Art. 147 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Tempo delle notificazioni

Articolo 147 - codice di procedura civile

(1) (2)Le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21.
Le notificazioni a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato possono essere eseguite senza limiti orari.(3)
Le notificazioni eseguite ai sensi del secondo comma si intendono perfezionate, per il notificante, nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione e, per il destinatario, nel momento in cui è generata la ricevuta di avvenuta consegna. Se quest’ultima è generata tra le ore 21 e le ore 7 del mattino del giorno successivo, la notificazione si intende perfezionata per il destinatario alle ore 7.(3)

Articolo 147 - Codice di Procedura Civile

(1) (2)Le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21.
Le notificazioni a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato possono essere eseguite senza limiti orari.(3)
Le notificazioni eseguite ai sensi del secondo comma si intendono perfezionate, per il notificante, nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione e, per il destinatario, nel momento in cui è generata la ricevuta di avvenuta consegna. Se quest’ultima è generata tra le ore 21 e le ore 7 del mattino del giorno successivo, la notificazione si intende perfezionata per il destinatario alle ore 7.(3)

Note

(1) Questo articolo è stato così sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. d), della L. 28 dicembre 2005, n. 263.
Ai sensi dell’art. 2, comma 4, del medesimo provvedimento, come modificato dall’art. 39 quater del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, nella L. 23 febbraio 2006, n. 51, questa disposizione entra in vigore il 1° marzo 2006 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Si riporta l’articolo precedente:
«147. (Tempo delle notificazioni). Le notificazioni non possono farsi dal 1° ottobre al 31 marzo prima delle ore 7 e dopo le ore 19; dal 1° aprile al 30 settembre prima delle ore 6 e dopo le ore 20.».
(2) Ai sensi dell’art. 16 septies, comma 1, inserito dall’art. 45 bis, comma 2, lett. b), del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella L. 11 agosto 2014, n. 114, la disposizione del presente articolo si applica anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche. Quando è eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 75 del 9 aprile 2019, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del citato art. 16 septies, comma 1, nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta.
(3) Il presente comma è stato aggiunto dall’art. 3, comma 11, lett. d), D.Lgs. 10.10.2022, n. 149 con decorrenza dal 18.10.2022

Massime

Il principio della scissione del momento di perfezionamento della notifica per il notificante e per il destinatario si applica anche alle notifiche eseguite con modalità telematica, nel senso che per il primo (il notificante) il momento perfezionativo è determinato dall’emissione della ricevuta di accettazione e per il secondo (il destinatario) da quella di emissione della ricevuta di avvenuta consegna. Ne consegue che, trovando applicazione anche per le notificazioni eseguite in via telematica, l’art. 147 c.p.c., secondo il quale le notifiche devono essere eseguite tra le ore 7 e le ore 21, si deve considerare tardiva la notifica spedita alle 20.55 dell’ultimo giorno utile per la proposizione del ricorso per cassazione ma la cui ricevuta di accettazione sia stata emessa dopo le ore 21 con conseguente perfezionamento del procedimento notificatorio alle ore 7 del giorno successivo, ovvero quando il termine era già spirato. Cass. civ., sez. VI 31 luglio 2018, n. 20198

In tema di notificazione con modalità telematica, l’art. 16 septies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. nella l. n. 221 del 2012, si interpreta nel senso che la notificazione richiesta, con rilascio della ricevuta di accettazione dopo le ore 21.00, ai sensi dell’art. 3 bis, comma 3, l. n. 53 del 1994, si perfeziona alle ore 7.00 del giorno successivo, secondo la chiara disposizione normativa, intesa a tutelare il diritto di difesa del destinatario della notifica senza condizionare irragionevolmente quello del mittente. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto tardiva la notifica del ricorso per cassazione perché la ricevuta di accettazione recava un orario successivo alle ore 21.00 del giorno di scadenza del termine per l’impugnazione). Cass. civ. sez. VI 22 dicembre 2017, n. 30766

Il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e il destinatario – che trova fondamento nell’esigenza di non far ricadere sul notificante incolpevole le conseguenze negative del ritardo nel compimento di attività del procedimento notificatorio sottratte al suo controllo – non trova applicazione in riferimento al disposto dell’art. 147 c.p.c., espressamente richiamato, per le notificazioni eseguite con modalità telematica, dall’art. 16 septies del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 221 del 2012, atteso che questa norma, nel prevedere che le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21, ha inteso disciplinare espressamente i tempi per il corretto ed efficace svolgimento dell’attività notificatoria a tutela del diverso interesse di non costringere i professionisti alla continua verifica, a qualsiasi ora del giorno e della notte, dell’arrivo di atti processuali. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, notificato dal difensore, a mezzo di posta elettronica certificata, alle 23.47 dell’ultimo giorno utile, sul rilievo che, ai sensi del predetto art. 16 septies del d.l. n. 179 del 2012, le notificazioni effettuate dopo le 21 debbono ritenersi perfezionate alle ore 7 del giorno successivo e che non era ipotizzabile la scissione degli effetti per il notificato e il notificante, in quanto quest’ultimo aveva iniziato a compiere l’attività notificatoria quando il margine di tempo a sua disposizione si era già consumato). Cass. civ. sez. III 21 settembre 2017, n. 21915

Qualora il destinatario della notificazione di una impugnazione, cui l’atto sia consegnato l’ultimo giorno utile per proporre la impugnazione stessa, oltre i limiti di tempo indicati nell’art. 147 c.p.c., non rifiuti la consegna ma l’accetti, sia pure con riserva, l’irregolarità della notificazione non impedisce il completamento della fattispecie notificatoria, con la realizzazione sia dello scopo immediato di essa (legale ed effettiva conoscenza dell’atto medesimo) sia di quello mediato (costituzione del rapporto giuridico processuale). Cass. civ. sez. lav. 3 marzo 1980, n. 1422.

Le notificazioni alle amministrazioni dello Stato (nella specie, procuratore generale di corte d’appello) si fanno secondo l’art. 144 c.p.c. e negli orari previsti nel successivo art. 147, senza che essi debbano limitarsi al solo tempo in cui l’ufficio è aperto al pubblico.
L’irregolarità formale della notificazione, in quanto eseguito oltre l’orario consentito dall’art. 147 c.p.c., il quale è posto a tutela dell’interesse al riposo del destinatario della notificazione e delle altre persone che possono ricevere l’atto in sua vece, può essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse detto limite è stabilito mediante il legittimo rifiuto di ricevere l’atto. Ne consegue che nessuna nullità può essere ravvisata nelle notifiche eseguite fuori orario, ma senza accesso dell’ufficiale giudiziario nelle private abitazioni, come si verifica nel caso delle notificazioni per mezzo del servizio postale o con le formalità di cui all’art. 140 c.p.c. rimanendo sostituito, in tal caso, l’orario dell’art. 147 citato da quello di apertura degli uffici, ove devono essere compiute le formalità di notificazione. Pertanto non può considerarsi tardiva la notificazione di un atto di appello, effettuata a termini dell’art. 140 citato nelle ore di apertura degli uffici all’uopo indicati, anche se oltre l’orario di cui all’art. 147 c.p.c., sempre che tutte le formalità siano state eseguite entro l’ultimo giorno utile. Cass. civ.sez. II 21 giugno 1979, n. 3478.

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