Nel caso in cui l’originale dell’atto di citazione (nella specie di appello) presenti i requisiti previsti dall’art. 163 c.p.c., il convenuto che, nonostante la conformità all’originale dell’atto notificatogli, ivi risultante dalla relata dell’ufficiale giudiziario, ne eccepisca l’invalidità per l’incompletezza (nella specie, perché mancante della pagina contenente l’indicazione del giudice e la data di comparizione) è tenuto a provare tale assunto, mediante apposita certificazione dell’ufficiale giudiziario o con altri mezzi idonei, non essendo sufficiente la mera produzione in giudizio della copia incompleta. Cass. civ. sez. III 11 gennaio 1986, n. 120
Nell’ipotesi in cui solo la copia notificata dell’atto di citazione sia priva della sottoscrizione del procuratore abilitato a stare in giudizio, il convenuto, che intenda dimostrare che anche l’atto originale di citazione era inizialmente privo di tale sottoscrizione conformemente alla copia notificatagli, deve impugnare l’originale stesso mediante querela di falso. Cass. civ. sez. II 11 agosto 1980, n. 4921
L’azione di rivendicazione di un bene proposta contro più convenuti non dà luogo a litisconsorzio necessario fra tali soggetti, con la conseguenza che i vizi concernenti l’instaurazione del rapporto processuale con uno di essi (nella specie, nullità radicale della citazione di primo grado diretta contro persona già defunta) non hanno alcuna influenza in ordine agli altri convenuti, i quali non possono dedurre a proprio vantaggio la violazione di norme processuali relative alla situazione di un soggetto diverso. Cass. civ. sez. II 23 maggio 1985, n. 3108
Nel caso in cui il giudice abbia ordinato la rinnovazione dell’atto introduttivo per mancato rispetto del termine a comparire, è nulla la rinnovazione eseguita mediante la notifica della combinazione del primo atto di citazione (indicante, per la prima comparizione, una data già trascorsa) e del verbale contenente l’ordinanza di fissazione della nuova udienza, in quanto l’atto manca della chiarezza indispensabile all’evocazione in lite di una parte non ancora assistita da difensore, ferma restando la sanatoria dell’invalidità in caso di raggiungimento dello scopo e, cioè, di costituzione del convenuto. Cass. civ. sez. III 8 novembre 2019, n. 28810
La mancanza nella citazione di tutti i requisiti indicati dall’art. 164, comma 1, c.p.c. e, quindi, di tutti gli elementi integranti la “vocatio in jus”, non vale a sottrarla (anche se trattasi di citazione in appello) all’operatività dei meccanismi di sanatoria “ex tunc” previsti dal secondo e terzo comma della medesima disposizione. Ne consegue che, quando la causa, una volta iscritta al ruolo, venga chiamata all’udienza di comparizione (che, per la mancata indicazione dell’udienza, dev’essere individuata ai sensi dell’art. 168-bis, comma 4, c.p.c.), il giudice, anche in appello, ove il convenuto non si costituisca, deve ordinare la rinnovazione della citazione, ai sensi e con gli effetti dell’art. 164, comma 1, c.p.c., mentre se si sia costituito deve applicare l’art. 164, comma 3, c.p.c., salva la richiesta di concessione di termine per l’inosservanza del termine di comparizione. (Nella specie, la S.C. ha statuito che la tempestiva notifica dell’atto di appello – erroneamente proposto con ricorso anziché con atto di citazione e privo del decreto di fissazione dell’udienza – impedisce la decadenza dall’impugnazione, in quanto la carenza può essere sanata dalla costituzione della controparte a cui sia stata successivamente, ancorché tardivamente, notificata altra copia del ricorso completa del decreto di fissazione dell’udienza, ferma restando la possibilità dell’appellato di richiedere il rinvio ad altra udienza nel rispetto dei termini di comparizione). Cass. civ. sez. III 26 settembre 2019, n. 23979
