, invece, a verificare l’esistenza di contrapposti crediti. Ne consegue che la relativa deduzione non integra una eccezione in senso stretto e non è soggetta alle relative preclusioni. Cass. civ. sez. III 20 gennaio 2014, n. 992

In tema di prescrizione estintiva, l’elemento costitutivo della relativa eccezione è l’inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio e la manifestazione della volontà di profittare dell’effetto ad essa ricollegato dall’ordinamento, mentre la determinazione della durata di questa configura una “quaestio iuris” sulla identificazione del diritto stesso e del regime prescrizionale applicabile, che, previa attivazione del contraddittorio sulla relativa questione, compete al giudice con la conseguenza che non incorre in preclusioni la parte che, proposta originariamente una prescrizione quinquennale (nella specie, in materia di diritto al risarcimento del danno da tardiva attuazione di direttiva comunitaria a favore dei medici specializzandi), invochi nel successivo corso del giudizio la prescrizione ordinaria decennale, o viceversa. Cass. civ. sez. VI  20 gennaio 2014, n. 1064

La violazione delle norme sulla notificazione della citazione e la inosservanza delle disposizioni sulla regolare costituzione del contraddittorio nei confronti di un convenuto costituiscono eccezioni “de iure tertii”, che non possono essere sollevate da altro convenuto, potendo essere fatte valere soltanto dalla parte direttamente interessata. (Nella specie, i ricorrenti incidentali lamentavano che l’atto di appello non fosse stato notificato personalmente a talune delle parti, minorenni all’atto dell’instaurazione del giudizio di primo grado, ma divenute maggiorenni nel corso del suo svolgimento; la S.C., in applicazione dell’anzidetto principio, ha escluso che i suddetti ricorrenti fossero legittimati a far valere tale vizio non vertendosi in ipotesi di litisconsorzio necessario). Cass. civ. sez. III 19 dicembre 2013, n. 28464

La transazione novativa conclusa nelle more del giudizio non costituisce un’eccezione in senso stretto, perché introduce una questione processuale idonea a chiudere la lite, dichiarando la cessazione della materia del contendere sulla base di un fatto che non attiene al merito della controversia, e, dunque, non soggiace alle regole ed alle preclusioni che governano, nei vari gradi di giudizio, l’allegazione delle circostanze che ad esso si riferiscono. Cass. civ. sez I 24 ottobre 2012, n. 18195

La questione relativa alla titolarità passiva del rapporto controverso, che attiene al merito della lite, non costituisce un’eccezione in senso stretto – soggetta, come tale, al regime decadenziale sancito, nel sistema processuale di cui alla legge 26 novembre 1990, n. 353, dall’art. 180, secondo comma, c.p.c. e, a seguito delle modifiche recate dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, dall’art. 167 c.p.c. – bensì, involgendo la contestazione di un fatto costitutivo del diritto azionato, integra una mera difesa, sottoposta agli oneri deduttivi e probatori della parte interessata e, segnatamente, ove con essa si introducano nuovi temi di indagine, alle preclusioni connesse alla esatta identificazione del “thema decidendum” e del “thema probandum”, con l’ulteriore conseguenza che l’esclusione dal “thema decidendum” dei fatti tardivamente contestati (e la loro conseguente inopponibilità nelle fasi successive del processo) si verifica solo allorché il giudice non sia in grado, in concreto, di accertarne l’esistenza o l’inesistenza, “ex officio”, in base alle risultanze ritualmente acquisite. Cass. civ. sez. III 5 agosto 2010, n. 18207

A differenza del difetto di legittimazione passiva – rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, salvo il limite del giudicato eventualmente formatosi – l’effettiva titolarità attiva del rapporto giuridico attiene al merito della controversia e il suo difetto, non rilevabile d’ufficio dal giudice, è rimesso al potere dispositivo delle parti, le quali sono tenute a dedurlo nei tempi e modi previsti per le eccezioni di parte; ne consegue che, nel giudizio di risarcimento dei danni, l’eccezione relativa alla titolarità del diritto di comproprietà del bene danneggiato deve essere sollevata – nella vigenza del sistema novellato dalla legge n. 353 del 1990, “ratione temporis” applicabile – nel termine assegnato dal giudice per la proposizione, da parte del convenuto, delle eccezioni non rilevabili d’ufficio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto tardiva, e quindi inammissibile, la menzionata eccezione, sollevata per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado e poi ribadita in appello). Cass. civ. sez. II 3 giugno 2009, n. 12832

In applicazione degli artt. 38, secondo comma, 166, 171, secondo comma e 167, secondo comma, c.p.c. (quest’ultimo nel testo vigente a decorrere dal 22 giugno 1995 e fino all’entrata in vigore, in data 1 marzo 2006, delle modifiche introdotte con il decreto legge n. 35 del 14 marzo 2005, conv. con mod. nella legge 14 maggio 2005, n. 80 ), l’eccezione di incompetenza per territorio derogabile è formulata tempestivamente nella comparsa di costituzione, anche se essa è depositata con la costituzione del convenuto «fino alla prima udienza » mentre, successivamente alla entrata in vigore del D.L. n. 35 del 2005, l’eccezione è tempestivamente proposta soltanto se contenuta nella comparsa di risposta depositata almeno venti giorni prima dell’udienza di comparizione. (Principio enunciato dalle S.U. ai sensi dell’art. 363 c.p.c. nell’ambito di una pronuncia di inammissibilità del ricorso ). Cass. civ. Sezioni Unite 12 maggio 2008, n. 11657

L’interruzione della prescrizione – che costituisce una controeccezione all’eccezione di prescrizione in tutto assimilabile alle eccezioni in senso stretto al cui regime processuale soggiace – deve essere proposta dalla parte in modo chiaro e inequivocamente diretto a minifestare l’intento di contrastare l’eccezione avversaria. Ne consegue che non è possibile attribuire effetti ostativi dell’operatività della prescrizione alla mera produzione di documenti pure se idonei a fornire la prova dell’avvenuta interruzione. Cass. civ. sez. II 30 marzo 2001, n. 4704

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