Art. 160 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Nullità della notificazione

Articolo 160 - codice di procedura civile

La notificazione è nulla se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia (138 ss.), o se vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla data (148), salva l’applicazione degli artt. 156 e 157 (291, 354).

Articolo 160 - Codice di Procedura Civile

La notificazione è nulla se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia (138 ss.), o se vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla data (148), salva l’applicazione degli artt. 156 e 157 (291, 354).

Massime

L’inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, “ex lege”, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa.  Cass. civ. Sezioni Unite 20 luglio 2016, n. 14916

In tema di validità della notifica – nella specie, controricorso per cassazione -, sussiste radicale inesistenza quando venga effettuata con consegna di copia dell’atto in luogo o a persona privi di qualsiasi rapporto con il suo destinatario, mentre nel caso in cui essa abbia avuto luogo con consegna a procuratore diverso dal domiciliatario, ma con studio comune e comunque sito nello stesso stabile, il quale ne ha curato la consegna al suo destinatario, ricorre mera nullità, sanata a seguito del raggiungimento dello scopo dell’atto. Cass. civ. sez. I 29 luglio 2011, n. 16759

La notificazione è inesistente quando sia stata effettuata in un luogo o con riguardo ad una persona che non presentino alcun riferimento con il destinatario dell’atto, risultando a costui del tutto estranei, mentre è affetta da nullità (sanabile con effetto “ex tunc” attraverso la costituzione del convenuto, ovvero attraverso la rinnovazione della notifica cui la parte istante provveda spontaneamente o in esecuzione dell’ordine impartito dal giudice), quando, pur eseguita mediante consegna a persona o in luogo diversi da quello stabilito dalla legge, un simile collegamento risulti tuttavia ravvisabile, così da rendere possibile che l’atto, pervenuto a persona non del tutto estranea al processo, giunga a conoscenza del destinatario. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impuignata che – nel giudizio di merito successivo alla fase cautelare del procedimento di denuncia di nuova opera – aveva ritenuto sanata dalla costituzione del convenuto la nullità della notifica dell’atto di citazione eseguita presso il difensore domiciliatario che aveva assistito le medesime parti nella fase a cognizione sommaria). Cass. civ. sez. II 2 dicembre 2009, n. 25350

La notificazione è giuridicamente inesistente solo nella ipotesi in cui l’atto esorbiti completamente dallo schema legale degli atti di notificazione, ossia quando difettino gli elementi caratteristici del modello delineato dalla legge; nel caso, invece, in cui sussistano violazioni di tassative prescrizioni del procedimento di notificazione (come nell’ipotesi in cui la raccomandata contenente la notizia del deposito dell’atto nella casa comunale e dell’affissione dell’avviso alla porta dell’abitazione sia stata inviata, anziché presso l’effettivo domicilio del destinatario, ove erano stati compiuti gli altri adempimenti, ad un numero civico erroneo della stessa strada), la notificazione deve considerarsi nulla. Cass. civ. sez. II 22 giugno 2006, n. 14436

In tema di notificazioni di atti processuali civili, la legittimazione di chi vi provvede è condizione essenziale perché la notificazione esplichi, almeno in parte, gli effetti che le sono propri. Ne consegue che la notificazione eseguita a mezzo di ufficiale di P.G. – che è assolutamente incompetente a compiere notifiche di atti processuali civili e, ove vi provveda, non ha veste né poteri diversi da quelli di qualsiasi cittadino che si arroghi la medesima funzione – non consente di ravvisare una ipotesi di nullità, sanabile con il rinnovo della notifica in forma rituale, perché, non provenendo l’atto da persona investita del potere di certificazione, non assume rilievo né quanto la relata attesta, né il fatto che l’atto scritto sia materialmente pervenuto nella sfera del destinatario. Cass. civ. sez. I 17 marzo 2004, n. 5392