In caso di inosservanza dei termini minimi a comparire di cui all’art. 163 bis c.p.c., la fissazione della nuova udienza, ai sensi dell’art. 164, comma 3, c.p.c., deve essere disposta dal giudice facendo riferimento, quale “dies a quo” del nuovo termine, alla data della notificazione dell’atto di citazione, che segna il momento a partire dal quale il convenuto, acquisita la conoscenza legale dell’atto, ha diritto al termine per approntare una congrua difesa, dovendosi invece escludere – perché non trova riscontro nella legge e perché in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo – la necessità che il giudice provveda all’assegnazione, “ex novo”, dell’intero termine di comparizione, senza tener conto del tempo già trascorso. Cass. civ. sez. III 20 novembre 2018, n. 29839
In tema di cessione di ramo d’azienda, la nullità della “vocatio in ius” della società cedente resta sanata a seguito della costituzione in giudizio della cessionaria, operando la sanatoria indipendentemente dalla volontà del convenuto ed a prescindere dalle difese da esso svolte. Cass. civ. sez. lav. 8 novembre 2017, n. 26473
Se il giudice omette di ordinare l’integrazione o la rinnovazione d’una citazione nulla per mancata indicazione del fatto costitutivo della pretesa (art. 163, n. 4, c.p.c.), nonostante l’eccezione in tal senso sollevata dal convenuto, diventa onere dell’attore stesso invocare dal giudice la fissazione del termine per sanare la nullità. Ove ciò non faccia, e la nullità venga dedotta come motivo d’appello, il giudice del gravame non dovrà fissare alcun termine per la rinnovazione dell’atto nullo, ma dovrà definire il processo con una pronuncia in rito che accerti il vizio della citazione introduttiva. Cass. civ. sez. III 12 ottobre 2012, n. 17408
La nullità dell’atto introduttivo del giudizio per violazione dei termini a comparire è sanata dalla costituzione del convenuto, tuttavia, se quest’ultimo eccepisce tale vizio, il giudice è tenuto, ai sensi dell’art. 164, terzo comma, c.p.c. (nel testo novellato dall’art. 9 della legge n. 353 del 1990), a fissare nuova udienza nel rispetto dei termini. L’inosservanza di tale obbligo è deducibile in sede di legittimità, senza che il convenuto debba indicare il danno arrecatogli dalla inosservanza del termine, atteso che la violazione di un termine dilatorio, tempestivamente denunciata, comporta la nullità dell’atto compiuto prima della sua maturazione. Cass. civ. sez. lav. 13 maggio 2004, n. 9150
Qualora l’atto di appello indichi un termine per comparire inferiore a quello previsto dalla legge, in mancanza di costituzione dell’appellato il giudice deve ordinare la rinnovazione della citazione entro un termine perentorio e tale rinnovazione opera la sanatoria della nullità con effetto retroattivo ai sensi dell’art. 164, secondo comma, c.p.c., essendo la relativa norma compatibile con la disciplina del processo di appello. Cass. civ. sez. I 5 maggio 2004, n. 8539
Per effetto della disciplina di cui all’art. 164, comma 2, c.p.c., applicabile anche in appello ai sensi dell’art. 359 c.p.c., i vizi relativi alla “vocatio in ius” sono sanati con effetto “ex tunc” e quelli relativi alla “editio actionis” con effetto “ex nunc”, pertanto, nel rito del lavoro, l’assegnazione del termine per la rinnovazione della notifica dell’appello comporta una sanatoria con effetti che retroagiscono alla data del deposito del ricorso che, se avvenuto entro il termine di cui all’art. 327 c.p.c., non potrà essere dichiarato tardivo. Cass. civ. sez. VI 1 ottobre 2018, n. 23667
