Ai fini della verifica della tempestività della costituzione del convenuto, il termine di cui all’art. 166 c.p.c., al pari di tutti i termini a ritroso, deve essere calcolato considerando quale “dies a quo”, non computabile per il disposto dell’art. 155, primo comma, c.p.c., il giorno prima del quale va compiuta l’attività processuale, e, dunque, il giorno dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di citazione, ovvero quello differito ai sensi dell’art. 168 bis, quinto comma, c.p.c., e quale “dies ad quem”, invece computabile in quanto termine non libero, il ventesimo giorno precedente l’udienza stessa. Cass. civ. sez. II 30 aprile 2012, n. 6601
La sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, ai sensi della legge n. 742 del 1969, comporta la sottrazione del medesimo dal relativo computo, sicché, ai fini della costituzione del convenuto in primo grado, il termine di venti giorni prima dell’udienza di comparizione fissata nell’atto di citazione, il cui rispetto è necessario per la proposizione della domanda riconvenzionale, va calcolato, ove sia indicata un’udienza per una data successiva al compimento del periodo feriale ma tale che il termine di venti giorni ricada in detto periodo, mediante un conteggio a ritroso che in detta frazione temporale incontra una parentesi oltre la quale il conteggio stesso deve proseguire fino ad esaurimento. Cass. civ. sez. II 17 maggio 2010, n. 12044
In tema di procedimento civile, il vizio da cui sia affetta la costituzione di una delle parti non integra una nullità rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Ne consegue che è preclusa, in sede di giudizio di cassazione, la questione della irregolarità della costituzione di una delle parti in primo grado che non sia stata già sollevata nei motivi di appello. Cass. civ. sez. II 27 novembre 2003, n. 18106
Posto che, ai sensi dell’art. 166 c.p.c., la costituzione del convenuto in autonomi e separati processi non può che avvenire con separate comparse di risposta, in via eccezionale, qualora dalle risultanze e dagli atti del processo emerga che il convenuto, in relazione al proprio interesse a contraddire, abbia inteso costituirsi a mezzo di un’unica comparsa in più cause oggettivamente riunibili – in quanto connesse per l’oggetto o per il titolo o perché la decisione dipenda dalla soluzione della medesima questione – e già materialmente riunite in sede di cosiddetta “fascicolazione”, indipendentemente da un formale provvedimento del giudice, detta costituzione non è affetta da inesistenza o nullità, mancando, tra l’altro, una disposizione in tal senso, ma costituisce una mera irregolarità non incidente sulla valida costituzione del contraddittorio, ed è comunque sanata dal successivo provvedimento di riunione. Cass. civ. sez. I 18 ottobre 2001, n. 12706
Il difetto di procura del convenuto non incide sulla regolarità del contraddittorio, ma rileva unicamente ove la non rituale presenza del convenuto nel processo abbia recato pregiudizio all’attore (nella specie, per la condanna alle spese che l’attore non avrebbe subito se il convenuto, contumace, non avesse partecipato al giudizio); anche in tal caso, tuttavia, il difetto di procura del convenuto non è equiparabile al difetto di procura dell’attore – da cui dipende la stessa valida costituzione del rapporto processuale – e non può pertanto essere fatto valere nel giudizio di cassazione se non sia stato oggetto di specifica impugnazione, con la conseguenza che deve ritenersi inammissibile la censura alla sentenza d’appello consistente nel mancato rilievo del difetto di procura del convenuto determinante pregiudizio per l’attore ove tale censura sia contenuta nella memoria difensiva e non nel ricorso introduttivo del giudizio di legittimità. Cass. civ. sez. lav. 5 dicembre 1998, n. 12363
La carenza di mandato, da parte del convenuto, al professionista che in giudizio si presenti, falsamente, come suo procuratore non incide sulla regolarità del contraddittorio, che è validamente instaurato con la regolare notificazione dell’atto introduttivo del giudizio, ma vizia soltanto la costituzione del convenuto medesimo, senza che l’eventuale mancanza della dichiarazione di contumacia di quest’ultimo invalidi la successiva pronunzia della sentenza, quando non si siano verificate violazioni delle norme dettate a tutela della posizione del contumace. Cass. civ. sez. lav. 24 aprile 1993, n. 4804
La costituzione del convenuto in cancelleria anteriore all’udienza, secondo il sistema delineato dagli artt. 166 e 293 c.p.c., può avvenire sino all’udienza in cui la causa è rimessa al collegio a norma dell’art. 189, cioè fino all’udienza di precisazione delle conclusioni, emergendo con chiarezza dalla stessa formulazione dell’art. 293 cit. che il termine stabilito dall’art. 166 cit. non è perentorio. Cass. civ. sez. II 4 giugno 1992, n. 6905