La nullità della notificazione si ha quando, nonostante l’inosservanza di formalità e di disposizioni di legge in tema di individuazione delle persone legittimate a ricevere la consegna dell’atto notificato o del luogo in cui detta consegna deve essere eseguita e, eventualmente, sulla data della relativa esecuzione, nonché sulla competenza dell’ufficiale giudiziario, una notificazione sia, comunque, materialmente avvenuta mediante rilascio di copia dell’atto a persona ed in luogo aventi un qualche riferimento con il destinatario della notificazione. La notificazione è, invece, inesistente quando la consegna dell’atto avvenga a persona ed in luogo in nessun modo riferibili al destinatario, ovvero allorché non vi sia stata una qualsiasi consegna dell’atto da notificare. Solo la notificazione nulla, e non già quella giuridicamente o materialmente inesistente, è passibile di rinnovazione sanante ai sensi dell’art. 291 c.p.c. Cass. civ. sez. II 13 febbraio 1996, n. 1084

L’omessa apposizione, da parte dell’ufficiale giudiziario, della relazione di notificazione anche sulla copia consegnata al destinatario, integra, in mancanza di contestazioni circa l’effettuazione della notificazione come indicata nella detta relazione, una mera irregolarità, non essendo la nullità prevista in modo espresso dalla legge e non difettando un requisito di forma indispensabile per il raggiungimento dello scopo, che si consegue con il portare a conoscenza dell’interessato la “vocatio in jus” per il tramite indefettibile dell’ufficiale giudiziario. Cass. civ. sez. V 4 luglio 2014, n. 15327

In tema di notificazioni, l’incompetenza per territorio dell’ufficiale giudiziario procedente costituisce motivo di nullità (e non di inesistenza) dell’atto, con conseguente ammissibilità della sanatoria di detta nullità (nella specie, realizzatasi per effetto della presentazione del controricorso da parte del difensore interessato ad eccepire la nullità de qua). Cass. civ. sez. II 17 gennaio 2003, n. 637

Si veda, per le nullità in caso di notifica a mezzo posta, sub art. 149, par. a). c-2) Messo di conciliazione.
In virtù dell’equiparazione funzionale tra l’ufficiale giudiziario ed il messo del giudice di pace (già messo di conciliazione), contenuta nell’art. 34 della legge 15 dicembre 1959, n. 1229, la notifica effettuata da quest’ultimo, in difetto assoluto dell’autorizzazione del presidente della corte d’appello, non è inesistente ma è affetta da nullità, sanabile non solo a seguito della costituzione della parte, ma anche in ogni altro caso in cui sia raggiunta la prova della avvenuta comunicazione dell’atto al notificato. Cass. civ. sez. III 29 gennaio 2014, n. 1990

Il principio per cui la costituzione in giudizio della parte intimata, implicando il raggiungimento dello scopo della notificazione, ne sana i vizi con effetto ex tunc, si applica anche all’ipotesi in cui il vizio della notificazione derivi dalla incompetenza funzionale di colui che l’ha compiuta e, segnatamente, del messo di conciliazione del luogo di notifica – sia essa diretta, per mancanza dell’autorizzazione richiesta dall’art. 34 del D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, sia essa derivata, per difetto delle condizioni alle quali l’autorizzazione è subordinata; infatti l’incompetenza del soggetto notificante, quale che ne sia l’origine, è causa di nullità non dell’atto ma della sua notificazione, suscettibile di sanatoria per effetto della costituzione del convenuto, a tale atto processuale essendo strumentalmente finalizzata la notificazione stessa. Cass. civ. sez. lav. 18 marzo 1996, n. 2264

