Art. 149 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Notificazione a mezzo del servizio postale

Articolo 149 - codice di procedura civile

(1) Se non ne è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi anche a mezzo del servizio postale.
In tal caso l’ufficiale giudiziario scrive la relazione di notificazione sull’originale e sulla copia dell’atto, facendovi menzione dell’ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego
raccomandato con avviso di ricevimento. Quest’ultimo è allegato all’originale.
La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all’ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell’atto (2).

Articolo 149 - Codice di Procedura Civile

(1) Se non ne è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi anche a mezzo del servizio postale.
In tal caso l’ufficiale giudiziario scrive la relazione di notificazione sull’originale e sulla copia dell’atto, facendovi menzione dell’ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego
raccomandato con avviso di ricevimento. Quest’ultimo è allegato all’originale.
La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all’ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell’atto (2).

Note

(1) La Corte costituzionale, con sentenza n. 477 del 26 novembre 2002, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del combinato disposto di questo articolo e dell’art. 4, comma terzo, della L. 20 novembre 1982, n. 890, nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario.
(2) Questo comma è stato aggiunto dall’art. 2, comma 1, lett. e), della L. 28 dicembre 2005, n. 263.
Ai sensi dell’art. 2, comma 4, del medesimo provvedimento, come modificato dall’art. 39 quater del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, nella L. 23 febbraio 2006, n. 51, questa disposizione entra in vigore il 1° marzo 2006 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.

Approfondimenti

Massime

In tema di notificazioni a mezzo posta, il relativo servizio si basa su di un mandato “ex lege” tra colui che richiede la notificazione e l’ufficiale giudiziario che la esegue, eventualmente avvalendosi, quale ausiliario. dell’agente postale, nell’ambito di un distinto rapporto obbligatorio, al quale il notificante rimane estraneo. Ne consegue che, in caso di ritardo nella spedizione o nel recapito dell’atto notificato, nei confronti del richiedente la notifica risponde, ai sensi dell’art. 1228, esclusivamente l’ufficiale giudiziario, non anche l’agente postale del quale costui si avvalga. * , Cass. civ., sez. , VI-III, , 18 febbraio 2015, n. 3261, , Albisinni c. Poste Italiane Spa. [RV634394]
Il mancato compimento delle formalità previste, dall’art. 8, secondo e terzo comma, della legge n. 890 del 1982, per la notificazione mediante il servizio postale (nel caso in cui le persone rinvenute presso il destinatario della notifica ed in sua assenza rifiutino di ricevere il plico), non dà luogo ad inesistenza della notifica, che si verifica quando il tentativo sia avvenuto in luogo e con modalità tali che non sussista alcun collegamento con il destinatario, ma a nullità sanabile con la rinnovazione o con la costituzione in giudizio del destinatario stesso; tuttavia la sanatoria è ammissibile soltanto a condizione che non si sia verificata “medio tempore” alcuna decadenza, come invece si riscontra in caso di nullità della notificazione dell’atto di appello, se prima della rinnovazione o della costituzione in giudizio dell’appellato si sia determinato il passaggio in giudicato della sentenza impugnata. * , Cass. civ., sez. , I, , 5 agosto 2011, n. 17023, , Da Matteo di Demartini e Rosselli S.n.c. ed altri c. Eredi Colacchio di Ratto e C. S.n.c.. [RV619155]
Ai sensi dell’art. 106, D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, l’ufficiale giudiziario è competente a notificare per mezzo del servizio postale atti del suo ministero a persone residenti o domiciliate nella sua circoscrizione territoriale, mentre può procedere a notifiche nei confronti di soggetti residenti altrove solo se l’atto si riferisce ad un procedimento che sia o possa essere di competenza del giudice al quale il notificante è addetto. Ma la conseguente nullità per violazione di tale disposizione è sanata dalla costituzione in giudizio della persona cui l’atto è stato notificato. Cass. civ. sez. lav. 12 novembre 1997, n. 11210

Nella notificazione per mezzo del servizio postale, al fine della determinazione della competenza dell’ufficiale giudiziario (o del messo di conciliazione) occorre avere riguardo non solo al luogo di spedizione dell’atto, ma anche al luogo ove tale atto è consegnato al destinatario, attesto il rapporto di strumentalità che esiste fra la consegna del plico all’ufficio postale per la spedizione e l’atto finale di consegna del plico.  Cass. civ. sez. lav. 10 dicembre 1983, n. 7308.

