Art. 163 bis – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Termine per comparire

Articolo 163 bis - codice di procedura civile

Tra il giorno della notificazione della citazione (148, 163) e quello dell’udienza di comparizione (164, 183) debbono intercorrere termini liberi (155) non minori (70 bis, 82 att.) di centoventi giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di centocinquanta giorni se si trova all’estero (318, 342).(1)
[Nelle cause che richiedono pronta spedizione il presidente può, su istanza dell’attore e con decreto motivato (135) in calce all’atto originale e delle copie della citazione, abbreviare fino alla metà i termini indicati dal primo comma.](2)
Se il termine assegnato dall’attore eccede il minimo indicato dal primo comma, il convenuto, costituendosi (166) prima della scadenza del termine minimo, può chiedere al presidente del tribunale che, sempre osservata la misura di quest’ultimo termine, l’udienza per la comparizione delle parti (183) sia fissata con congruo anticipo su quella indicata dall’attore. Il presidente provvede con decreto, che deve essere comunicato (136) dal cancelliere all’attore, almeno cinque giorni liberi prima dell’udienza fissata dal presidente (70, 70 bis att.). In questo caso i termini di cui all’articolo 171-ter decorrono dall’udienza così fissata.(1)

Articolo 163 bis - Codice di Procedura Civile

Tra il giorno della notificazione della citazione (148, 163) e quello dell’udienza di comparizione (164, 183) debbono intercorrere termini liberi (155) non minori (70 bis, 82 att.) di centoventi giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di centocinquanta giorni se si trova all’estero (318, 342).(1)
[Nelle cause che richiedono pronta spedizione il presidente può, su istanza dell’attore e con decreto motivato (135) in calce all’atto originale e delle copie della citazione, abbreviare fino alla metà i termini indicati dal primo comma.](2)
Se il termine assegnato dall’attore eccede il minimo indicato dal primo comma, il convenuto, costituendosi (166) prima della scadenza del termine minimo, può chiedere al presidente del tribunale che, sempre osservata la misura di quest’ultimo termine, l’udienza per la comparizione delle parti (183) sia fissata con congruo anticipo su quella indicata dall’attore. Il presidente provvede con decreto, che deve essere comunicato (136) dal cancelliere all’attore, almeno cinque giorni liberi prima dell’udienza fissata dal presidente (70, 70 bis att.). In questo caso i termini di cui all’articolo 171-ter decorrono dall’udienza così fissata.(1)

Note

(1)  Il presente comma è stato da ultimo modificato dall’art. 3, comma 12, lett. b), D.Lgs. 10.10.2022, n. 149 con decorrenza dal 18.10.2022
(2) Il presente comma è stato abrogato dall’art. 3, comma 12, lett. b), D.Lgs. 10.10.2022, n. 149 con decorrenza dal 18.10.2022

Massime

In tema di notificazione dell’atto di citazione a mezzo del servizio postale (a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 477 del 2002), ai fini dell’osservanza dei termini a comparire, per «giorno della notificazione», ai sensi dell’art. 163 bis c.p.c., s’intende quello in cui si realizza, non l’effetto, anticipato e provvisorio, a vantaggio del notificante, ma il perfezionamento del procedimento notificatorio nei confronti del destinatario, procedimento che resta ancorato al momento in cui l’atto è ricevuto dal destinatario medesimo o perviene nella sua sfera di conoscibilità: e ciò in quanto, al fine suindicato, il notum facere rileva come risultato, che in tanto può considerarsi raggiunto in quanto la conoscenza effettivamente si produca con il ritiro dell’atto ovvero tutti gli elementi previsti per consentirla o per propiziarla, ivi compreso il decorso del tempo, si siano verificati. Cass. civ. sez. I 12 aprile 2006, n. 8523

In tema di termini a comparire nel processo civile, anche i giorni festivi intermedi devono essere presi in considerazione ai fini del computo del termine (nella specie: a comparire), atteso che rispetto ai c.d. “termini liberi” (come quello in esame) sono esclusi dal computo solo il giorno iniziale e quello finale. (Nella specie la Corte ha escluso la pretesa violazione degli artt. 163, primo comma, 164, primo comma, e 163 bis c.p.c.). Cass. civ. Sezioni Unite 2 ottobre 2003, n. 14699

I termini per comparire stabiliti dall’art. 163 bis c.p.c. devono essere computati dalla data di notificazione dell’atto di citazione alla data fissata in tale atto per la comparizione delle parti dinanzi al giudice, senza che la nullità della citazione per il mancato rispetto del predetto termine possa essere esclusa o sanata a causa dell’eventuale rinvio d’ufficio dell’udienza di prima comparizione, operato ex art. 168 bis, n. 4, c.p.c. Cass. civ. sez. III 10 febbraio 2003, n. 1935