L’omessa, incompleta o inesatta indicazione, nella relata di notifica dell’atto di citazione, del nominativo di una delle parti in causa, è motivo di nullità soltanto ove abbia determinato un’irregolare costituzione del contraddittorio od abbia ingenerato incertezza circa i soggetti ai quali l’atto era stato notificato, mentre l’irregolarità formale o l’incompletezza nella notificazione del nome di una delle parti non è motivo di nullità se dal contesto dell’atto notificato risulti con sufficiente chiarezza l’identificazione di tutte le parti e la consegna dell’atto alle giuste parti; in tal caso, infatti, la notificazione è idonea a raggiungere, nei confronti di tutte le parti, i fini ai quali tende e l’apparente vizio va considerato come un mero errore materiale che può essere agevolmente percepito dall’effettivo destinatario, la cui mancata costituzione in giudizio non è l’effetto di tale errore ma di una scelta cosciente e volontaria. (Nella specie, l’atto di appello, che la S.C., ha ritenuto ritualmente notificato, conteneva l’esatta individuazione di una delle destinatarie ed era stato notificato presso il difensore nel giudizio di primo grado, restando così agevolmente riconoscibile l’errore contenuto nella notificazione indirizzatale indicando un prenome diverso). Cass. civ. sez. II 27 marzo 2007, n. 7514

L’errore sulle generalità del convenuto, contenuto nella citazione nel giudizio di primo grado e nella relata di notificazione della medesima, non comporta la nullità di nessuno dei due atti, qualora sia possibile identificare con certezza il reale destinatario sulla scorta degli elementi contenuti nella citazione o nella relata; in particolare, quando, risultando dal contesto dell’atto che la notificazione è avvenuta appunto all’effettivo destinatario, può escludersi l’esistenza di un’incertezza assoluta in ordine ad un elemento essenziale della notificazione, essendo riservato il relativo accertamento all’apprezzamento di fatto del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici.  Cass. civ. sez. I 11 maggio 2005

È nulla e non inesistente la notificazione eseguita in luogo e a soggetto diversi da quelli indicati nella norma processuale, ma aventi sicuro riferimento con il destinatario dell’atto, quale la notificazione effettuata al procuratore costituito presso un indirizzo diverso da quello indicato come domicilio e coincidente con quello della parte; conseguentemente, la nullità è sanabile o mediante costituzione della parte – che non può ritenersi intervenuta con la semplice deduzione della nullità della notificazione – o in forza della rinnovazione della notifica ai sensi dell’art. 291 c.p.c. Cass. civ. sez. lav. 11 maggio 2005, n. 9892

In tema di notificazione, l’ufficiale giudiziario deve indicare, nella relazione prevista dall’art. 148 c.p.c., la persona alla quale ha consegnato copia dell’atto, indentificandola con le sue generalità, nonchè il rapporto della stessa con il destinatario della notificazione, con la conseguenza che, qualora, manchi l’indicazione delle genaralità del consegnatario, la notifica è nulla ai sensi dell’art. 160 c.p.c. per incertezza assoluta su detta persona, a meno che la persona del consegnatario sia sicuramente identificabile attraverso la menzione del suo rapporto con il destinatario. (Nella specie la S.C. ha ritenuto che la notificazione effettuata dall’ufficiale giudiziario «a mani della madre Anna così qualificatasi capace e convivente stante la sua precaria assenza» consentisse la identificabilità del consegnatario e, quindi, la certezza del destinatario dell’atto stesso). Cass. civ. sez. III 29 maggio 2006, n. 12806

Ai fini della validità della notificazione di un atto ex art. 160 c.p.c., per stabilire se vi sia o meno incertezza assoluta sulla persona del destinatario, non è sufficiente limitarsi a prendere visione della relazione di notifica, occorrendo, invece, che sia esaminato l’intero contesto dell’atto, a partire dalla sua intestazione, in quanto in qualsiasi parte dello stesso può trovarsi la indicazione idonea a colmare le eventuali lacune riscontrate. In particolare, la omessa indicazione, nella relazione, del nominativo e del luogo di effettuata notifica non determinano nullità della stessa, a meno che non risulti la inesistenza di tali dati in qualsiasi parte dell’atto. Cass. civ. sez. lav. 18 maggio 2001, n. 6805

