Nella notificazione a mezzo del servizio postale, l’attività legittimamente delegata dall’ufficiale giudiziario all’agente postale in forza del disposto dell’art. 1 della legge n. 890 del 1982 gode della stessa fede privilegiata dell’attività direttamente svolta dall’ufficiale giudiziario stesso ed ha il medesimo contenuto, essendo egli, ai fini della validità della notifica, tenuto a controllare il rispetto delle prescrizioni del codice di rito sulle persone a cui l’atto può essere legittimamente notificato, e ad attestare la dichiarazione resa dalla persona che riceve l’atto, indicativa delle propria qualità. Ne consegue che, anche nel caso di notificazione eseguita dall’agente postale, la relata di notificazione fa fede fino a querela di falso per le attestazioni che riguardano l’attività svolta, ivi compresa l’attestazione dell’identità del destinatario che ha rifiutato di ricevere il piego, trattandosi di circostanza frutto della diretta percezione del pubblico ufficiale nella sua attività di identificazione del soggetto cui è rivolta la notificazione dell’atto. Cass. civ. sez. III 4 febbraio 2014, n. 2421
In tema di notificazioni, la relata di notifica non fa fede fino a querela di falso circa l’attestazione che il luogo di notifica corrisponda a quello di residenza del destinatario. Cass. civ. sez. I 8 agosto 2013, n. 19021
In tema di notificazione, al fine della decorrenza del termine d’impugnazione, della sentenza delle commissioni tributarie, eseguita a norma dell’art. 137 c.p.c. a mezzo dell’ufficiale giudiziario, l’art. 148 c.p.c. dispone che la relazione di notificazione deve essere apposta in calce all’originale e alla copia dell’atto. La previsione è a presidio dell’attività di notificazione degli atti, ossia della regolare consegna di copia integrale degli stessi, in osservanza del principio della loro consegna in conformità all’originale. La localizzazione in calce all’atto notificato svolge, infatti, la funzione garantistica di richiamare l’attenzione dell’Ufficiale giudiziario alla regolare esecuzione dell’operazione di consegna della copia conforme all’originale, dal momento che la attestazione di eseguita consegna della copia dell’atto, che fa fede fino a querela di falso, implica l’attestazione di conformità della copia all’originale. Qualora la relazione di notificazione sia, invece, annotata sul frontespizio del documento, viene meno la garanzia della consegna dell’atto nella sua integralità e, pertanto, la notificazione deve dirsi nulla, ai sensi dell’art. 156, comma secondo, c.p.c., in assenza dei requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo. Cass. civ. sez. V 21 marzo 2007, n. 6749
La prova dell’avvenuta notificazione può essere fornita soltanto mediante la produzione in giudizio della «relata» dell’ufficiale giudiziario prevista dall’art. 148 c.p.c., rimanendo escluso che, ai fini di tale prova, possa supplirsi con alcun elemento indiziario. La mancanza della relata di notifica (nella specie, dell’atto di citazione) si risolve infatti nell’inesistenza della prova dello stesso rapporto processuale (costituente il presupposto perché possa formarsi tra le parti il giudicato), deducibile in ogni stato e grado del giudizio e determinante una situazione cui l’art. 327, secondo comma, c.p.c. – che attiene all’ipotesi della nullità della citazione o alla notifica di essa – va applicato per analogia, integrando la detta situazione ex se in linea generale, la prova della non conoscenza del processo da parte del convenuto. Cass. civ. sez. I 25 giugno 2004, n. 11853
L’attività svolta dall’ufficiale giudiziario deve trovare indicazione e riscontro unicamente nella relazione prevista dall’art. 148 c.p.c., senza che le risultanze della relazione in questione possano essere integrate da successive dichiarazioni del notificatore ovvero da annotazioni sul registro cronologico dell’ufficio notifiche, le quali, estranee al procedimento di notificazione, sono prescritte al diverso fine di assicurare la quotidiana e fedele registrazione degli atti compiuti. Cass. civ. sez. V 29 agosto 2000, n. 11315