La nullità dell’atto di citazione per “petitum” omesso od assolutamente incerto, ai sensi dell’art. 164, quarto comma, cod. proc. civ., postula una valutazione caso per caso, dovendosi tener conto, a tal fine, del contenuto complessivo dell’atto di citazione, dei documenti ad esso allegati, nonché, in relazione allo scopo del requisito di consentire alla controparte di apprestare adeguate e puntuali difese, della natura dell’oggetto e delle relazioni in cui, con esso, si trovi la controparte. (Nella specie, la S.C. ha escluso che la domanda fosse indeterminata – per non essere stato chiaramente individuato il periodo di comparsa dei danni da infiltrazioni tra le unità immobiliari, ripetutisi in più momenti – attese le diffuse ed argomentate controdeduzioni della controparte, che, anzi, sin dall’inizio aveva eccepito la prescrizione delle pretese). Cass. civ. sez. II 29 gennaio 2015, n. 1681
La nullità della citazione (in primo grado e in appello), dalla quale non risulti l’indicazione della residenza dell’attore, ma solo l’elezione di domicilio da lui compiuta, è sanata dalla costituzione in giudizio del convenuto. Cass. civ. sez. VI 21 febbraio 2013, n. 4452
La citazione in giudizio nulla, per l’assegnazione di un termine a comparire inferiore a quello previsto dalla legge, ai sensi dell’art. 164 c.p.c. (nella specie per il mancato rispetto della sospensione dei termini processuali, prevista dall’art. 6 del d.l. n. 646 del 1994, convertito nella legge n. 22 del 1995), in mancanza di costituzione del convenuto, e di sanatoria promossa dal giudice di primo grado ex art. 164, comma 2, c.p.c., è sanata – quanto all’ammissibilità della domanda – dalla interposizione dell’appello da parte del
convenuto restato contumace in primo grado; ma tale sanatoria non esclude l’invalidità del giudizio di primo grado, svoltosi in violazione del contraddittorio, e la conseguente nullità della sentenza. Conseguentemente, il giudice di appello deve dichiararla, ma, non potendo rimettere la causa al giudice di primo grado, ai sensi dell’art. 354 c.p.c., è tenuto a trattare la causa nel merito, rinnovando gli atti dichiarati nulli, quando possibile e necessario, ai sensi dell’art. 162 c.p.c.. Cass. civ. sez. III 8 giugno 2012, n. 9306
La nullità della citazione, ai sensi dell’art. 164, quarto comma, c.p.c., può essere dichiarata soltanto allorché l’incertezza investa l’intero contenuto dell’atto, mentre, allorché sia possibile individuare uno o più domande sufficientemente identificate nei loro elementi essenziali, l’eventuale difetto di determinazione di altre domande, malamente formulate nel medesimo atto, comporta l’improponibilità solo di quelle, e non anche la nullità della citazione nella sua interezza. (Nella specie, concernente azione revocatoria delle rimesse effettuate sul conto corrente di società fallita, la S.C., in applicazione dell’enunciato principio, ritenuta l’indeterminatezza degli atti a titolo oneroso, nonché di altri atti estintivi di debiti, di cui la curatela attrice chiedeva, in modo del tutto imprecisato, la revoca, ha, invece, giudicato sufficientemente determinati, ai fini dell’individuazione del “petitum”, alcuni pagamenti espressamente riferiti a versamenti effettuati dalla medesima società su un ben identificato conto corrente bancario). Cass. civ. Sezioni Unite 22 maggio 2012, n. 8077
In tema di notificazione di atti giudiziari nei confronti di convenuto straniero, laddove l’atto di citazione sia accompagnato dalla traduzione nella lingua del paese in cui la notificazione ha luogo, la mancanza nella copia tradotta di una pagina, interamente dedicata all’esposizione dei fatti su cui si fonda la domanda, è causa di nullità, ai sensi dell’art. 164 c.p.c. sanabile con la costituzione del convenuto o con l’ordine del giudice di integrazione dell’atto in un termine perentorio. Cass. civ. sez. I 4 ottobre 2010, n. 20580
