Art. 15 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Cause relative a beni immobili

Articolo 15 - codice di procedura civile

(1) Il valore delle cause relative a beni immobili (812 c.c.; 21) è determinato moltiplicando il reddito dominicale del terreno e la rendita catastale del fabbricato alla data della proposizione della domanda (568):
per duecento per le cause relative alla proprietà;
per cento per le cause relative all’usufrutto (978 c.c.), all’uso, (1021 c.c.), all’abitazione, alla nuda proprietà e al diritto dell’enfiteuta (948, 959, 1079 c.c.);
per cinquanta con riferimento al fondo servente per le cause relative alle servitù.
Il valore delle cause per il regolamento di confini (950 c.c.) si desume dal valore della parte di proprietà controversa, se questa è determinata; altrimenti il giudice lo determina a norma del comma seguente.
Se per l’immobile all’atto della proposizione della domanda non risulta il reddito dominicale o la rendita catastale, il giudice determina il valore della causa secondo quanto emerge dagli atti, e se questi non offrono elementi per la stima, ritiene la causa di valore indeterminabile.

Articolo 15 - Codice di Procedura Civile

(1) Il valore delle cause relative a beni immobili (812 c.c.; 21) è determinato moltiplicando il reddito dominicale del terreno e la rendita catastale del fabbricato alla data della proposizione della domanda (568):
per duecento per le cause relative alla proprietà;
per cento per le cause relative all’usufrutto (978 c.c.), all’uso, (1021 c.c.), all’abitazione, alla nuda proprietà e al diritto dell’enfiteuta (948, 959, 1079 c.c.);
per cinquanta con riferimento al fondo servente per le cause relative alle servitù.
Il valore delle cause per il regolamento di confini (950 c.c.) si desume dal valore della parte di proprietà controversa, se questa è determinata; altrimenti il giudice lo determina a norma del comma seguente.
Se per l’immobile all’atto della proposizione della domanda non risulta il reddito dominicale o la rendita catastale, il giudice determina il valore della causa secondo quanto emerge dagli atti, e se questi non offrono elementi per la stima, ritiene la causa di valore indeterminabile.

Note

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall’art. 7, L. 30.07.1984, n. 399, in vigore dal 29.11.1984.

Massime

Il valore delle cause relative a beni immobili (fra le quali quella di regolamento di confini) si determina sulla base del reddito dominicale o della rendita catastale della “res”, sicché, in loro assenza, il giudice deve attenersi alle risultanze degli atti e, in mancanza di elementi concreti ed attendibili per la stima, deve ritenere la causa di valore indeterminabile. Cass. civ. sez. II, 26 maggio 2015, n. 10810

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