La fede pubblica assiste solo le attività compiute dall’ufficiale giudiziario, le dichiarazioni da lui ricevute ed i fatti avvenuti in sua presenza, risultanti dall’atto da lui compilato, con le richieste modalità, nel luogo in cui è formato, mentre non sono assistite da fede privilegiata le attestazioni rilasciate dallo stesso ufficiale giudiziario al di fuori dalle funzioni pubbliche che gli sono commesse in relazione all’atto notificato. Ne consegue che l’attività svolta dall’ufficiale giudiziario deve trovare riscontro unicamente nella relazione prevista dall’art. 148 c.p.c., senza che le risultanze di tale relazione possano essere integrate da successive dichiarazioni o attestazioni del notificatore, oppure, ancora, da annotazioni sul registro cronologico dell’ufficio, le quali ultime, estranee al procedimento di notificazione, sono prescritte al diverso fine di assicurare la quotidiana e fedele registrazione degli atti compiuti. (Nella specie, erano state effettuate più notificazioni di un medesimo atto di citazione in appello, ma la relata di una sola di esse era rimasta priva della sottoscrizione dell’ufficiale giudiziario. La parte aveva prodotto in giudizio una certificazione dello stesso ufficiale, attestante che la notifica dell’atto era stata regolarmente eseguita e che solo per trascuratezza la relata era rimasta priva di sottoscrizione. La Suprema Corte, in applicazione dell’enunciato principio, ha cassato la sentenza del merito che aveva ritenuto che la menzionata certificazione faceva piena prova dell’avvenuta notificazione dell’atto). Cass. civ. sez. I 1 giugno 1999, n. 5305
L’indicazione nella relazione di notificazione, da parte dell’ufficiale giudiziario, delle generalità e della qualità della persona cui la copia è consegnata, è richiesta dall’art. 148 c.p.c. quale elemento necessario per verificare la sussistenza di quel rapporto familiare o professionale tra destinatario dell’atto e consegnatario sul quale l’art. 139 c.p.c. pone l’affidamento che l’atto stesso sarà portato a conoscenza del primo. Tale esigenza, invece, non ricorre nella diversa ipotesi in cui il soggetto trovato sul posto rifiuti – sempre che non si tratti dello stesso destinatario – di ricevere la copia, configurandosi in tale ipotesi una situazione sostanzialmente conforme a quella della irreperibilità delle persone legittimate alla ricezione. Cass. civ. sez. III 31 marzo 2010, n. 7809
Poiché la relazione di notificazione si riferisce, di norma, all’atto notificato, così come strutturato, in assenza di indicazioni difformi deve presumersi che la notificazione sia stata effettuata nel luogo in esso indicato, sicché l’omessa indicazione del detto luogo nella “relata”, ove emendabile col riferimento alle risultanze dell’atto, non comporta nullità della notificazione, ma mera irregolarità formale, non essendo la nullità prevista dall’art. 160 c.p.c. Cass. civ. sez. III 3 marzo 2010, n. 5079
In materia di notificazioni, il combinato disposto dell’art. 137, secondo comma, c.p.c. e dell’art. 138 c.p.c. non esige che la relata di notifica debba contenere un’espressa precisazione in punto di conformità all’originale della copia ed indicazioni o specificazioni sull’esatta consistenza e composizione dell’originale e della copia; ne consegue che, in caso di discordanza tra i dati emergenti dall’originale del ricorso per cassazione, depositato ai sensi dell’art. 369 c.p.c., e quelli emergenti dalla copia dell’atto consegnata al destinatario, non ricorre un’ipotesi di inammissibilità ipso iure del ricorso, posto che la copia notificata è da ritenersi equivalente all’originale, fino a querela di falso. Cass. civ. sez. V 9 novembre 2007, n. 23429