In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, costituendo la relata momento fondamentale del procedimento notificatorio, sia ai sensi del codice di rito che delle norme speciali del processo tributario, la mancata apposizione della stessa sull’originale o sulla copia consegnata al destinatario, ai sensi dell’art. 3 della legge 20 novembre 1982 n. 890, ne comporta non l’irregolarità, ma la nullità sanabile con la costituzione del convenuto. (Nella specie, non essendo stata sanata la nullità della notifica dell’atto introduttivo del giudizio di appello né dalla rinnovazione ex art. 291 cod. proc. civ. né dalla costituzione del convenuto, la S.C., dichiarata la nullità di tutti gli atti del processo, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata). Cass. civ. sez. V 17 settembre 2014, n. 19563

In caso di notificazione eseguita a mezzo posta da un avvocato ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53, la carenza sulla busta con cui è spedita la raccomandata, e nel rigo appositamente dedicato, di ulteriore e separato segno grafico di sottoscrizione, cioè di ripetizione manoscritta e olografa del nome e cognome ad opera del notificante, costituisce una mera irregolarità di compilazione, che non comporta la nullità della notifica comminata dall’art. 11 della citata legge, purchè le suddette indicazioni siano presenti in altra parte del medesimo piego. Cass. civ., sez. VI-III 17 giugno 2014, n. 13758

In tema di notifiche a mezzo posta, il d.l.vo 22 luglio 1999, n. 261, pur liberalizzando i servizi postali in attuazione della direttiva 97/67/CE, all’art. 4, comma quinto, ha continuato a riservare in via esclusiva, per esigenze di ordine pubblico, al fornitore del servizio universale (l’Ente Poste), gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie. Ne consegue che, in tali procedure, la consegna e la spedizione mediante raccomandata, affidata ad un servizio di posta privata, non sono assistite dalla funzione probatoria che l’art. 1 del citato d.l.vo n. 261 del 1999 ricollega alla nozione di “invii raccomandati” e devono, pertanto, considerarsi inesistenti.  Cass. civ. sez. VI 31 gennaio 2013, n. 2262

È nulla la notificazione per compiuta giacenza presso l’ufficio postale dell’atto di citazione che sia stato indirizzato in un luogo in cui il destinatario, indipendentemente dall’esservi o meno conosciuto, non ha la residenza, o, se questa è sconosciuta, il domicilio o la dimora, circostanze, queste, da provare dal notificante (nella specie, la S.C. ha affermato la nullità della notifica effettuata per compiuta giacenza in un luogo in cui il destinatario non aveva la residenza nè anagrafica nè effettiva, avendo il notificante provato esclusivamente che una successiva notifica allo stesso indirizzo fu ricevuta da persona addetta alla ricezione della posta e che ivi il destinatario aveva una casa di proprietà). Cass. civ. sez. I 14 marzo 2007, n. 5927

Nella notifica a mezzo posta, ove il plico indichi come destinatario il domiciliatario e non il domiciliato, si ha mera irregolarità e non nullità, giacché il plico deve comunque pervenire nelle mani del domiciliatario, che dall’esame del contenuto individua quale sia il destinatario della notifica, tra le persone presso di lui domiciliate. Cass. civ. sez. II 29 luglio 2016, n. 15905

In tema di notificazione per mezzo del servizio postale, secondo la previsione dell’art. 149 c.p.c., qualora la consegna del piego raccomandato sia avvenuta a mani di un familiare convivente con il destinatario, ai sensi dell’art. 7 della L. 20 novembre 1982, n. 890, deve presumersi che l’atto sia giunto a conoscenza dello stesso, restando irrilevante ogni indagine sulla riconducibilità del luogo di detta consegna fra quelli indicati dall’art. 139 c.p.c., in quanto il problema dell’identificazione del luogo ove è stata eseguita la notificazione rimane assorbito dalla dichiarazione di convivenza resa dal consegnatario dell’atto, con la conseguente rilevanza esclusiva della prova della non convivenza, che il destinatario ha l’onere di fornire. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, con cui si era ritenuta superata la presunzione di conoscenza della notificazione da parte del destinatario, siccome ricevuta dalla suocera dichiaratasi convivente, poiché dal certificato storico anagrafico risultava che il destinatario non risiedeva più da quattro anni all’indirizzo presso cui era stata eseguita la notifica a mezzo posta). Cass. civ. sez. III 26 ottobre 2009, n. 22607