È da escludere la nullità della notifica del ricorso per cassazione, per incertezza assoluta sulla persona cui è fatta, quando dal contesto dell’atto siano ricavabili indicazioni idonee a colmare le eventuali lacune. (Nella specie i destinatari della notifica erano stati compiutamente indicati nella relata, anche senza specificare la qualità di uno di essi quale procuratore generale degli altri, posto che le qualità di rappresentante e rappresentati erano chiaramente ricavabili dal contenuto del ricorso). Cass. civ. sez. I 10 ottobre 2000, n. 13468

La notificazione di atto processuale effettuata a soggetto e in luogo non corretti non èvinesistente, in quanto potenzialmente idonea ad assolvere alla funzione conoscitiva che le è propria, potendo al più ritenersi nulla e, come tale, possibile oggetto di rinnovazione. (In applicazione del principio, la S.C., ha escluso la nullità della notifica effettuata collettivamente ed impersonalmente agli eredi della debitrice nel suo ultimo domicilio sebbene la “de cuius” fosse interdetta e la notifica avrebbe dovuto essere eseguita presso il suo effettivo domicilio e diretta al curatore dell’eredità giacente). Cass. civ. sez. III 8 marzo 2019, n. 6743

In tema di notifiche, l’erronea trascrizione dell’indirizzo del destinatario costituisce mero errore materiale, e non provoca l’inammissibilità dell’atto (nella specie, il controricorso), ove la seconda notifica vada a buon fine e sia positivamente eseguita all’indirizzo esatto entro un termine ragionevole dalla prima. Cass. civ. sez. V 28 ottobre 2016, n. 21819

E nulla, e non inesistente, la notificazione eseguita in un domicilio dal quale il destinatario si è trasferito, quando nella relazione di notifica l’ufficiale giudiziario abbia attestato che il destinatario stesso è “assente”.  Cass. civ. sez. III 17 luglio 2014, n. 16402

Ove il processo, interrotto a seguito della morte di una parte dichiarata in udienza, venga riassunto con atto notificato al domicilio eletto anziché a quello effettivo del “de cuius”, la notifica deve ritenersi affetta da inesistenza e non da nullità e, in quanto tale, non è suscettibile di sanatoria, perché compiuta in un luogo e ad una persona (il procuratore domiciliatario) che non ha alcun rapporto con gli eredi della persona da lui difesa, i quali, a loro volta, ben potrebbero non essere a conoscenza della pendenza di un giudizio nel quale il defunto era rappresentato dal difensore destinatario della notifica. Cass. civ. sez. II 5 ottobre 2009, n. 21244

Ai fini della nullità della notifica non basta che il destinatario, il quale sostenga di aver trasferito la residenza in altro comune, produca una certificazione del comune di nuova residenza, dalla quale risulti l’iscrizione nei registri anagrafici di quel comune in data precedente a quella della notifica, atteso che, ai sensi degli art. 44, comma primo, c.c. e 31 disp. att. stesso codice, il trasferimento della residenza, per poter essere opposto ai terzi in buona fede, deve essere provato con la doppia dichiarazione fatta al comune che si abbandona ed a quello di nuova residenza e che, in base alle norme regolamentari sull’anagrafe della popolazione (art. 16 del D.P.R. 31 gennaio 1958, n. 136 e, successivamente, art. 18 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223), la cancellazione dall’anagrafe del comune di precedente iscrizione e l’iscrizione nell’anagrafe del comune di nuova residenza devono avere sempre la stessa decorrenza, che è quella della data della dichiarazione di trasferimento resa dall’interessato nel comune di nuova residenza, sicché la suddetta certificazione anagrafica non fornisce la prova dell’avvenuta tempestiva dichiarazione al comune abbandonato. (Nella specie, trattavasi di una notifica ex art. 140 c.p.c., e non erano stati dedotti in giudizio elementi da cui desumersi che il notificante conoscesse, o avrebbe potuto conoscere, con l’ordinaria diligenza, il trasferimento di residenza del destinatario della notifica). Cass. civ. sez. I 30 luglio 2009, n. 17752