L’art. 148 c.p.c., ove impone d’indicare, nella relazione di notificazione, il luogo della consegna dell’atto, non esige enunciazioni esplicite o formali, e resta osservato quando il complessivo contenuto della relazione stessa sia idoneo a fornire notizia di detto luogo, come si verifica in caso di effettuazione di quella consegna a mani di «familiare convivente», cioè di persona munita di qualità necessariamente implicanti la stabile presenza nella dimora abituale del destinatario. Cass. civ. sez. I 9 aprile 1996, n. 3281
Non determina l’inammissibilità del ricorso per cassazione l’omessa indicazione nella relata di notifica della parte ad istanza della quale l’ufficiale giudiziario abbia eseguito la notificazione ex art. 137 c.p.c., se il nominativo del difensore si ricavi inequivocabilmente dall’intestazione dell’atto da notificare nonché dalla firma apposta in calce alla procura, trattandosi di una mera omissione materiale che non determina nullità di sorta, sussistendo nel complesso dell’atto notificato elementi univoci, idonei ad identificare la parte ed il suo difensore, nel cui interesse e ad istanza del quale la notifica è stata eseguita. Cass. civ. sez. lav. 7 febbraio 1992, n. 1356
La mancata indicazione, nella relazione dell’Ufficiale giudiziario, della persona ad istanza della quale viene eseguita la notifica non importa nullità della notifica stessa nel caso in cui dall’atto notificato sia possibile desumere le generalità del soggetto che l’ha richiesta. Cass. civ. Sezioni Unite 20 agosto 1990, n. 8478
L’art. 148 c.p.c. (applicabile al processo tributario in forza del rinvio operato dall’art. 16, secondo comma, del D.L.vo 31 dicembre 1992, n. 546) non prescrive che, nella relazione di notifica, l’ufficiale giudiziario debba indicare, oltre alla data, anche l’ora della notificazione. Cass. civ. sez. V 7 ottobre 2002, n. 14342
La mancata indicazione della data dell’eseguita notifica nella copia dell’atto consegnata al destinatario assume rilievo nel caso in cui dalla notificazione decorra un termine perentorio entro il quale il destinatario deve esercitare determinati diritti, in quanto siffatta mancanza concreta una nullità insanabile, venendo ad ostacolare in maniera grave l’esercizio dei diritti stessi; nel caso, invece, in cui essa afferisca ad un atto d’impugnazione, non determina alcuna nullità, avendo il notificante il solo onere di fornire la prova della tempestiva notificazione dell’impugnazione, esibendo l’originale corredato dalla attestazione di notificazione redatta dall’ufficiale giudiziario. Cass. civ. sez. III 16 settembre 1986, n. 5636
La nullità di un atto non dipende dalla illeggibilità della firma di chi si qualifichi come titolare di un pubblico ufficio, ma dall’impossibilità oggettiva di individuare l’identità del firmatario, senza che rilevi la soggettiva ignoranza di alcuni circa l’identità dell’autore dell’atto. Pertanto, nel caso di sottoscrizione illeggibile della relata di notificazione di un avviso di accertamento, spetta al contribuente, superando la presunzione che il sottoscrittore – qualificatosi nell’atto come titolare di un pubblico ufficio (nella fattispecie, messo comunale) – aveva il potere di opporre la firma, dimostrare la non autenticità di tale sottoscrizione o l’insussistenza della qualità indicata, con la conseguenza che, in assenza di una tale dimostrazione, va escluso il vizio di nullità (o di inesistenza) della notificazione. Cass. civ. sez. V 3 novembre 2003, n. 16407
Per la validità della notifica di un atto non è necessario che la relata dell’ufficiale giudiziario sia interamente olografa (art. 148 c.p.c.), ma che egli attesti, mediante la sua sottoscrizione, l’attività compiuta e in particolare a chi e dove ha consegnato la copia dell’atto da notificare. Cass. civ. sez. III 18 luglio 1997
La sottoscrizione da parte dell’ufficiale giudiziario della relazione di notificazione redatta in calce alla copia notificata dell’atto non è prescritta a pena di nullità, né la nullità può essere dichiarata ex art. 156 c.p.c., per difetto di requisiti formali indispensabili al raggiungimento dello scopo, allorché la cognizione circa la provenienza della consegna dell’atto stesso sia desumibile dalla sottoscrizione apposta sull’originale o su altre copie contestualmente notificate ad altri soggetti presso il medesimo domiciliatario. Cass. civ. sez. lav. 26 maggio 1983, n. 3638
