In caso di notifica telematica effettuata dall’avvocato, il mancato perfezionamento della stessa per non avere il destinatario reso possibile la ricezione dei messaggi sulla propria casella PEC, pur chiaramente imputabile al destinatario, impone alla parte di provvedere tempestivamente al suo rinnovo secondo le regole generali dettate dagli artt. 137 e ss. c.p.c., e non mediante deposito dell’atto in cancelleria, non trovando applicazione la disciplina di cui all’art. 16, comma 6, ult. parte, del d.l. n. 179 del 2012, come conv. e mod., prevista per il caso in cui la ricevuta di mancata consegna venga generata a seguito di notifica (o comunicazione) effettuata dalla Cancelleria, atteso che la notifica trasmessa a mezzo PEC dal difensore si perfeziona unicamente al momento della generazione della ricevuta di avvenuta consegna (RAC). Cass. civ. sez. VI-V 18 novembre 2019, n. 29851
In materia di notificazioni al difensore, a seguito dell’introduzione del “domicilio digitale”, corrispondente all’indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell’Ordine di appartenenza, secondo le previsioni di cui all’art. 16 sexies del d.l. n. 179 del 201, conv. con modif. in l. n. 221 del 2012, come modificato dal d.l. n. 90 del 2014, conv., con modif., in l. n. 114 del 2014, la notificazione dell’atto di appello va eseguita all’indirizzo PEC del difensore costituito risultante dal ReGIndE, pur non indicato negli atti dal difensore medesimo, sicché è nulla la notificazione effettuata – ai sensi dell’art. 82 del r.d. n. 37 del 1934 – presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario innanzi al quale pende la lite, anche se il destinatario abbia omesso di eleggere il domicilio nel Comune in cui ha sede quest’ultimo, a meno che, oltre a tale omissione, non ricorra anche la circostanza che l’indirizzo di posta elettronica certificata non sia accessibile per cause imputabili al destinatario. Cass. civ. sez. VI 23 maggio 2019, n. 14140
In tema di notificazione con modalità telematiche, l’art. 16 septies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012, si interpreta nel senso che la notificazione richiesta, con rilascio della ricevuta di accettazione dopo le ore 21,00, ai sensi dell’art. 3 bis, comma 3, della l. n. 53 del 1994, si perfeziona alle ore 7,00 del giorno successivo. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per il quale era stata richiesta la notifica con modalità telematiche l’ultimo giorno utile oltre le ore 21,00). Cass. civ. sez. lav. 30 agosto 2018, n. 21445
In tema notificazioni con modalità telematica, l’onere di indicare nell’atto notificato in corso di procedimento l’ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l’anno di ruolo della causa, previsto a pena di nullità, rilevabile anche d’ufficio, dagli artt. 3-bis, comma 6, e 11 della l. n. 53 del 1994, assolve al fine di consentire l’univoca individuazione del processo al quale si riferisce la notificazione; ne consegue che, ove l’atto contenga elementi altrettanto univoci, quali – nel caso del controricorso o nel ricorso incidentale per cassazione – gli estremi della sentenza impugnata, la notificazione non potrà essere dichiarata nulla, ai sensi dell’art. 156, comma 3, c.p.c., avendo comunque raggiunto il suo scopo. Cass. civ. sez. III 28 giugno 2018, n. 17022
In tema di notificazione di una sentenza a mezzo pec, la mancata indicazione da parte della cancelleria, nell’oggetto del messaggio, della natura dell’atto notificato, non produce l’inesistenza della notificazione, poiché è onere della parte aprire le comunicazioni di cancelleria che pervengono all’indirizzo di posta elettronica certificata ed esaminarne il contenuto, analogamente a quanto avviene in relazione ad ogni plico contenente un atto giudiziario pervenuto a mezzo posta o recapitato dall’ufficiale giudiziario, per la cui notificazione non è ipotizzabile l’invalidità o l’inefficacia qualora su di esso non risulti alcuna annotazione in ordine alla specifica natura dell’atto contenuto al suo interno. Cass. civ. sez. I 22 agosto 2018, n. 20947