La notificazione dell’impugnazione al procuratore domiciliatario nel precedente grado di giudizio, ma nelle more cancellato dall’Albo professionale, in quanto eseguita nei confronti di persona avente un collegamento con il soggetto destinatario dell’atto, è affetta non da inesistenza, bensì da nullità sanabile “ex tunc” per effetto della sua rinnovazione, disposta ai sensi dell’articolo 291 c.p.c. o eseguita spontaneamente dalla parte, ovvero a seguito della costituzione del suo destinatario. Cass. civ. sez. III 22 aprile 2009, n. 9528

In tema di notificazione degli atti processuali, l’ordine dei luoghi fissato dai commi primo e sesto dell’art. 139 c.p.c. deve ritenersi tassativo, con la conseguenza che il mancato rispetto di tale ordine nella notificazione della citazione introduttiva del giudizio comporta l’obbligo, per il giudice, di dichiarare la nullità della notificazione. Cass. civ. sez. II 5 agosto 2002, n. 11734

La notificazione eseguita, ai sensi dell’art. 139 c.p.c., a mani di persona non legata al destinatario da rapporti di parentela, di affinità o di servizio, né convivente con la famiglia del notificando, è nulla anche se tale persona sia stata trovata nell’abitazione del destinatario. Cass. civ. sez. V 15 luglio 2009, n. 16444

Poiché l’inabilitazione produce come effetto legale soltanto l’annullabilità degli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, posti in essere dall’inabilitato senza l’assistenza del curatore e l’osservanza delle modalità prescritte, essa non incide sulla validità del compimento di un mero fatto giuridico, privo di alcun profilo volitivo, quale la ricezione di un atto giudiziario, che resta preclusa, a norma dell’art. 139, comma 2, cod.proc.civ., soltanto al minore di 14 anni od al soggetto palesemente incapace. Cass. civ. sez. I 25 settembre 2008, n. 24082

La notificazione eseguita, ai sensi dell’art. 140 c.p.c., nel luogo di residenza del destinatario risultante dai registri anagrafici, è nulla soltanto nell’ipotesi in cui questi si sia trasferito altrove e il notificante ne abbia conosciuto, ovvero con l’ordinaria diligenza avrebbe potuto conoscerne, l’effettiva residenza, dimora o domicilio, dove è tenuto ad effettuare la notifica stessa, in osservanza dell’art. 139 c.p.c. Cass. civ. sez. III 16 maggio 2006, n. 11369

In caso di notificazione in uno dei luoghi pertinenti alla persona del destinatario indicati dall’art. 139 c.p.c. e consegna dell’atto a soggetto non avente una delle qualifiche precisate dalla legge, la conseguente nullità della notificazione deve ritenersi sanata, per il conseguimento dello scopo della medesima, se l’atto sia poi effettivamente consegnato al suo destinatario. Ne consegue che quando nel giudizio risulti tale ultima circostanza, il destinatario della notificazione deve ritenersi gravato dall’onere della deduzione e prova della tardività dell’effettiva ricezione dell’atto da parte sua, in quanto tale circostanza assume il rilievo di un’eccezione in senso tecnico a norma dell’art. 2697 c.c. (Nella specie, la S.C., confermando, in base al riportato principio la sentenza impugnata, che aveva ritenuto tardiva la opposizione proposta contro ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, ha ritenuto anche che non fosse stata adeguatamente provata l’insussistenza nel consegnatario della qualità di addetto all’azienda del destinatario).  Cass. civ. sez. lav. 5 ottobre 1998, n. 9875

Qualora la copia notificata di un atto di citazione non sia conforme al contenuto intrinseco dell’originale per la mancanza di alcune pagine rispetto ad esso, così da non consentire al destinatario di difendersi, la notifica è nulla per inidoneità al raggiungimento dello scopo e va disposta, ai sensi degli artt. 156 e 291 cod. proc. civ., il rinnovo della notifica dell’atto originale. La costituzione del convenuto sana la nullità della notifica, dovendosi, peraltro, disporre la sua rimessione in termini per l’espletamento delle difese ed eccezioni ove il termine tra il perfezionamento della notifica e quello per la costituzione, avuto riguardo alla data di “vocatio in ius”, sia insufficiente. Cass. civ. sez. III 4 novembre 2014, n. 23420