La validità dell’atto di citazione – e cioè l’idoneità dello stesso ad assolvere la propria funzione – va valutata con riferimento alla copia notificata, indipendentemente dal ricorso ad integrazioni, in quanto la parte destinataria non ha il dovere di eliminare le incertezze o di colmare le lacune dell’atto che le viene consegnato; ne consegue che, in caso di discordanza tra l’originale e la copia dell’atto notificato, assume rilievo ciò che risulta nella copia, perché è su questa che la parte citata regola il proprio comportamento processuale (nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di secondo grado, rilevando la nullità dell’atto di citazione in appello conseguente al fatto che la copia notificata all’appellato non conteneva l’indicazione della data di udienza, recando uno spazio vuoto in corrispondenza del luogo ove doveva essere scritta tale data, risultante invece nell’originale). Cass. civ. sez. II 11 febbraio 2008, n. 3205
Nell’ipotesi di discordanza tra il tenore testuale del documento e la sua copia notificata, vale la regola della prevalenza della copia, in modo che l’interessato può far valere eventuali nullità dell’atto a lui destinato semplicemente producendolo, senza necessità di impugnare per falso la relata di conformità dell’ufficiale giudiziario apposta sull’originale, e ciò perché, da un lato, grava sull’attore l’onere di verificare l’effettiva conformità dell’atto originale di citazione a quello che, per suo conto, viene notificato in copia, e dall’altro perché si deve garantire l’affidamento del destinatario sull’atto scritto che gli è stato consegnato e ha ragione di presumere esattamente corrispondente a quanto si è inteso dichiarare e portare a sua conoscenza. Cass. civ. sez. I 25 giugno 2007, n. 14686
La difformità tra la relata di notificazione apposta sull’originale dell’atto e quella apposta sulla copia di esso consegnata al destinatario assume rilievo solo in relazione alla mancanza della data dell’eseguita notifica nella copia, nel caso in cui dalla notificazione decorra un termine perentorio entro il quale il destinatario deve esercitare determinati diritti, in quanto tale mancanza in questo caso viene a concretare una nullità insanabile che ostacola l’esercizio dei diritti stessi. Cass. civ. sez. III 19 gennaio 2007, n. 1210
Ai fini della validità della notifica, in caso di contrasto tra i dati risultanti dalla copia di relata allegata all’originale e i dati risultanti dalla copia consegnata al destinatario, occorre far riferimento alle risultanze ricavabili dalla copia in possesso del destinatario, che prevalgono, ed ove in questa manchi qualche elemento essenziale, la sua presenza nella relata allegata all’originale non è idonea ad escludere la nullità della notifica. Tuttavia, se la persona fisica del destinatario è conformemente attestata nelle due relate, e la specifica qualità di esso, che lo legittima a ricevere l’atto, sia attestata solo nella relata apposta all’originale, da ciò non consegue alcuna nullità, non essendo contestata l’identità della persona nè la sua titolarità della specifica qualità. (Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto valida la notifica effettuata, in base all’indicazione allegata all’originale, presso il procuratore costituito e ricevuta dall’impiegato incaricato della ricezione degli atti, anche se nella copia in possesso del destinatario era indicata solo l’avvenuta notifica nel domicilio indicato, a mano dell’impiegato indicato nominativamente e non nella sua qualità). Cass. civ. sez. lav. 25 febbraio 2004, n. 3767