La mancanza nella citazione di tutti i requisiti indicati dall’art. 164, primo comma, c.p.c. e, quindi, di tutti gli elementi integranti la “vocatio in jus”, non vale a sottrarla (anche se trattasi di citazione in appello) all’operatività dei meccanismi di sanatoria “ex tunc” previsti dal secondo e terzo comma della medesima disposizione. Ne consegue che, quando la causa, una volta iscritta al ruolo, venga chiamata all’udienza di comparizione (che, per la mancata indicazione dell’udienza, dev’essere individuata ai sensi dell’art. 168 bis, quarto comma, c.p.c.), il giudice, anche in appello, ove il convenuto non si costituisca, deve ordinare la rinnovazione della citazione, ai sensi e con gli effetti dell’art. 164, primo comma, c.p.c., mentre se si sia costituito deve applicare l’art. 164, terzo comma, c.p.c., salva la richiesta di concessione di termine per l’inosservanza del termine di comparizione. Qualora l’attore abbia spontaneamente notificato un atto di citazione integrativo, rimediando con esso alle deficienze del primo, e l’abbia depositato in riferimento alla controversia anteriormente iscritta a ruolo sulla base della prima citazione, si deve ritenere verificata la sanatoria “ex tunc” della nullità relativa al primo atto di citazione su diretto impulso dell’attore; diversamente, nel caso in cui detto secondo atto sia oggetto di una seconda iscrizione a ruolo, deve escludersi qualsiasi suo rilievo con riguardo alla prima citazione, con la conseguenza che, in relazione ad essa, quando venga chiamata all’udienza ai sensi dell’art. 168 bis c.p.c., operano i meccanismi di sanatoria dell’art. 164, secondo e terzo comma, c.p.c. Cass. civ. sez. III 16 ottobre 2009, n. 22024
Al fine di stabilire se un provvedimento abbia natura di ordinanza o di sentenza, e sia, quindi, soggetto ai mezzi di impugnazione previsti per le sentenze, occorre aver riguardo non già alla sua forma esteriore ed alla qualificazione attribuitagli dal giudice che lo ha emesso, ma agli effetti giuridici che è destinato a produrre, dovendosi rilevare, sotto tale ultimo profilo, che il provvedimento non ha il carattere della decisorietà e della definitività quando la pronuncia spieghi i suoi effetti solo sul piano processuale, producendo la sua efficacia soltanto all’interno del processo. Ne consegue che, qualora il giudice di primo grado, rilevata la nullità della citazione introduttiva, fissi all’attore un termine perentorio per la rinnovazione della citazione, ai sensi dell’art. 164, quinto comma c.p.c., tale provvedimento non è suscettibile di autonoma impugnazione innanzi al giudice di secondo grado, potendo la sua legittimità (anche nella eventualità in cui, come nella specie, si deduca la inapplicabilità della disposizione de qua alle controversie soggette al rito del lavoro) essere contestata in sede di impugnazione della sentenza emessa da quel giudice sulla domanda successivamente alla avvenuta integrazione della citazione introduttiva. Cass. civ. sez. III 30 luglio 2004, n. 14637
In materia di procedimento civile ed ai sensi dell’art. 164, terzo comma, c.p.c. nella formulazione vigente, il vizio della citazione per essere stato assegnato un termine inferiore a quello di sessanta giorni prescritto dall’art. 163 bis c.p.c., al pari di quello derivante dalla mancanza dell’avvertimento previsto dall’art. 163, terzo comma, n. 7 c.p.c., è sanato dalla costituzione del convenuto solo se questi, costituendosi, non faccia richiesta di fissazione di una nuova udienza nel rispetto dei termini, poiché in tal caso il giudice è tenuto ad accogliere la richiesta del convenuto. Ne consegue che la mancata fissazione della nuova udienza nel rispetto dei termini, sollecitata dal convenuto, impedisce alla costituzione di sanare la nullità, a nulla rilevando, peraltro, che il convenuto si sia difeso nel merito, dovendosi presumere che l’inosservanza del termine a comparire gli abbia impedito una più adeguata difesa. Cass. civ. sez. II 2 luglio 2004, n. 12129