In materia di notifica a mezzo posta, è nulla la notifica effettuata a mani del portiere dello stabile, allorquando la relazione dell’ufficiale postale non contenga l’attestazione del mancato rinvenimento del destinatario o del rifiuto o assenza delle persone abilitate a ricevere l’atto in posizione preferenziale (persona di famiglia, addetta alla casa o al servizio), non potendo desumersi che il portiere fosse stato espressamente incaricato a ricevere gli atti da una successiva notifica effettuata con le stesse modalità, dovendo la validità della notifica effettuarsi con riferimento esclusivo al suo contesto. Cass. civ.sez. I 15 marzo 2007, n. 6021

In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, la consegna del piego a persona di famiglia convivente con il destinatario nel luogo indicato sulla busta contenente l’atto da notificare fa presumere che in quel luogo si trovino la residenza effettiva, la dimora o il domicilio del destinatario, con la conseguenza che quest’ultimo, qualora intenda contestare in giudizio tale circostanza al fine di ottenere la dichiarazione di nullità della notifica, ha l’onere di fornire idonea prova contraria. Tale prova, peraltro, non può essere fornita mediante la produzione di risultanze anagrafiche che indichino una residenza diversa dal luogo in cui è stata effettuata la notifica, in quanto siffatte risultanze, aventi valore meramente dichiarativo, offrono a loro volta una mera presunzione, superabile alla stregua di altri elementi idonei ad evidenziare, in concreto, una diversa ubicazione della residenza effettiva del destinatario, presso la quale, pertanto, la notificazione è validamente eseguita, ed il cui accertamento da parte del giudice di merito non è censurabile in sede di legittimità, se non per vizi della relativa motivazione. Cass. civ. sez. I 22 novembre 2006, n. 24852

In caso di notificazione a mezzo del servizio postale, la disposizione dell’art. 7, terzo comma, legge n. 890 del 1982, secondo cui, nell’assenza del destinatario e in mancanza delle altre persone indicate nel secondo comma, la consegna del piego contenente l’atto oggetto della notificazione può essere effettuata al portiere dello stabile o ad altra persona che, vincolata da rapporto continuativo, sia comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario, è applicabile anche alle persone giuridiche; inoltre, poichè il rapporto di lavoro del custode di un fabbricato è continuativo, la notifica deve ritenersi validamente effettuata anche qualora l’atto giudiziario sia stato consegnato al medesimo, dovendosi presumere, fino a prova contraria, che, come per il portiere, tra le sue mansioni rientri la distribuzione della posta ai destinatari che abitano, ovvero – nel caso di società – hanno sede nel fabbricato custodito. (Nella specie, la S. C. ha confermato la sentenza di appello che aveva dichiarato validamente effettuata la notifica a mani del custode, escludendo che l’appellante avesse fornito la prova che non spettava al custode il compito di distribuire la posta, in quanto si era limitata ad eccepire che nel fabbricato avevano sede anche altre società, circostanza, da sola, irrilevante, poichè non esclude che il custode sia al servizio delle diverse società aventi sede nello stesso edificio). Cass. civ. sez. lav. 14 febbraio 2003, n. 2276

In tema di notifica a mezzo posta, l’art. 7 della legge 20 novembre 1982, n. 890 prescrive che la consegna del piego postale deve essere effettuata a persona che abbia almeno 14 anni, onde sussiste l’obbligo dell’agente postale di accertare che la persona a cui effettua la consegna non sia minore degli anni 14, con la conseguenza che la violazione di tale disposizione, attenendo alla persona del consegnatario, determina la nullità della notificazione, ai sensi dell’art. 160 c.p.c. Cass. civ. sez. I 1 aprile 1996, n. 3011

In tema di notificazione a mezzo del servizio postale da eseguirsi presso la sede di una società di persone, la disposizione di cui all’articolo 7, comma 2, della legge n. 890/1982 postula, per la validità della notifica stessa, che l’atto sia ricevuto da persona addetta all’ufficio o all’azienda, non essendo, per converso, necessario che il ricevente sia stato formalmente investito della qualifica e del correlativo compito di “incaricato” della ricezione della posta. Cass. civ. sez. I 7 settembre 2001, n. 11496

