Art. 165 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Costituzione dell'attore

Articolo 165 - codice di procedura civile

L’attore, entro dieci giorni dalla notificazione della citazione al convenuto, deve costituirsi in giudizio a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, depositando la nota d’iscrizione a ruolo e il proprio fascicolo contenente l’originale della citazione, la procura e i documenti offerti in comunicazione. Se si costituisce personalmente, deve dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune ove ha sede il tribunale o indicare l’indirizzo presso cui ricevere le comunicazioni e notificazioni anche in forma telematica.(1)
Se la citazione è notificata a più persone, l’originale della citazione deve essere inserito nel fascicolo entro dieci giorni dall’ultima notificazione.

Articolo 165 - Codice di Procedura Civile

L’attore, entro dieci giorni dalla notificazione della citazione al convenuto, deve costituirsi in giudizio a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, depositando la nota d’iscrizione a ruolo e il proprio fascicolo contenente l’originale della citazione, la procura e i documenti offerti in comunicazione. Se si costituisce personalmente, deve dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune ove ha sede il tribunale o indicare l’indirizzo presso cui ricevere le comunicazioni e notificazioni anche in forma telematica.(1)
Se la citazione è notificata a più persone, l’originale della citazione deve essere inserito nel fascicolo entro dieci giorni dall’ultima notificazione.

Note

(1) Il presente comma è stato così sostituito dall’art. 3, comma 12, lett. d), D.Lgs. 10.10.2022, n. 149 con decorrenza dal 18.10.2022

Massime

Nei procedimenti contenziosi incardinati dinanzi ai tribunali dal 30 giugno 2014, anche nella disciplina antecedente alla modifica dell’art. 16 bis del d.l. n. 179 del 2012, inserito dall’art. 1, comma 19, n. 2, della l. n. 228 del 2012, introdotta dal d.l. n. 83 del 2015, il deposito per via telematica, anziché con modalità cartacee, dell’atto introduttivo del giudizio, ivi compreso l’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, non dà luogo ad una nullità della costituzione dell’attore, ma ad una mera irregolarità, sicché ove l’atto sia stato inserito nei registri informatizzati dell’ufficio giudiziario, previa generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, è integrato il raggiungimento della scopo della presa di contatto tra la parte e l’ufficio giudiziario e della messa a disposizione delle altre parti. (Nella specie, la S.C. ha considerato tempestivo – nel regime vigente alla data successiva del 30 giugno 2014 – il reclamo proposto in via telematica e non cartacea, preso in carico dall’ufficio giudiziario, avverso il diniego del Tribunale per i minorenni alla permanenza in Italia del familiare a supporto del figlio minore ex art. 31 d.l.vo n. 286 del 1998). Cass. civ. sez. VI 23 gennaio 2019, n. 1717

La costituzione in giudizio dell’attore, avvenuta dopo il decimo giorno successivo al compimento di un’invalida notificazione dell’atto di citazione, non è qualificabile come tardiva, ex art. 171 c.p.c., giacché il termine di cui all’art. 165 c.p.c. decorre solo in presenza di una notifica valida; pertanto, ove, in simile ipotesi, il convenuto non si sia costituito (così sanando la nullità verificatasi), il giudice deve provvedere ai sensi dell’art. 291 c.p.c. e l’attore, rinnovata con successo la notifica, non deve reiterare la propria costituzione in giudizio, iscrivendo nuovamente la causa a ruolo. Cass. civ. sez. II 31 maggio 2017, n. 13775

Nei procedimenti contenziosi incardinati dinanzi ai tribunali dal 30 giugno 2014, anche nella disciplina antecedente alla modifica dell’art. 16 bis del d.l. n. 179 del 2012, inserito dall’art. 1, comma 19, n. 2, della l. n. 228 del 2012, introdotta dal d.l. n. 83 del 2015, il deposito per via telematica, anziché con modalità cartacee, dell’atto introduttivo del giudizio, ivi compreso l’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, non dà luogo ad una nullità della costituzione dell’attore, ma ad una mera irregolarità, sicché ove l’atto sia stato inserito nei registri informatizzati dell’ufficio giudiziario, previa generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, è integrato il raggiungimento della scopo della presa di contatto tra la parte e l’ufficio giudiziario e della messa a disposizione delle altre parti. Cass. civ. sez. II 12 maggio 2016, n. 9772

Deve escludersi che sia inesistente o inefficace un’iscrizione a ruolo eseguita dall’attore prima della notificazione della citazione introduttiva della lite e, conseguentemente, che sia affetta da nullità insanabile la costituzione dello stesso attore, perché, nonostante l’inversione dell’ordine temporale stabilito dalla legge per le due attività processuali, non viene meno la possibilità di collegarle e ricondurle entrambe al medesimo ed unico procedimento, dovendosi, d’altro canto, rilevare, sia che l’art. 165 secondo comma c.p.c., in caso di pluralità di convenuti, consente la possibilità della notificazione ad alcuno di essi quando la causa sia stata già iscritta a ruolo, sia che l’eventualità di un processo iniziato con citazione notificata dopo l’iscrizione è prevista dall’art. 5, terzo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890. Cass. civ. sez. II 21 maggio 2012, n. 8003

