Art. 156 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Rilevanza della nullità

Articolo 156 - codice di procedura civile

Non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme (121, 131) di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge.
Può tuttavia essere pronunciata quando l’atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo.
La nullità non può mai essere pronunciata, se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato (164).

Articolo 156 - Codice di Procedura Civile

Non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme (121, 131) di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge.
Può tuttavia essere pronunciata quando l’atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo.
La nullità non può mai essere pronunciata, se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato (164).

Massime

Ai sensi dell’art. 156 cod. proc. civ., in mancanza di un’espressa sanzione di nullità, la nota d’iscrizione a ruolo è nulla per irregolarità formali, con conseguente mancata costituzione della parte, solo quando difettino i requisiti indispensabili per il raggiungimento del suo scopo, che è quello di portare la causa a conoscenza del giudice perché possa trattare e decidere la lite instauratasi fra le parti con l’atto di citazione, sicché non ne ricorrono i presupposti quando la nota, ancorché incompleta o erronea in qualcuno dei suoi elementi, sia comunque tale da consentire d’individuare con sicurezza il rapporto processuale su cui è invocata la pronuncia del giudice adito. Cass. civ. sez. II 2 marzo 2015, n. 4163

Nel nostro sistema processuale, caratterizzato dal principio di tassatività delle nullità, che limita le ipotesi di nullità degli atti processuali ai soli casi di espressa previsione di legge o di mancato raggiungimento dello scopo, la manifesta adesione del giudicante ad una determinata ideologia, pur se esplicitata nell’atto, non produce la nullità della sentenza ove non incida sulla correttezza della decisione, pur potendo essa rilevare sotto il diverso profilo deontologico e disciplinare. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che non aveva riformato la sentenza di primo grado contenente alcune singolari affermazioni del giudicante relative ai propri convincimenti ideologici, in quanto la decisione era comunque adeguatamente motivata sulla base del dettagliato esame delle risultanze processuali e delle norme applicabili alla fattispecie). Cass. civ. sez. lav. 18 maggio 2006, n. 11664

L’atto processuale è inesistente solamente se privo degli elementi necessari alla sua qualificazione come atto inquadrabile e riconoscibile in una astratta fattispecie giuridica, nel qual caso si considera tamquam non esset e, pertanto, insuscettibile di sanatoria; mentre è viceversa nullo, e come tale sanabile ex art. 156, ultimo comma, c.p.c., qualora sia soltanto privo di un elemento, (o inficiato da un vizio), essenziale ai fini della produzione di effetti processuali. Cass. civ. sez. III 29 marzo 2004, n. 6194

L’invio a mezzo posta dell’atto processuale destinato alla cancelleria (nella specie, memoria di costituzione in giudizio comprensiva di domanda riconvensionale) -al di fuori delle ipotesi speciali relative al giudizio di cassazione, al giudizio tributario ed a quello di opposizione ad ordinanza ingiunzione- realizza un deposito dell’atto irrituale, in quanto non previsto dalla legge, ma che, riguardando un’attività materiale priva di requisito volitivo autonomo e che non necessariamente deve essere compiuta dal difensore, potendo essere realizzata anche da un “nuncius”, può essere idoneo a raggiungere lo scopo, con conseguente sanatoria del vizio ex art. 156, terzo comma, c.p.c.; in tal caso, la sanatoria si produce con decorrenza dalla data di ricezione dell’atto da parte del cancelliere ai fini processuali, ed in nessun caso da quella di spedizione. Cass. civ. Sezioni Unite 4 marzo 2009, n. 5160

In tema di condominio di edifici, ai fini della tempestività dell’impugnazione delle deliberazioni dell’assemblea dei condomini a norma dell’art. 1137 c.c., al deposito del ricorso nel termine di trenta giorni dalla data della adozione o comunicazione della deliberazione stessa è da ritenersi equipollente, in virtù del principio generale di conservazione degli atti quando essi conseguano lo scopo cui sono destinati, la notificazione della citazione introduttiva nel medesimo termine, anche quando l’iscrizione a ruolo sia avvenuta successivamente. Cass. civ. sez. II 30 luglio 2004, n. 14560

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