In tema di notificazione di un atto giudiziario in altro Stato membro dell’Unione Europea ai sensi del Regolamento (CE) n. 1393 del 2007, per la verifica del perfezionamento della notifica sono sufficienti gli elementi informativi riportati nel certificato di espletamento delle formalità previsto dall’art. 10 del citato Regolamento e redatto secondo il “modulo standard” dell’Allegato I, la cui effettiva provenienza dall’organo che ha proceduto alla notificazione è validamente attestata dall’apposizione del timbro dell’ufficio, alternativa alla sottoscrizione autografa del funzionario. Cass. civ. sez. III 15 novembre 2019, n. 29716
In tema di notificazione di atti giudiziari all’estero a mezzo del servizio postale, ai sensi della Convenzione relativa alla notifica all’estero di atti giudiziari in materia civile o commerciale, adottata a l’Aja il 15 novembre 1965, resa esecutiva con la legge di autorizzazione alla ratifica n. 42 del 1981, deve ritenersi invalida la notifica effettuata in Germania con trasmissione diretta a mezzo posta, atteso che tale paese, pur avendo ratificato detta Convenzione, si è opposto, ai sensi degli artt. 10 e 21 della stessa, alla trasmissione degli atti mediante consegna “diretta”. Cass. civ., sez. III 25 settembre 2018, n. 22554
Ai fini della validità della notificazione o comunicazione tramite i servizi postali di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale a persona residente in altro Stato membro dell’Unione Europea, da eseguirsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mezzo equivalente, ai sensi dell’art. 14 del Regolamento CE n. 1393/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007, non vanno osservate le formalità diverse e maggiori previste dall’ordinamento italiano per la notificazione a mezzo posta, vanificandosi, altrimenti, la facoltà alternativa concessa da detta norma, ispirata dalla reciproca fiducia nell’efficienza dei servizi postali degli stati membri. Cass. civ. sez. III 29 maggio 2015, n. 11140
In tema di notificazione, qualora un soggetto, residente all’estero, abbia domicilio in Italia, non trova applicazione diretta l’art. 139 c.p.c., che disciplina le notificazioni da eseguirsi a persone residenti, dimorate e domiciliate in Italia, ma, rivestendo le risultanze anagrafiche solo un valore presuntivo in relazione all’abituale effettiva dimora, accertabile con ogni mezzo anche contro tali risultanze, può ritenersi corretta, alla stregua di una interpretazione sistematica del menzionato articolo e dell’art. 142 c.p.c., nonché del principio di effettività della notifica, la valorizzazione del suddetto domicilio quale collegamento rilevante del notificando con il luogo, sito in Italia, idoneo a far considerare valida la notifica ivi effettuatagli. Cass. civ. sez. I 25 settembre 2013, n. 2189
La notifica a mezzo del servizio postale, quando raggiunga lo scopo di portare a tempestiva conoscenza dell’atto il destinatario, senza violare il diritto di difesa ed al contraddittorio, può essere validamente eseguita presso la Repubblica di S. Marino, in quanto la Convenzione dell’Aja, relativa alla notifica all’estero di atti giudiziari in materia civile e commerciale, adottata il 15 novembre 1965 e resa esecutiva con legge di ratifica 2 giugno 1981 n. 42, che prevede espressamente la facoltà di ricorrere a tale modalità di notifica, è stata ratificata anche dalla Repubblica sanmarinese mediante un decreto del 26 febbraio 2002, a firma “Capitani reggenti”, mentre l’opposizione alla notifica a mezzo posta non risulta essere stata stabilita con legge ma attraverso un atto meramente amministrativo e privo di firma, ovvero un atto inidoneo a ridurre l’ambito di applicazione alla predetta Convenzione. Cass. civ. sez. III 9 novembre 2011, n. 23290
In tema di notificazione degli atti all’estero, l’art. 10 della Convenzione dell’Aja 15 novembre 1965, ratificata in Italia con legge 6 febbraio 1981, n. 42, non è di ostacolo, se lo Stato di destinazione dichiara di non opporvisi, a che la notifica di atti giudiziari all’estero avvenga tramite posta, dietro iniziativa diretta della parte interessata; in tal caso, la Convenzione non prevede espressamente alcun obbligo di traduzione dell’atto nella lingua del Paese di destinazione, a differenza di quanto stabilito dall’art. 5 della medesima, secondo cui – in caso di notifica tramite l’Autorità centrale dello Stato dove la stessa deve essere effettuata – detta Autorità ha la facoltà di richiedere la traduzione dell’atto. Cass. civ. sez. I 17 febbraio 2011, n. 3919