L’inosservanza del termine minimo di comparizione in giudizio comporta la nullità dell’atto di citazione, essendo il termine stesso perentorio, inderogabile ed assoluto, con la conseguenza che, se detto termine non è osservato, la nullità dell’atto è insanabile e rende l’atto stesso inidoneo a costituire un valido rapporto processuale, qualora il convenuto non si sia costituito. Cass. civ. sez. II 15 giugno 2000, n. 8146

I termini per comparire in giudizio stabiliti dall’art. 163 bis c.p.c. sono fissati, non in relazione ai luoghi delle possibili notificazioni, bensì al luogo in cui la notificazione è realmente e validamente avvenuta, avuto riguardo alla “ratio” di tale norma, che prevede un termine maggiore (di centoventi giorni, secondo il testo della disposizione “ratione temporis” applicabile) solo se il luogo della notificazione si trova non in Italia ma all’estero, dovendosi presumere la necessità di un maggior tempo per apprestare, dall’estero, una congrua difesa in Italia. Ne consegue che il termine più ampio non opera là dove, come nella specie, la notifica dell’atto di citazione sia avvenuta a mani del convenuto in Italia, a nulla rilevando che questi, cittadino italiano, avesse formalmente all’estero, al tempo della notificazione, la propria residenza anagrafica. Cass. civ. Sezioni Unite 3 novembre 2017, n. 26147 

Pertanto, nel caso in cui la notificazione della citazione ad una società, con sede fuori del circondario del tribunale in cui si trovava il giudice adito, sia stata eseguita, a norma degli artt. 145, terzo comma, e 138 c.p.c., a mani del rappresentante della società in luogo compreso nel detto circondario, il termine a comparire va osservato con riguardo a tale luogo, senza che possa rilevare la diversa sede della società. Cass. civ. sez. III 18 luglio 1991, n. 7978

I termini per comparire in giudizio, stabiliti dall’art. 163 bis c.p.c., sono fissati in relazione non ai luoghi delle possibili notificazioni, ma al luogo in cui la notificazione è realmente e validamente avvenuta. Pertanto, l’accertamento della nullità della notificazione eseguita in un luogo diverso da quello prescritto, mentre comporta la necessità di rinnovare detta notificazione (art. 291, primo comma, c.p.c.), esclude l’ipotizzabilità della nullità della citazione stessa per insufficienza del termine di comparizione. La parte che intende avvalersi della notificazione di un atto processuale ha l’onere di dimostrare la sussistenza dei presupposti richiesti per la validità della medesima. Cass. civ. sez. III 5 novembre 1981, n. 5844

Poiché la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, disposta dalla L. 7 ottobre 1969, n. 742, si applica anche ai termini di comparizione, deve ritenersi affetto da nullità l’atto di citazione – anche se di impugnazione – che assegni al convenuto un termine di comparizione che, detratto il periodo feriale, risulti inferiore a quello minimo prescritto, tale nullità – dove non sanata con la costituzione del convenuto (ovvero di tutti i convenuti nei cui confronti sia stata proposta una domanda inscindibile) – si trasmette alla successiva sentenza. Cass. civ. sez. I 14 febbraio 1986, n. 875

Nel caso in cui la citazione venga notificata nel periodo di sospensione dei termini processuali, disposta dalla L. n. 742 del 1969, ed in conseguenza il termine di comparizione ex art. 164 bis c.p.c., decorrente dalla fine del periodo di sospensione, vada a scadere oltre l’udienza di comparizione fissata nella citazione medesima, la citazione è nulla per insufficienza del termine anzidetto. Siffatta nullità, non rilevata d’ufficio dal giudice di primo grado, nella contumacia del convenuto, né, perdurando la contumacia dello stesso, dal giudice di appello, rende nulle entrambe le sentenze e, integrando una ipotesi di non proseguibilità del processo, comporta la cassazione senza rinvio della sentenze medesime. Cass. civ. sez. III 15 giugno 1978, n. 2977

La sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, di cui all’art. 1 della L. 7 ottobre 1969, n. 742, opera anche con riguardo ai termini minimi di comparizione, previsti dall’art. 163 bis c.p.c. a pena di nullità dell’atto introduttivo del giudizio (in primo grado od in appello), con la conseguenza che il rispetto o meno di detti termini va riscontrato detraendo i giorni compresi fra il primo agosto ed il 15 settembre e sommando quelli che restano fra la data di notificazione dell’atto e quella fissata nell’atto stesso per l’udienza di comparizione, mentre rimane irrilevante, a tal fine, che l’udienza medesima sia stata rinviata d’ufficio. Cass. civ. Sezioni Unite 5 dicembre 1977, n. 5261