Il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante ed il destinatario è applicabile anche alla notificazione effettuata dall’avvocato a mezzo posta ai sensi della legge n. 53 del 1994, poiché dal relativo art. 6 – ove è previsto che l’avvocato che compila la relazione o le attestazioni di cui agli articoli 3, 3-bis e 9, o le annotazioni di cui all’articolo 5, è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto – si evince che la figura dell’avvocato che compie l’attività di notifica in proprio risulta equipollente a quella dell’ufficiale giudiziario, sicché una diversa lettura della norma introdurrebbe una irragionevole disparità tra la notifica eseguita dall’ufficiale giudiziario a mezzo posta e quella eseguita dall’avvocato, in contrasto anche con la “ratio” della legge in questione, volta a facilitare le notifiche e molto valorizzata con l’introduzione della notifica telematica. Cass. civ. sez. lav. 10 dicembre 2019, n. 32255

Il principio secondo il quale la notifica a mezzo del servizio postale si perfeziona con la consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, pone a carico del notificante, a fronte della puntuale contestazione ad opera della controparte della tardività della notifica, l’onere di provare l’avvenuto e tempestivo avvio del procedimento notificatorio, essendo a tal fine sufficiente la dimostrazione dell’avvenuto deposito del plico nel rispetto del termine di apertura dell’ufficio al servizio, mentre è irrilevante che la registrazione sul registro dell’Ufficiale giudiziario sia avvenuta successivamente, trattandosi di dato imputabile all’organizzazione interna dell’Ufficio. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto tempestiva la notifica del ricorso per cassazione, il quale risultava depositato l’ultimo giorno utile, ma in orario in cui l’organizzazione dell’ufficio non consentiva la ricezione delle richieste urgenti ai fini della loro evasione, ed era quindi stato caricato sul registro dell’Ufficiale giudiziario solo il giorno successivo).  Cass. civ. Sezioni Unite 1 giugno 2010, n. 13338

A seguito della sentenza n. 477 del 2002 della Corte costituzionale – secondo cui la notifica di un atto processuale si intende perfezionata, per il notificante, al momento della consegna del medesimo all’ufficiale giudiziario – la tempestività della proposizione del ricorso per cassazione esige che la consegna della copia del ricorso per la spedizione a mezzo posta venga effettuata nel termine perentorio di legge e che l’eventuale tardività della notifica possa essere addebitata esclusivamente a errori o all’inerzia dell’ufficiale giudiziario o dei suoi ausiliari, e non a responsabilità del notificante; pertanto, la data di consegna all’ufficiale giudiziario non può assumere rilievo ove l’atto in questione sia “ab origine” viziato da errore nell’indicazione dell’esatto indirizzo del destinatario, poiché tale indicazione è formalità che non sfugge alla disponibilità del notificante. Cass. civ. Sezioni Unite 30 marzo 2010, n. 7607

La distinzione dei momenti di perfezionamento della notifica per il notificante e il destinatario dell’atto, risultante dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, trova applicazione solo quando dall’intempestivo esito del procedimento notificatorio, per la parte di questo sottratta alla disponibilità del notificante, potrebbero derivare conseguenze negative per il notificante, quale la decadenza conseguente al tardivo compimento di attività riferibile all’ufficiale giudiziario, non anche quando la norma preveda che un termine debba decorrere o un altro adempimento debba essere compiuto dal tempo dell’avvenuta notificazione, come per la costituzione dell’appellante o il deposito del ricorso per cassazione, dovendo essa in tal caso intendersi per entrambe le parti perfezionata, come si ricava dal tenore testuale degli articoli 165 e 369 c.p.c., al momento della ricezione dell’atto da parte del destinatario, contro cui l’impugnazione è rivolta. (Nella specie, il termine previsto dagli articoli 165 e 347 c.p.c. è stato ritenuto dalla S.C. decorrente dalla data di ricezione della notifica dell’atto di appello e non dalla data di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario). Cass. civ. sez. III 11 maggio 2007, n. 10837