In tema di applicazione degli artt. 2943, primo comma, e 2945, secondo comma, cod. civ., la nullità della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio impedisce l’interruzione della prescrizione e la conseguente sospensione del suo corso fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, a nulla rilevando, in senso contrario, la mera possibilità che la nullità sia successivamente sanata, e fermo restando che, qualora la sanatoria processuale abbia poi effettivamente luogo, i relativi effetti sul corso della prescrizione decorrono dal momento della sanatoria medesima, senza efficacia retroattiva. Cass. civ. sez. I 16 maggio 2013, n. 11985

La notificazione dell’atto introduttivo di un giudizio eseguita direttamente all’Amministrazione dello Stato e non presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato, nei casi nei quali non si applica la deroga alla regola di cui all’art. 11 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, non può ritenersi affetta da mera irregolarità o da inesistenza, bensì – secondo quanto disposto dalla citata norma – da nullità, ed è quindi suscettibile di rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c. ovvero di sanatoria nel caso in cui l’Amministrazione si costituisca (fattispecie in tema di notifica del ricorso finalizzato al riconoscimento dello stato di apolide compiuta direttamente al Ministero dell’interno anziché presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato). Cass. civ. sez. I 27 febbraio 2008, n. 5212

La nullità della notificazione della citazione è sanata, in conseguenza del raggiungimento dello scopo dell’atto, soltanto con la costituzione in giudizio della parte destinataria dell’atto medesimo, non essendo a tal fine idonea la dimostrazione che la stessa aveva avuto conoscenza extraprocessuale dell’atto in persona priva dei poteri rappresentativi. Cass. civ. sez. III 6 marzo 2006, n. 4794

Poiché lo scopo della notificazione degli atti di vocatio in ius è quello di attuare il principio del contraddittorio, tale finalità è raggiunta con la costituzione in giudizio del destinatario dell’atto, rimanendo conseguentemente sanato con effetto ex tunc qualsiasi eventuale vizio della notificazione stessa. Cass. civ. sez. III 1 giugno 2004, n. 10495

Il principio, sancito in via generale dall’art. 156, comma terzo, c.p.c., secondo cui “la nullità non può essere mai pronunciata se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato” vale anche per le notificazioni, anche in relazione alle quali – pertanto – la nullità non può essere dichiarata tutte le volte che l’atto, malgrado l’irritualità della notificazione, sia venuto a conoscenza del destinatario. Da ciò consegue che la costituzione del convenuto, ancorché tardiva ed effettuata al fine dichiarato di far rilevare il vizio, preclude la declaratoria di nullità, dal momento che la convalidazione della notifica da essa indotta opera ex tunc. Cass. civ. sez. V 27 gennaio 2001, n. 1184

In materia di notificazioni, la nullità è da considerare sanabile qualora, sebbene la notifica sia stata eseguita in luoghi o a persone diversi da quelli previsti dalla legge, sussista tra il destinatario della notifica e la persona cui la copia è stata consegnata una relazione, effetto della quale sia la normale conoscenza dell’atto da parte del destinatario; pertanto, poiché la funzione istituzionale di difensore dell’amministrazione dell’Avvocatura dello Stato fa ritenere normale, anche se non certo, che la medesima informi l’amministrazione degli atti a questa indirizzati ma da essa ricevuti, in caso di ricorso per cassazione avverso la sentenza resa in sede di opposizione a ordinanza-ingiunzione, la notificazione del medesimo presso l’Avvocatura dello Stato anziché nella sede dell’amministrazione, costituita nel giudizio di merito per mezzo di un suo funzionario, dà luogo a nullità sanabile e alla dichiarazione di nullità deve seguire l’ordine di rinnovazione della notifica. Cass. civ. sez. III 13 dicembre 2000, n. 15747
La notificazione dell’atto di impugnazione a più parti presso un unico procuratore, eseguita mediante consegna di una sola copia o di un numero di copie inferiori rispetto alle parti cui l’atto è destinato, non è inesistente, ma nulla; il relativo vizio può essere sanato, con efficacia ex tunc, o con la costituzione in giudizio di tutte le parti, cui l’impugnazione è diretta, o con la rinnovazione della notificazione da eseguire in un termine perentorio assegnato dal giudice a norma dell’art. 291 c.p.c., con la consegna di un numero di copie pari a quello dei destinatari, tenuto conto di quella o di quelle già consegnate. Cass. civ. sez. III 18 maggio 2000, n. 6463