In tema di notificazione con modalità telematica, ai sensi dell’art. 3 bis della l. n. 53 del 1994, la mancata indicazione del nome del relativo file all’interno dell’attestazione di conformità della copia informatica dell’atto processuale notificato, richiesta dall’art. 19 ter, comma 1, delle Specifiche tecniche del PCT del 16.4.2014, costituisce una mera irregolarità non riconducibile alle nullità contemplate nell’art. 11 della l. n. 53 cit. che, peraltro, ove pure ritenuta ricorrente, sarebbe sanata dal raggiungimento dello scopo ex art. 156, comma 3, c.p.c. (Nella specie, veniva in rilievo la notificazione di un controricorso a cui il ricorrente aveva replicato con le memorie ex art. 380 bis. 1, c.p.c.). Cass. civ., sez. II 7 giugno 2018 n. 14818
In materia di notificazioni al difensore, in seguito all’introduzione del “domicilio digitale”, previsto dall’art. 16 sexies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012, come modificato dal d.l. n. 90 del 2014, conv. con modif. dalla l. n. 114 del 2014, è valida la notificazione al difensore eseguita presso l’indirizzo PEC risultante dall’albo professionale di appartenenza, in quanto corrispondente a quello inserito nel pubblico elenco di cui all’art. 6 bis del d.l.vo n. 82 del 2005, atteso che il difensore è obbligato, ai sensi di quest’ultima disposizione, a darne comunicazione al proprio ordine e quest’ultimo è obbligato ad inserirlo sia nei registri INI PEC, sia nel ReGindE, di cui al d.m. 21 febbraio 2011 n. 44, gestito dal Ministero della Giustizia. Cass. civ. Sezioni Unite 28 settembre 2018, n. 23620
In tema di notificazione del ricorso per cassazione a mezzo PEC, la violazione di specifiche tecniche dettate in ragione della configurazione del sistema informatico non comporta l’invalidità della notifica, ove non vengano in rilievo la lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione finale, bensì, al più, una mera irregolarità sanabile in virtù del principio di raggiungimento dello scopo. Cass. civ. sez. VI 1 giugno 2018, n. 14042
La notificazione con modalità telematica, ai sensi degli artt. 3 bis e 11 della l. n. 53 del 1994, deve essere eseguita a pena di nullità presso l’indirizzo PEC risultante dai pubblici elenchi di cui all’art. 16 ter del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. in l. n. 221 del 2012, quale domicilio digitale qualificato ai fini processuali ed idoneo a garantire l’organizzazione preordinata all’effettiva difesa; ne consegue che non è idonea a determinare la decorrenza del termine breve di cui all’art. 326 c.p.c. la notificazione della sentenza effettuata ad un indirizzo di PEC diverso da quello inserito nel Reginde e comunque non risultante dai pubblici elenchi, ancorché indicato dal difensore nell’atto processuale. Cass. civ. sez. lav. 25 maggio 2018, n. 13224
In tema di ricorso per cassazione, qualora la notificazione della sentenza impugnata sia stata eseguita con modalità telematiche, per soddisfare l’onere di deposito della copia autentica della decisione con la relazione di notificazione, il difensore del ricorrente, destinatario della suddetta notifica, deve estrarre copia cartacea del messaggio di posta elettronica certificata pervenutogli e dei suoi allegati (relazione di notifica e provvedimento impugnato), attestare con propria sottoscrizione autografa la conformità agli originali digitali della copia formata su supporto analogico, ai sensi dell’art. 9, commi 1 bis e 1 ter, l. n. 53 del 1994, e depositare nei termini quest’ultima presso la cancelleria della S.C., mentre non è necessario provvedere anche al deposito di copia autenticata della sentenza estratta dal fascicolo informatico. Cass. civ. sez. VI 22 dicembre 2017, n. 30765
L’irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dell’atto ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell’atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale. (Nella specie la S.C. ha escluso che la notifica a mezzo PEC attuata prima del 15 maggio 2014, giorno di entrata in vigore delle norme tecniche di cui all’art. 18 del d.m. n. 44 del 2011, che secondo i ricorrenti rendevano attuabile la notificazione a mezzo PEC, fosse inesistente, riscontrandone la nullità e il successivo raggiungimento dello scopo). Cass. civ. sez. I 31 agosto 2017, n. 20625