In caso di discordanza fra la data di consegna emergente dalla relata di notifica apposta sull’atto restituito al notificante e quella riportata sulla copia consegnata al destinatario, si verifica un conflitto tra due atti pubblici, dotati di piena efficacia probatoria, risolvibile solo mediante proposizione di querela di falso ad opera della parte interessata a provare l’inesattezza di una delle due date; in mancanza, per stabilire se si sia verificata una decadenza, deve aversi riguardo all’originale restituito al notificante, ovvero alla copia in possesso del destinatario, a seconda che tale decadenza riguardi il primo o il secondo. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il controricorrente, che aveva contestato la tardività del deposito del ricorso sulla base della data risultante dalla relata di notifica apposta sulla copia notificatagli, fosse tenuto a proporre querela di falso per accertare la falsità, “in parte qua”, della relata unita all’originale dell’atto restituito al ricorrente). Cass. civ., sez. II 14 giugno 2017, n. 14781
In tema di notificazioni, per contestare il contenuto della relata di notifica, ove è attestato che l’ufficiale giudiziario ha compiuto tutte le formalità prescritte, ivi compresa la spedizione della raccomandata in una certa data, è necessaria la proposizione della querela di falso, esercitando l’ufficiale giudiziario pubbliche funzioni, con la conseguenza che i suoi atti soggiacciono alla disciplina di cui all’art. 2700 c.c., perchè attestanti le operazioni da lui compiute. Cass. civ. sez. III 22 febbraio 2010, n. 4193
La prova della notificazione è data solo dalla relazione di notifica, unico atto idoneo a fornire la certificazione dell’avvenuta notifica, della data di questa e della persona cui la copia è stata consegnata; a tal fine non è sufficiente che il primo giudice abbia attestato nel verbale di udienza l’avvenuta produzione e verifica della relata, perché il verbale di udienza fa piena prova (art. 2700 c.c.) dei fatti (la produzione e la verifica) che il pubblico ufficiale attesta di avere compiuto, ma non della validità del documento, trattandosi di un mero giudizio che come ogni altra valutazione del primo giudice, deve poter essere vagliato dal giudice d’appello. Cass. civ. sez. lav. 26 luglio 2004, n. 14030
Poiché la relata di notifica costituisce un atto pubblico, in quanto proviene da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni, le attestazioni di essa, inerenti alle attività direttamente svolte dall’ufficiale giudiziario, fanno piena prova fino a querela di falso; è pertanto assistito dall’efficacia probatoria privilegiata di cui all’art. 2700 c.c. l’accertamento, compiuto direttamente dall’ufficiale giudiziario, dell’insussistenza di ogni rapporto di collegamento tra il procuratore della parte e l’indirizzo da lui indicato come proprio domicilio professionale. (Nella specie, l’ufficiale giudiziario aveva attestato che a tale indirizzo era ubicato non uno studio legale ma un salone di vendita di auto). Cass. civ. sez. I 9 febbraio 2001, n. 1856
La mancanza della qualità di dipendente del destinatario dell’atto attribuita nella relata di notifica alla persona alla quale è stata consegnata la copia dell’atto notificato può essere contestata con qualsiasi idoneo mezzo di prova, poiché la relazione di notificazione in ordine all’esistenza di rapporti del genere non è dotata di quella piena efficacia probatoria che può essere superata soltanto mediante lo strumento della querela di falso. Cass. civ. sez. II 28 giugno 2000, n. 8799
In difetto di querela di falso, l’attestazione contenuta nella relazione dell’ufficiale giudiziario circa la data della notificazione può essere disattesa solo quando, dal contesto dell’atto medesimo, risulti in modo palese ed inequivoco la ricorrenza di un errore materiale. Pertanto, ove l’atto da notificare sia stato consegnato all’ufficiale giudiziario alla scadenza del termine utile, la mera apposizione dell’avviso «ultimo giorno», non è di per sé sufficiente a far ritenere che la notificazione sia avvenuta nel medesimo, anziché in quello successivo indicato dall’ufficiale giudiziario nella relata. Cass. civ. sez. II 18 gennaio 1984, n. 418.