A seguito delle decisioni della Corte costituzionale n. 477 del 2002, nn. 28 e 97 del 2004 e 154 del 2005, circa il principio della scissione fra il momento del perfezionamento della notificazione per il notificante e per il destinatario, deve ritenersi che la notificazione si perfeziona nei confronti del notificante al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, con la conseguenza che, ove tempestiva, quella consegna evita alla parte la decadenza correlata all’inosservanza del termine perentorio entro il quale la notifica andava effettuata e consente alla medesima parte notificante, una volta conosciuto il motivo dell’esito negativo della notificazione per causa indipendente dalla sua volontà, di procedere legittimamente, in un tempo ragionevole, alla sua rinnovazione nei confronti dell’avente diritto anche oltre il suddetto termine previsto per la proposizione dell’atto processuale, ovvero nell’ulteriore termine appositamente concesso dal giudice per detta rinnovazione. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell’enunciato principio ha cassato con rinvio l’impugnata sentenza, con la quale era stata ritenuta l’inammissibilità dell’impugnazione per opposizione di terzo di una sentenza, malgrado la parte notificante avesse proceduto tempestivamente alla prima notifica dell’atto impugnatorio, senza che, però, la stessa fosse andata a buon fine per il constatato trasferimento del destinatario dal domicilio anagrafico ancora risultante dai registri anagrafici, e poi avesse effettuato ritualmente la rinotificazione dell’atto ai sensi dell’art. 143 c.p.c. in seguito all’avvenuta rifissazione dell’udienza di trattazione del giudizio, in difesa, oltretutto, di fissazione da parte del giudice di un termine perentorio). Cass. civ. sez. II 19 marzo 2007, n. 6360

In tema di notificazione di atti giudiziari a mezzo posta, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio richiede la produzione dell’avviso di ricevimento nonché, in caso di temporanea assenza del destinatario e di mancanza, inidoneità o rifiuto delle persone altrimenti abilitate a ricevere il piego in sua vece, della comunicazione di avvenuto deposito (c.d. CAD) del plico presso l’ufficio postale. Il ritiro del piego presso l’ufficio postale ad opera del destinatario (o di persona da lui delegata) determina la sanatoria, per raggiungimento dello scopo, di eventuali vizi del procedimento notificatorio, il quale si perfeziona alla data di tale ritiro (purché anteriore al decimo giorno dalla spedizione della CAD), sicché, ai fini della relativa prova, è sufficiente l’attestazione dell’agente postale di avvenuta consegna del plico, con indicazione della data e del soggetto che ha provveduto al ritiro. Cass. civ. sez. III 17 ottobre 2019, n. 26287

Nella notificazione a mezzo del servizio postale, l’attestazione sull’avviso di ricevimento con la quale l’agente postale dichiara di avere eseguito la notificazione ai sensi dell’art. 8 della l. n. 890 del 1982 fa fede fino a querela di falso, in quanto tale notificazione è un’attività compiuta, per delega, dall’ufficiale giudiziario, il quale, in forza dell’art. 1 della citata l. n. 890, è autorizzato ad avvalersi del servizio postale per l’attività notificatoria che è stato incaricato di eseguire. Ne consegue, da un lato, che l’avviso di ricevimento, a condizione che sia sottoscritto dall’agente postale, per le attività che risultano in esso compiute, gode di forza certificatoria fino a querela di falso e, dall’altro, che il destinatario di un avviso di ricevimento che affermi di non avere mai ricevuto l’atto e, in particolare, di non aver mai apposto la propria firma sullo stesso avviso, ha l’onere, se intende contestare l’avvenuta esecuzione della notificazione, di impugnare l’avviso di ricevimento a mezzo di querela di falso. Cass. civ. sez. VI 3 settembre 2019, n. 22058

In tema di notificazione a mezzo posta, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio nel caso di irreperibilità relativa del destinatario deve avvenire – in base ad un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 8 della l. n. 890 del 1982 – attraverso l’esibizione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), in quanto solo l’esame di detto avviso consente di verificare che il destinatario abbia avuto effettiva conoscenza del deposito dell’atto presso l’ufficio postale e che ne sia stato pertanto tutelato il diritto di difesa. Cass. civ. sez. lav. 20 giugno 2019, n. 16601

In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, l’avviso di ricevimento, il quale è parte integrante della relata di notifica, avendo natura di atto pubblico, costituisce il solo documento idoneo a provare – in riferimento alla decorrenza dei termini connessi alla notificazione – l’intervenuta consegna del plico con la relativa data e l’identità della persona alla quale è stato recapitato, salvo che detta data manchi o sia incerta, ipotesi nelle quali i termini decorrono dal giorno riportato nel timbro postale; pertanto, la parte che intenda contestarne il contenuto deducendo l’incompatibilità tra la data di ricezione ivi apposta e quella risultante dal menzionato timbro ha l’onere di proporre querela di falso, a meno che dallo stesso contesto dell’atto non emerga in modo evidente che il pubblico ufficiale ha compiuto un mero errore materiale nella sua redazione, il quale ricorre nel caso di indicazione di data inesistente o anteriore a quella della formazione dell’atto notificato o non ancora maturata. Cass. civ. sez. VI,21 marzo 2019, n. 8082

La produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale, ai sensi dell’art. 149 c.p.c., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione ex art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal comma 1 della citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della corte in camera di consiglio prevista dall’art. 380 bis c.p.c., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti nel rispetto dell’art. 372, comma 2, c.p.c. In caso, però, di mancata produzione dell’avviso di ricevimento ed in assenza di attività difensiva dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c.; tuttavia, il difensore del ricorrente presente in udienza o all’adunanza della corte in camera di consiglio può domandare di essere rimesso in termini per il deposito dell’avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto stabilito dall’art. 6, comma 1, della l. n. 890 del 1982. Cass. civ. sez. VI 12 luglio 2018, n. 18361

In tema di notificazioni a mezzo posta, il notificante deve provare il perfezionamento della notifica nei confronti del destinatario mediante la produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata, unico documento idoneo ad attestare la consegna del plico e la data di questa, mentre, ove sia il destinatario a dover provare la data della notificazione, è sufficiente la produzione della busta che contiene il plico, in sé idonea ad attestare che prima della data risultante dal timbro postale apposto non poteva essere avvenuta la consegna. Cass. civ. sez. VI 11 marzo 2015, n. 4891

Nella notificazione a mezzo del servizio postale, l’attività legittimamente delegata dall’ufficiale giudiziario all’agente postale in forza del disposto dell’art. 1 della legge n. 890 del 1982 gode della stessa fede privilegiata dell’attività direttamente svolta dall’ufficiale giudiziario stesso ed ha lo stesso contenuto, essendo egli, ai fini della validità della notifica, tenuto a controllare il rispetto delle prescrizioni contenute nel codice di rito sulle persone a cui l’atto può essere legittimamente notificato, e ad attestare la dichiarazione resa dalla persona che riceve l’atto, indicativa della propria qualità; ne consegue che la contestazione del destinatario dell’atto, il quale affermi che le parole che compaiono sulla relata di notifica («incaricato del ritiro») siano state aggiunte da persona diversa dal pubblico ufficiale, dopo la sottoscrizione del consegnatario dell’atto notificato, può essere proposta solo con querela di falso, avendo ad oggetto il contenuto estrinseco di un atto proveniente da un pubblico ufficiale. Cass. civ. sez. III , 23 luglio 2003, n. 11452

La notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario e l’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149 c.p.c. è il solo documento idoneo a provare sia l’intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l’identità della persona a mani della quale è stata eseguita; ne consegue che, ove tale mezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso per cassazione, la mancata produzione dell’avviso di ricevimento comporta non la mera nullità, bensì l’inesistenza della notificazione (della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.) e l’inammissibilità del ricorso medesimo. A tale conclusione non osta la sentenza della Corte costituzionale n. 477 del 2002 – con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 149 c.p.c. e dell’art. 4, terzo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890, nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario –, atteso che detta decisione presuppone l’avvenuto accertamento della sussistenza della notificazione. Cass. civ. sez. III 15 luglio 2003, n. 11072

Nella notificazione a mezzo posta l’avviso di ricevimento è parte integrante della relazione di notificazione ed ha natura di atto pubblico il quale, ai sensi dell’art. 2700 c.c., fa piena prova della eseguita notificazione e della identità della persona cui è stato consegnato il plico e che ha sottoscritto l’atto. (Nella specie dalla relata di notifica risultava che la notifica era stata eseguita a mani proprie del destinatario in quanto l’avviso di ricevimento risultava essere stato sottoscritto dal destinatario ma lo stesso, pur non avendo formalmente disconosciuto la firma, sosteneva che la stessa non era autografa).  Cass. civ. sez. lav. 8 febbraio 2001, n. 1783

Il principio dell’inesistenza della notificazione a mezzo posta, in caso di mancata produzione dell’avviso di ricevimento, comporta, ove si tratti di notificazione della sentenza impugnata, l’inidoneità della medesima a segnare il decorso del termine breve d’impugnazione. Cass. civ. Sezioni Unite 27 febbraio 1990, n. 1487