In tema di notifica a persona non dimorante né domiciliata nel territorio della Repubblica italiana e residente negli Stati Uniti d’America, ai sensi della Convenzione dell’Aja del 15 novembre 1965 (resa esecutiva in Italia con legge 6 febbraio 1981, n. 42), è possibile utilizzare, accanto al sistema principale tramite l’Autorità centrale, anche la via postale, non avendo gli Stati Uniti formulato alcuna opposizione al ricorso a tale modalità sussidiaria di trasmissione; tuttavia, poiché l’ufficiale postale dello Stato estero non è destinatario degli adempimenti di garanzia previsti dalla legislazione italiana (art. 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890), arricchiti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 346 del 1998, che mirano a realizzare la conoscenza reale ed effettiva dell’atto giudiziario da parte di chi sia temporaneamente assente, la mera compiuta giacenza per il periodo di tempo stabilito dalla legislazione interna dell’Amministrazione di destinazione per il regime ordinario postale non produce alcun effetto utile ai fini della validità della notificazione. Cass. civ. sez. II 26 marzo 2010, n. 7307
L’art. 142 c.p.c., in tema di notificazione a persona non residente, né dimorante, né domiciliata nella Repubblica, attribuisce il valore di fonte primaria alle convenzioni internazionali, in difetto delle quali è dato ricorso alla disciplina sussidiaria interna tra cui quella di cui all’art. 151 c.p.c. – il quale ammette forme di notificazione, ordinate dal giudice, diverse da quelle previste dalla legge; benché tale procedimento di notificazione non preveda formalità necessarie devono garantirsi il diritto di difesa, il principio del contraddittorio e l’esigenza che le forme trovino corrispondenza nello scopo dell’atto; a tal fine costituiscono requisiti essenziali la certificazione dell’attività compiuta dal soggetto procedente, la consegna di copia conforme dell’atto, l’osservanza di formalità idonee a garantire la conoscenza legale dell’atto e un grado di certezza non inferiore a quello offerto dai procedimenti ordinari, quali, per le notifiche a mezzo posta, l’avviso di ricevimento (nella specie la S.C. ha ritenuto priva dei requisiti minimi e quindi inesistente la notificazione effettuata all’estero mediante fax e invio di raccomandata senza ricevuta di ritorno). Cass. civ. Sezioni Unite 22 giugno 2007, n. 14570
L’art. 142 c.p.c., che disciplina la notificazione a persona non residente, né dimorante e né domiciliata nella Repubblica, distingueva, nel testo previgente alla modifica disposta dall’art. 174 D.L.vo n. 196 del 2003, e tuttora distingue in quello attuale, il momento del perfezionamento della notificazione nei riguardi del notificante da quello nei confronti del destinatario, identificando, il primo, con quello in cui viene completata l’attività che incombe su chi richiede l’adempimento, e, il secondo, con quello in cui si realizza l’effetto della conoscibilità dell’atto notificato nei confronti del destinatario; ne consegue che, ai fini della verifica del rispetto del termine perentorio fissato dal giudice per l’integrazione del contraddittorio, deve darsi unicamente rilievo al momento in cui la parte onerata ha eseguito le ultime formalità, a suo carico, del procedimento di notificazione e non già alla data indicata nelle cartoline di ritorno attestanti la ricezione dell’atto da parte del destinatario (v. Corte cost. n. 477 del 2002, n. 28 del 2004). Cass. civ. sez. II 12 dicembre 2005, n. 27301
nell’ambito dell’azione diretta proposta nei confronti dell’U.C.I., la notificazione all’assicurato straniero, nella sua qualità di litisconsorte necessario ex art. 23 della legge n. 990 del 1969 va effettuata presso l’U.C.I., mentre qualora si proponga l’azione di responsabilità aquiliana, ex art. 2054 nei confronti dello straniero, proprietario del veicolo danneggiante, la notificazione deve essere effettuata secondo le regole generali a norma dell’art. 142 c.p.c. (Nel caso di specie, la S.C., rilevato che con lo stesso atto introduttivo era stata proposta sia l’azione diretta nei confronti dell’assicuratore che l’azione ex art. 2054 nei confronti del proprietario e che la notificazione relativamente ad entrambe le azioni era stata effettuata presso il domiciliatario ex lege, ha ritenuto valida la notificazione ai fini dell’integrazione del contraddittorio e inesistente la notificazione relativamente all’azione ex art. 2054 c.c.). Cass. civ. sez. III 12 gennaio 1999, n. 259