La sanatoria della nullità della notificazione dell’impugnazione se può essere effettuata – con effetto ex tunc – a seguito della rinnovazione della notificazione disposta dal giudice a norma dell’art. 291 c.p.c., negli stessi termini e agli stessi effetti può essere operata, prima della costituzione in giudizio, dalla stessa parte che ha rilevato tale nullità. Ciò anche in applicazione del principio della economia dei giudizi. Cass. civ. sez. III 13 aprile 2000, n. 4804

La sanatoria della nullità della notifica di un atto d’impugnazione o di riassunzione per raggiungimento dello scopo che si realizza con la costituzione in giudizio del destinatario (art. 156 c.p.c.) retroagisce al momento del compimento della notifica viziata, rendendo così tempestiva l’impugnazione e la riassunzione, se a quel momento non era decorso il relativo termine, perché il raggiungimento dello scopo, combinandosi con la notifica irregolare, da luogo ad una fattispecie dotata della medesima efficacia del corrispondente atto perfetto. Cass. civ. sez. II 21 aprile 1994, n. 3795

La sanatoria della nullità della notificazione eseguita da ufficiale giudiziario incompetente, non può ritenersi realizzata per il raggiungimento dello scopo dell’atto ai sensi dell’art. 156 c.p.c. da vicende estranee al processo, non equiparabili alla costituzione in giudizio del destinatario dell’atto, quali la consegna dell’atto da notificare a persona convivente con il destinatario medesimo. (Nella specie, partecipazione alle operazioni del consulente tecnico di ufficio da parte di altro soggetto del rapporto processuale). Cass. civ. sez. II 17 settembre 1992, n. 10647

La responsabilità derivante dalla nullità della notificazione di un atto è imputabile (a prescindere dall’eventuale concorrente responsabilità dell’ufficiale giudiziario o del messo notificatore) alla parte nel cui interesse e per conto della quale la notificazione stessa è stata effettuata, alla quale incombe il relativo obbligo ed onere, e che è tenuta perciò ad assicurarsi che sia stata ritualmente eseguita se vuole trarne gli effetti sostanziali e processuali che ne derivano.  Cass. civ. Sezioni Unite 22 dicembre 1971, n. 3740

In tema di atti processuali, la parte che ha effettuato la notificazione non è legittimata a dedurne l’inesistenza giuridica e, nell’ipotesi di assegnazione di un termine per la rinnovazione della notificazione ritenuta nulla, non è legittimata a dedurre la nullità della conseguente attività processuale di rinnovazione, alla quale essa stessa ha in sostanza dato luogo. Cass. civ. sez. III 8 marzo 2019, n. 6743

Il terzo pignorato non ha interesse ad opporre la nullità della notificazione del pignoramento, perché eseguita collettivamente ed impersonalmente agli eredi del debitore, oltre l’anno dalla morte di quest’ultimo. Tale nullità, che è sanabile con effetti ex tunc, può dar luogo soltanto ad un’irregolare costituzione del contraddittorio, deducibile soltanto dagli eredi del debitore defunto. Cass. civ. sez. III 17 gennaio 1968, n. 118.

Istituti giuridici

Novità giuridiche