In caso di notificazione a mezzo posta dell’atto impositivo eseguita direttamente dall’Ufficio finanziario ai sensi dell’art. 14 della l. n. 890 del 1982, si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, e non quelle di cui alla suddetta legge concernenti esclusivamente la notifica eseguita dall’ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c., sicché non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull’avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest’ultimo, senza necessità dell’invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., la quale opera per effetto dell’arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell’impossibilità di prenderne cognizione. Cass. civ. sez. V 14 novembre 2019, n. 29642

In tema di notificazione a mezzo posta, la riserva in via esclusiva prevista dall’art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 261 del 1999, a favore del fornitore del servizio universale, volta a garantire l’attestazione fidefacente della puntualità e regolarità degli adempimenti, è rispettata allorquando il plico, inizialmente affidato ad un’agenzia postale privata, sia da quest’ultima veicolato all’Ente Poste, il quale provveda all’integrale esecuzione della procedura ed in particolare alla consegna, con attestazione, sulla cartolina di ricevimento, della relativa data, sicché la notifica non può considerarsi inesistente o omessa. Cass. civ. sez.  VI 21 luglio 2015, n. 15347

In tema di notificazione degli atti processuali a mezzo del servizio postale, ai sensi del sesto comma dell’art. 7 della legge n. 890 del 1982, introdotto dall’art. 36, comma 2 quater, del d.l. n. 248 del 2007, convertito in legge n. 31 del 2008 – applicabile “ratione temporis” alla notifica eseguita dopo l’entrata in vigore della legge di conversione – la notificazione è nulla se il piego viene consegnato al portiere dello stabile in assenza del destinatario e l’agente postale non ne dà notizia al destinatario stesso mediante lettera raccomandata. Cass. civ. sez. III 4 dicembre 2012, n. 21725

In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, l’art. 8, secondo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890, nel prescrivere che l’agente postale, in ipotesi di mancato recapito dell’atto per assenza del destinatario, o per mancanza o rifiuto delle persone abilitate a riceverlo, rilascia avviso al destinatario mediante immissione nella cassetta della corrispondenza, non impone l’obbligo di specificare altresì la modalità concretamente prescelta, né tale obbligo emerge dalla successiva prescrizione, che impone di fare menzione, sull’avviso di ricevimento unito al piego, di tutte le formalità eseguite, del deposito e dei motivi che li hanno determinati, poiché tale obbligo ha ad oggetto il rilascio dell’avviso e le ragioni dello stesso, e non anche la specificazione delle modalità seguite, ovvero se esso sia avvenuto mediante affissione o mediante immissione nella cassetta, facendo fede dell’effettivo avvenuto rilascio la dichiarazione dell’agente. Cass. civ. sez. II 16 ottobre 2012, n. 17676

In tema di notifica a mezzo posta, l’art. 8 della legge n. 890 del 1982, letto alla luce della sentenza n. 346 del 1998 della Corte costituzionale, impone che la “vacatio” tra il deposito del plico presso l’ufficio postale per impossibilità di consegnarlo al destinatario e la restituzione del plico stesso al mittente abbia una durata ragionevole e tale da non frustrare le possibilità difensive del destinatario. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito secondo cui il deposito di un plico contenente decreto ingiuntivo doveva durare per tutto il periodo di tempo previsto per proporre opposizione, ed ha affermato che tale lettura della norma non è suffragata da alcun elemento ricavabile dalla legge). Cass. civ. sez. II 10 febbraio 2009, n. 3256

Nella notificazione a mezzo posta, l’ufficiale postale, qualora non abbia potuto consegnare l’atto al destinatario o alle persone abilitate a riceverlo in sua vece, per temporanea assenza del primo e mancanza, inidoneità o assenza dei secondi, ha l’obbligo, ai sensi dell’art. 8 della legge n. 890 del 1982, di rilasciare al notificando l’avviso di deposito del piego presso l’ufficio postale e di provvedere, effettuato tale deposito, alla compilazione dell’avviso di ricevimento che deve contenere la menzione delle formalità eseguite, del deposito e dei motivi che l’hanno determinate, e, infine, alla restituzione del piego e dell’avviso al mittente, dopo la scadenza del termine di giacenza. La notificazione secondo tali formalità postula il previo accertamento sia della temporanea assenza del destinatario sia della mancanza o dell’assenza delle altre persone abilitate a ricevere il piego e l’omessa attestazione circa la sussistenza dell’uno o dell’altro di tali presupposti impedisce la verifica dell’effettiva presenza delle condizioni di legge e non consente all’atto di raggiungere il suo scopo. Ne consegue che, in caso di omessa certificazione sull’avviso di ricevimento della mancanza o assenza delle persone abilitate a ricevere il piego e in difetto di dimostrazione dell’attività svolta dall’ufficiale postale offerta “aliunde” dal notificante, la notifica é nulla. (Fattispecie regolata, “ratione temporis”, dall’art. 8, comma secondo, della legge n. 890 del 1992, nell’originaria formulazione, sia pure nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 346 del 1998). Cass. civ. sez. III 10 ottobre 2008, n. 25031

