In una causa nella quale l’attore indica con precisione l’ammontare del suo credito e chiede che quell’ammontare gli sia attribuito dal giudice, la formula che nel gergo forense si suole aggiungere “o quell’altra maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa” ha natura di un clausola di stile ed è inidonea ad influire sulla determinazione della competenza per valore, sicché quest’ultima resta delimitata dalla somma specificata, non potendo la controversia essere considerata di valore indeterminabile. Cass. civ. sez. II, 26 luglio 2011, n. 16318
L’art. 14, primo comma, c.p.c. distingue fra le cause relative a somme di denaro per le quali il valore si determina in base alla somma «indicata» e le cause relative a beni mobili per le quali esso si determina in base al valore «dichiarato» dall’attore, e soggiunge che solo in mancanza di indicazione o di dichiarazione la causa si presume di Competenza del giudice adito. Pertanto, quando il secondo comma attribuisce al convenuto la facoltà di contestare nella prima udienza il valore dichiarato o presunto e precisa che in tal caso il giudice decide ex actis la possibilità di contestazione deve ritenersi riferita soltanto alle due ipotesi espressamente considerate dalle norme, vale a dire alla dichiarazione o alla presunzione, e non anche a quella della indicazione, rimasta estranea alla previsione legislativa. Cass. civ. sez. III, 9 agosto 2007, n. 17457
Ove l’attore abbia quantificato la pretesa risarcitoria in un importo determinato, così ponendo un preciso limite all’ammontare del quantum richiesto, incorre in ultrapetizione il giudice che condanni il convenuto al pagamento di una somma maggiore di quella risultante dalla quantificazione operata dall’istante. (Fattispecie relativa alla liquidazione di una somma maggiore a quella richiesta per danno da diminuzione della capacità lavorativa sotto il profilo della diminuzione di chances). Cass. civ. sez. III, 28 gennaio 2005, n. 1752
Ai sensi dell’art. 14, primo comma, c.p.c., qualora con un ricorso per decreto ingiuntivo proposto dinanzi al pretore venga proposta una domanda di pagamento dei canoni di leasing scaduti e al contempo la domanda di riconsegna di determinati beni mobili, tale seconda domanda deve presumersi di valore pari al limite massimo di competenza del giudice adito; dovendosi effettuare, ai sensi dell’art. 10, comma secondo c.p.c., il cumulo tra detta domanda e quella di pagamento dei canoni, ne consegue l’incompetenza per valore del giudice adito. Cass. civ. sez. III, 14 luglio 2003, n. 10981.
In tema di competenza per valore, qualora l’attore non abbia indicato espressamente la somma richiesta a titolo risarcitorio, agli effetti di una valida contestazione della presunzione che il valore della causa rientri nei limiti della competenza del giudice adito ex art. 14 c.p.c. non è sufficiente, da parte del convenuto, la mera eccezione di incompetenza del giudice adito o la formulazione di obiezioni generiche od immotivate, ma occorre una specifica impugnativa diretta a dimostrare che il valore del petitum non rientra nella competenza del giudice adito, non limitata pertanto alla contestazione del controvalore monetario di solo alcune tra le varie voci di danno di cui l’attore abbia chiesto il ristoro mediante l’attribuzione di un’unica somma complessiva indeterminata, poiché in questo caso manca quella simmetria delle contrapposte valutazioni che ne consente la delibazione, ai soli fini della competenza, da parte del giudice. Cass. civ. sez. III 8 marzo 2001, n. 3398
Nel caso in cui nello stesso processo e contro la medesima persona siano proposte più domande, ciascuna di valore indeterminato, la dichiarazione dell’istante di volerle mantenere nei limiti della competenza del giudice adito esclude la competenza del giudice superiore, in deroga alla presunzione ricavabile dall’art. 14 c.p.c. (per la quale ciascuna domanda dovrebbe ritenersi pari al limite massimo di competenza del giudice adito, onde tutte insieme, sommate a norma dell’art. 10 c.p.c., dovrebbero superare tale limite), giacché la suddetta dichiarazione comporta la proporzionale riduzione dei petita inerenti alle domande di valore indeterminato. Cass. civ. sez. III, 11 aprile 2000, n. 4589