A norma dell’art. 165 c.p.c., l’attore deve ritenersi validamente costituito in giudizio anche se, all’atto del deposito in cancelleria della nota di iscrizione a ruolo e del proprio fascicolo contenente la procura, quest’ultima non sia in originale; secondo l’art. 156 c.p.c., infatti, non può pronunciarsi la nullità di alcun atto del processo, per inosservanza delle forme, se la nullità non è comminata dalla legge, e l’art. 125, secondo comma, c.p.c. richiede soltanto, per la validità della procura, che questa sia stata rilasciata anteriormente all’iscrizione a ruolo, ma non anche che essa venga depositata in originale. Cass. civ. sez. I 5 febbraio 2008, n. 2744

La costituzione in giudizio dell’attore avvenuta mediante deposito in cancelleria, oltre che della nota di iscrizione a ruolo, del proprio fascicolo contenente, tuttavia, copia dell’atto di citazione, anziché – come previsto dall’art. 165 c.p.c. – l’originale dello stesso (nella specie depositato una volta scaduto il termine prescritto), costituisce mera irregolarità rispetto alla modalità stabilita dalla legge, ma, non arrecando veruna lesione sostanziale ai diritti della parte convenuta, non determina nullità della sentenza conclusiva del giudizio di primo grado. Cass. civ. sez. I 13 agosto 2004, n. 15777

Quando la costituzione in giudizio della parte abbia avuto luogo senza contestazioni circa il deposito degli atti necessari allo scopo e circa l’esistenza e la tempestività della procura al difensore, deve presumersi la rituale instaurazione del rapporto processuale se il contrario non risulti da altra emergenza processuale. Cass. civ. sez. I 19 novembre 1999, n. 12858

La ritualità e la tempestività degli atti necessari per la costituzione in giudizio può desumersi, in mancanza di prova contraria ad opera della parte interessata, o, comunque, di opposte risultanze processuali, anche presuntivamente, caso per caso, da qualsiasi elemento, obiettivamente valutabile, che emerga dagli atti di causa e che soddisfi l’esigenza di certezza circa la sussistenza dei predetti requisiti, in quanto la legge non impone alle parti alcun onere di munirsi di particolari certificazioni positive al riguardo, né esige che i requisiti stessi risultino da atti formali ed insostituibili. Cass. civ. sez. I 29 ottobre 1997, n. 10693

La materiale attività del deposito (in cancelleria o direttamente in udienza) del fascicolo di parte contenente gli atti ed i documenti di cui agli artt. 165 e 166 c.p.c. (e, per chi si costituisce per primo, anche della nota d’iscrizione a ruolo) può essere eseguita anche a mezzo di un nuncius qualificato, collaboratore di studio o altro legale pur difettante dello jus postulandi, davanti al giudice della causa, trattandosi di formalità meramente esecutiva, priva di qualsiasi contenuto volitivo autonomo, che nulla toglie alla riferibilità immediata dell’atto al procuratore patrocinante.  Cass. civ. sez. II 23 marzo 1995, n. 3383

La costituzione in giudizio dell’attore ha luogo con il deposito in cancelleria della nota di iscrizione della causa a ruolo, dell’atto di citazione e del mandato. Cass. civ. Sezioni Unite 22 marzo 1969, n. 921

In caso di riassunzione del processo la parte che si è assunto tale onere viene a trovarsi nella stessa posizione in cui, nella originaria vocatio in ius, si trovava l’attore o l’appellante; cosicché, se il processo sia stato riassunto dal convenuto o dall’appellato, i termini rispettivi da osservare per la costituzione delle parti si presentano invertiti e l’attore o l’appellante dovrà costituirsi nel termine stabilito dall’art. 166 c.p.c. (termine richiamato nell’invito a costituirsi di cui al n. 5 dell’art. 125 disp. att. c.p.c.) e non in quello previsto dall’art. 165 c.p.c. Cass. civ. sez. III, , 21 dicembre 1987, n. 9524.

A norma dell’art. 307, secondo comma, c.p.c. – applicabile anche in appello in forza del richiamo contenuto nel successivo art. 347 – il processo riassunto si estingue «se nessuna delle parti siasi costituita», tale espressione, però, non va intesa nel senso che, per impedire l’estinzione, basta comunque costituirsi, anche senza il rispetto dei termini di cui agli artt. 165 e 166 c.p.c., occorrendo, invece, che almeno una delle parti osservi il termine assegnatole con riferimento alla (fissata) udienza di comparizione. Cass. civ. sez. II 18 febbraio 1987, n. 1760

Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, i termini di costituzione sono quelli ordinari, secondo quanto stabiliscono gli artt. 165 e 166 c.p.c. rispettivamente per l’attore e per il convenuto, quando l’opponente assegni alla controparte il termine ordinario di comparizione o un termine maggiore, qualora, invece, si avvalga della facoltà, in base all’ultimo comma dell’art. 645 c.p.c., di dimezzare il termine di comparizione, assegnando al convenuto in opposizione un termine a comparire inferiore a quello ordinario, è ridotto alla metà il termine a lui stesso assegnato per la costituzione dall’art. 165 c.p.c. Cass. civ. sez. II 7 aprile 1987, n. 3355.

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