In tema di notifica a mezzo posta, le norme sui soggetti ai quali il piego postale può essere consegnato ( artt. 7 ed 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890 ), in ragione della loro natura casistica, hanno natura speciale rispetto a quelle del codice di procedura civile ed il grado di specificazione con cui si individuano i soggetti ai quali l’atto può consegnarsi in vece del destinatario è tale da escludere che si possa ravvisare una eadem ratio per aggiungere ad essi altri soggetti, sia pure sulla base delle norme sulle notifiche eseguite direttamente dall’ufficiale giudiziario. Non è, pertanto, possibile l’estensione analogica dell’art. 139, terzo comma, c.p.c., che consente la consegna del piego al vicino di casa, anche per l’incidenza di tale estensione sul mutamento del luogo di consegna del plico, in quanto la norma non allude al rinvenimento del vicino nei luoghi indicati nel primo comma (ipotesi cui, invece, si riferisce il secondo comma per soggetti diversi ), bensì ad una consegna al di fuori di tali luoghi. Cass. civ. sez. III 26 maggio 2008, n. 13580

Nella notifica a mezzo del servizio postale, l’inosservanza dell’ordine delle persone indicate dall’art. 7 legge n. 890 del 1982 quali possibili consegnatari dell’atto in assenza del destinatario è causa di nullità che può essere fatta valere nei limiti e secondo le regole del giudizio di impugnazione. (Nella specie, le Sezioni Unite hanno ritenuto la nullità della notifica dell’avviso dell’udienza di discussione dinanzi al Consiglio nazionale forense – e perciò la nullità del procedimento disciplinare svoltosi dinanzi al suddetto consiglio – in quanto l’avviso era stato consegnato al portiere dello stabile del destinatario senza certificare la ricerca delle ulteriori persone abilitate a ricevere l’atto). Cass. civ. Sezioni Unite 12 ottobre 2000, n. 1097

Nel caso in cui la notificazione sia fatta a mezzo posta e l’agente postale l’esegua nelle forme indicate dall’art. 8, secondo e terzo comma, L. n. 890 del 1982, per non avere rinvenuto nell’indirizzo indicato il destinatario della notificazione e per non aver potuto consegnare il plico ad altra persona legittimata a riceverlo, la circostanza che in quel luogo si trovino la residenza effettiva o la dimora o il domicilio del destinatario è coperta da una mera presunzione, che può essere superata con qualsiasi mezzo di prova da chi contesti la ritualità della notificazione, dovendo escludersi che all’uopo sia richiesta la proposizione della querela di falso. Cass. civ. sez. III 14 giugno 1999, n. 5884

Nella notifica a mezzo del servizio postale, eseguita mediante consegna a persona che, vincolata al destinatario da rapporto di lavoro continuativo, è, comunque, incaricata di ricevere e riconsegnare la posta, la prova del rapporto di lavoro continuativo, che non deve essere necessariamente subordinato e che può anche essere, quindi, autonomo o di fatto, può essere tratta anche solo dalla dichiarazione del consegnatario, che l’ufficiale notificante ha il dovere di riferire nel verbale di notifica senza necessità di ulteriori accertamenti, purché queste dichiarazioni concordino con la situazione apparente, quale quella che risulta dalla presenza del consegnatario nell’ufficio o azienda del destinatario, salva la possibilità, per quest’ultimo, di fornire la prova contraria o, in altri termini, di vincere la prova presuntiva del regolare espletamento della notificazione desumibile dalla apparenza con elementi di prova di segno opposto. Cass. civ. sez. I 19 novembre 1994, n. 9836

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