Qualora l’atto introduttivo del giudizio di appello non contenga l’avvertimento previsto dall’art. 163, terzo comma, n. 7, c.p.c., il giudice (in mancanza di costituzione dell’appellato) ne dichiara la nullità e ne ordina la rinnovazione, anche dopo la prima udienza di trattazione (prevista dall’art. 350, secondo comma, c.p.c., ma non costituente limite preclusivo, potendo e dovendo il giudice rilevare la nullità dell’atto anche in sede di decisione e disporne, quindi, la rinnovazione prevista in via generale dall’art. 162 dello stesso codice); la rinnovazione dell’atto comporta la sanatoria della nullità con effetto retroattivo – rimanendo conseguentemente esclusa l’ulteriore sanzione dell’inammissibilità – ai sensi dell’art. 164, secondo comma, c.p.c. (nel testo modificato dall’art. 9 della L. 26 novembre 1990, n. 353, che non è incompatibile con la disciplina del procedimento di appello). Cass. civ. sez. III 13 maggio 2002, n. 6820
La nullità dell’atto introduttivo per violazione dei termini a comparire o per mancanza dell’avvertimento previsto dall’art. 163, terzo comma, n. 7, c.p.c. (nel testo novellato dall’art. 7 della legge 26 novembre 1990, n. 353) è sanata dalla costituzione del convenuto, e soltanto se quest’ultimo eccepisce tali vizi il giudice è tenuto, ai sensi dell’art. 164, terzo comma, c.p.c. (nel testo novellato dall’art. 9 della citata legge n. 353 del 1990) a fissare nuova udienza nel rispetto dei termini. Cass. civ. sez. II 7 marzo 2002, n. 3335
In relazione alla nullità dell’atto di citazione in appello, la disciplina dettata dal nuovo testo dell’art. 164 c.p.c. (come sostituito, a far data dal 30 aprile 1995, dall’art. 9 della legge n. 353 del 1990) opera una distinzione quanto alle conseguenze della costituzione del convenuto, giacché mentre i vizi afferenti alla vocativo in ius sono sanati con effetto ex tunc, quelli relativi alla editio actionis sono sanati con effetto ex nunc: ne consegue che, ove nell’atto di appello manchi l’indicazione del giorno dell’udienza di comparizione, la relativa nullità è sanata, con effetto sin dalla notificazione dello stesso atto di appello, dalla costituzione del convenuto, la quale, anche se avvenuta quando sia già decorso il termine di impugnazione, vale ad escludere l’inammissibilità dell’impugnazione ed il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. Cass. civ. sez. I 11 maggio 2001, n. 6541
La eventuale nullità, non sanata, dell’atto introduttivo, carente dei requisiti prescritti dall’art. 163, comma terzo, nn. 3) e 4) c.p.c., risolvendosi in motivo di nullità della sentenza conclusiva del giudizio di primo grado, ove non sia fatta valere nel giudizio di appello né dal soccombente né dal vincitore, assolto dalla domanda di merito proposta nei suoi confronti, non può essere dedotta per la prima volta nella fase di cassazione, a causa della intervenuta preclusione derivante dal principio, affermato dall’art. 161 c.p.c., di conversione dei motivi di nullità della sentenza in motivi d’impugnazione. Cass. civ. sez. II 3 novembre 2000, n. 14348
La eventuale nullità della citazione e/o della notificazione di questa al convenuto in primo grado ed in appello è sanata, a norma del combinato disposto degli artt. 164, 156 c.p.c., dalla costituzione di quest’ultimo in entrambi i gradi di giudizio. Cass. civ. sez. III 22 gennaio 1999, n. 590
In applicazione dell’art. 164, quinto comma, cod. proc. civ., estensibile anche al rito del lavoro, se il giudice di primo grado, stante la costituzione del convenuto, omette di fissare un termine per l’integrazione dell’atto introduttivo del giudizio, nullo per mancata o insufficiente determinazione dell’oggetto della domanda o per analogo vizio concernente l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la pretesa si fonda, nonostante l’eccezione in tal senso sollevata dal convenuto, diventa onere del ricorrente invocare dal giudice la fissazione del termine per sanare la nullità. Ove ciò non faccia, e la nullità venga dedotta come motivo d’appello, il giudice del gravame non dovrà fissare alcun termine per la rinnovazione dell’atto nullo, ma dovrà definire il processo con una pronuncia in rito che accerti il vizio del ricorso introduttivo. Cass. civ. sez. lav. 17 gennaio 2014, n. 896