In tema di litisconsorzio necessario, ove l’ordine di integrazione del contraddittorio venga dato senza l’indicazione del termine finale per la notificazione dell’atto di integrazione, ma facendosi espresso riferimento ai “termini di legge” e fissandosi la nuova udienza ad una data tale da consentire il rispetto del termine per la comparizione, a favore del soggetto nei cui riguardi sia disposta l’integrazione, il provvedimento deve essere inteso nel senso che il termine ultimo per l’integrazione si identifica nell’ultimo giorno utile per garantire l’osservanza del termine di comparizione stesso, pena l’estinzione del processo, trattandosi di termine perentorio. Tale termine può individuarsi in quello di cui all’art. 163 bis c.p.c., da rilevare in base alla data dell’udienza di rinvio, sempre che non sia inferiore ad un mese o superiore a sei mesi rispetto alla data del provvedimento di integrazione, ai sensi dell’art. 307, terzo comma, ultimo inciso, del codice di rito. Cass. civ. sez. II 16 dicembre 2009, n. 26401

Il decreto del presidente del tribunale di abbreviazione dei termini di comparizione (art. 163 bis, comma secondo, c.p.c.) – per la cui pronuncia basta la sussistenza di una ragione di opportunità che della causa sia sollecitamente investito il giudice istruttore – non può valere anche ai fini della sospensione dei termini nel periodo feriale, atteso che il provvedimento di cui all’art. 92 dell’ordinamento giudiziario ed all’art. 3 L. 7 ottobre 1969, n. 742, è invece un atto che esplica rilevanza per l’intero corso del giudizio e che deve essere obbligatoriamente pronunciato quando ricorre una particolare urgenza, tale da comportare la necessità di trattazione della causa anche in periodo feriale, con il sacrificio del diritto alle ferie dei difensori, per evitare alle parti di subire un grave pregiudizio. Cass. civ. sez. I 9 marzo 1990, n. 1938

Il provvedimento con il quale il presidente del tribunale, in calce alla citazione introduttiva, disponga l’abbreviazione dei termini di comparizione, nell’esercizio dei poteri conferitigli dall’art. 163 bis c.p.c., non contiene un’implicita dichiarazione d’urgenza della causa, secondo la previsione dell’art. 92 dell’ordinamento giudiziario ed ai diversi fini della trattazione della causa medesima nel periodo feriale, e, pertanto, non può valere ad escludere l’operatività della sospensione dei termini processuali durante il predetto periodo, ai sensi dell’art. 3 della L. 7 ottobre 1969, n. 742. Cass. civ. sez. I 4 febbraio 1986, n. 689

Il ricorso e il pedissequo decreto di anticipazione della prima udienza devono essere comunicati a cura del cancelliere al procuratore delle parti costituite almeno cinque giorni prima dell’udienza di comparizione fissata dal giudice adito, mentre alle parti non costituite deve essere notificato personalmente in un congruo termine all’uopo fissato, che deve essere naturalmente superiore ai cinque giorni liberi antecedenti; la notificazione effettuata dopo la scadenza di tale termine, allorquando comporti il mancato rispetto del termine anticipatorio di almeno cinque giorni liberi prima della nuova udienza di comparizione, non è nulla ma semplicemente irregolare; in caso di mancata comparizione dell’altra parte, il giudice non ne può dichiarare la contumacia ma deve disporre la rinnovazione della notifica, altrimenti si verifica una violazione del contraddittorio e il giudizio e la sentenza che lo conclude sono affetti da nullità che comporta l’annullamento con rinvio al primo giudice. Cass. civ. sez. I 18 aprile 2000, n. 4994

Nell’ipotesi in cui sia necessario procedere all’anticipazione di un’udienza di discussione già fissata (nella specie in appello) e non esista ancora un collegio designato (e quindi, a fortiori, non esista un presidente di detto collegio, nella specie perché, fissati all’inizio di ciascun anno i giorni della settimana dedicati alle udienze di discussione, la designazione dei collegi per ciascuna udienza avviene invece ogni tre mesi), è legittimo il provvedimento di anticipazione adottato dal presidente (del tribunale o della corte), dovendosi a tale ipotesi applicare in via analogica quanto disposto dall’art. 163 bis c.p.c. che, in analoga situazione di carenza di un giudice già designato, attribuisce tale potere, in relazione all’anticipazione dell’udienza di prima comparizione, al presidente dell’organo giudicante. Cass. civ. sez. I 3 novembre 1998, n. 10975

Il provvedimento di anticipazione dell’udienza fissata per la discussione della causa davanti al collegio può essere legittimamente adottato dal presidente di questo, in applicazione analogica dell’art. 163 bis, ultimo comma, c.p.c. e dell’art. 70 att. dello stesso codice di rito. Cass. civ. sez. I 15 marzo 1994, n. 2470

Al fine della declaratoria di contumacia della parte non costituita, per il caso in cui l’udienza di prima comparizione sia stata anticipata con decreto presidenziale (nella specie in grado di appello) a norma dell’art. 163 bis, ultimo comma, c.p.c., è necessario che il decreto medesimo sia stato notificato personalmente a detta parte, ai sensi dell’art. 70, comma secondo, att. c.p.c. Cass. civ. sez. I 10 agosto 1990, n. 8122

Nel caso in cui l’attore assegni un termine di comparizione eccedente il minimo, non è affetta da nullità l’anticipazione dell’udienza di comparizione, ove il convenuto si sia costituito dopo la scadenza del termine minimo di comparizione, sempre che la parte intimata abbia avuto piena e tempestiva conoscenza del provvedimento presidenziale di anticipazione (chiesto ed ottenuto dal convenuto costituito) e, quindi, senza impedimenti o limitazione per l’esercizio del suo potere di difesa, in conformità alla ratio della disciplina del combinato disposto degli artt. 163 bis, terzo comma, c.p.c. e 70 disp. att. stesso codice, diretta ad assicurare, con la regolare costituzione del contraddittorio, la possibilità più ampia di difesa. Cass. civ. sez. III 3 marzo 1987, n. 2225

In caso di inosservanza dei termini minimi a comparire di cui all’art. 163 bis c.p.c., la fissazione della nuova udienza, ai sensi dell’art. 164, comma 3, c.p.c., deve essere disposta dal giudice facendo riferimento, quale “dies a quo” del nuovo termine, alla data della notificazione dell’atto di citazione, che segna il momento a partire dal quale il convenuto, acquisita la conoscenza legale dell’atto, ha diritto al termine per approntare una congrua difesa, dovendosi invece escludere – perché non trova riscontro nella legge e perché in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo – la necessità che il giudice provveda all’assegnazione, “ex novo”, dell’intero termine di comparizione, senza tener conto del tempo già trascorso. Cass. civ. sez. III 20 novembre 2018, n. 29839

Ai fini del calcolo dei termini minimi a comparire di cui all’art. 163 bis cod. proc. civ., decorrenti dalla data della notifica della citazione (in primo grado ed in appello), occorre fare riferimento alla data dell’udienza fissata in citazione, fermo restando che, in caso di inosservanza dei predetti termini, la nullità della citazione non è sanata quando essi risultino rispettati per effetto del differimento dell’udienza a norma dell’art. 168 bis, quarto e quinto comma, cod. proc. civ. Cass. civ. sez. I 2 luglio 2014, n. 15128

L’inosservanza del termine minimo di comparizione in giudizio comporta la nullità dell’atto di citazione, essendo il termine stesso perentorio, inderogabile ed assoluto, con la conseguenza che, se detto termine non è osservato, la nullità dell’atto è insanabile e rende l’atto stesso inidoneo a costituire un valido rapporto processuale, qualora il convenuto non si sia costituito. Cass. civ. sez. II 15 giugno 2000, n. 8146

Il principio in base al quale i motivi di nullità della sentenza e del procedimento si convertono in motivi di impugnazione – ad eccezione del vizio di omessa sottoscrizione da parte del giudice, che dà luogo ad inesistenza – comporta che la nullità derivante dall’assegnazione da parte dell’attore di un termine di comparizione inferiore a quello minimo di legge (art. 164 c.p.c.), ove non rilevata dal giudice d’ufficio, deve essere fatta valere dal convenuto contumace nei limiti e nei termini dei mezzi d’impugnazione, con la conseguenza, in difetto, della formazione del giudicato. Cass. civ. sez. I 20 maggio 1998, n. 5024

Qualora una citazione nulla, per inosservanza dei termini di comparizione, sia stata rinnovata, prima della declaratoria della nullità, su iniziativa dell’attore o per ordine del giudice, il rapporto processuale si costituisce validamente con decorso dalla notificazione del nuovo atto introduttivo. Cass. civ. sez. II 15 marzo 1995, n. 3036

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